INDICAZIONI COBAS SUI CONTRATTI DI DISPONIBILITA' ("SALVAPRECARI")

mercoledì 19 ottobre 2011


INDICAZIONI COBAS SUI CONTRATTI DI DISPONIBILITA'

IN DATA 12 OTTOBRE 2011 E' stato pubblicato il Decreto Ministeriale 92, in applicazione del decreto legge 134 del 25 settembre 2009, con il quale il Ministro Gelmini RIPROPONE ANCHE PER IL 2011-2012 I COSIDDETTI "CONTRATTI DI DISPONIBILITA'" E le "graduatorie prioritarie” per le supplenze temporanee per i DOCENTI E GLI ATA precari licenziati a seguito dei tagli.
i cobas si sono fermamente opposti a questo provvedimento, per le seguenti ragioni:
1)   l’unica vera risposta da dare a coloro che hanno perso il proprio lavoro a scuola, a causa dei tagli stabiliti dal governo, è l’annullamento dei tagli stessi e non decreti che nulla o poco danno concretamente ai precari rispetto all’attuale indennità di disoccupazione, se non i 12 punti in graduatoria.
2)   Le “graduatorie prioritarie” creano un altro meccanismo di competizione tra lavoratori, scavalcando il canale già operante delle graduatorie di istituto.
3)   chi firma i contratti di disponibilità è tenuto ad accettare qualunque supplenza, pena la perdita della posizione nella “graduatoria prioritaria”, dei 12 punti e persino dell’indennità di disoccupazione.
4)   il dl 134, all’art.1, in contrasto con una sentenza della corte europea di giustizia, che ha sancito l’equiparazione tra personale di ruolo e precario nel diritto agli scatti di anzianità, stabilisce che nella scuola i contratti di lavoro a tempo determinato ”non possono in alcun modo trasformarsi in contratti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”. COME COBAS NON ACCETTIAMO QUEsTA DISCRIMINAZIONE E PER QUESTO ABBIAMO PROMOSSO MIGLIAIA DI RICORSI.
riteniamo COMUNQUE utile fornire a tutti coloro che fossero tra i possibili beneficiari di questo provvedimento elementi di valutazione sulla scelta da effettuare.
requisiti NECESSARI per poter presentare domanda per tali graduatorie E RIENTRARE NEI CONTRATTI DI  DISPONIBILITA':
1)  * per il personale docentE: essere inclusi a pieno titolo  nelle graduatorie   ad esaurimento  
     *  per il personale ATA : ESSERE INCLUSI nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o nelle graduatorie  AD ESAURIMENTO DEL PROFILO  DEI COLLABORATORI SCOLASTICI E NEGLI ELENCHI PROVINCIALI PER GLI ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (DM 75/01 o DM 35/04).
2) PER PERSONALE DOCENTE ED ATA: Aver ottenuto nelL’ANNO SCOLASTICO 2010/11 O NEL TRIENNIO 2008/11 un incarico annuale (31/08)  o fino al termine delle attività didattiche (30/06) o, attraverso le graduatorie di circolo e di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme, per LE CLASSI DI CONCORSO, POSTI O profilI PROFESSIONALI per i qualI si è inclusi a pieno titolo nelle graduatorie A ESAURIMENTO (anche se esso è stato assegnato dalle graduatorie

di istituto di I fascia) O nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento (DM 75/01 o DM 35/04).
3) Per il personale docente ed ata: non aver ottenuto nell’anno 2011/12 una nomina per le suddette tipologie per carenza di posti disponibili o averla ottenuta per un numero DI ORE inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

E' BENeFICIARIO ANCHE  :
*  CHI abbia stipulato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di DISPONIBILITA' DI CATTEDRE O posti interi.
*    chI ha rinunciato ad uno spezzone, in assenza di disponibilità di posti interi.
E' EsclusO DAL’INCLUSIONE:
* chi ha rinunciato o rinunci per l'a.s. 2011/12 ad un contratto di supplenza ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, CONFERITO da Graduatorie ad esaurimento O daLLE CORRELATE GRADUATORIE DI ISTITUTO di I fascia, su cattedra o posto intero.
* CHi nelL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012, IN PRESENZA DI POSTI INTERI, ABBIA ACCETTATO UNO SPEZZONE NEL PROPRIO INSEGNAMENTO O PROFILO
* Chi abbia maturato 180 giorni su più scuole. 
 * EOVVIAMENTE ESCLUSO IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETRMINATO ED IL  PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO DAL 1° SETTEMBRE 2011.
presentazione delle domande, TRAMITE LA SCUOLA DI SERVIZIO DEL 2010 /11 ENTRO  IL TERMINE PERENTORIO DEL 2 NOVEMBE 2011.
LE DOMANDE VANNO INDIRIZZATE ALL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PRESCELTO, TRAMITE LA SCUOLA DI SERVIZIO DEL 2010/11 (O IN MANCANZA L’ULTIMA SEDE DI SERVIZIO DEL TRIENNIO 2008/11 IN CUI L’ASPIRANTE HA CONSEGUITO UN INARICO ANNUALE FINO AL 31 AOSTO O AL 30 GIUGNO) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE  2011 A MANO E PROTOCOLLATE O CON RACCOMANDATA A/R (IN QUSTO CASO FA FEDE IL TIMBRO POSTALE).
LE GRADUATORIE PRIORITARIE DELLO SCORSO ANNO NON HANNO PIU’ ALCUNA VALIDITA’ : DEVONO PERCIO’ RIPRESENTARE DOMANDA ANCHE COLORO CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/11 ERANO GIA’ INSERITI NEGLI ELENCHI PRIORITARI.
 
La SCELTA DELLA provincia a CUI indirizzare la domanda :

IL PERSONALE DOCENTE ED ATA PUo' PRESENTARE DOMANDA:

*  NELLA PROVINCIA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER I DOCENTI E NELLE GRADUATORIE PERMANENTI PER IL PERSONALE ATA

*  NELLA PROVINCIA IN CUI E’ INSERITO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO O DI ISTITUTO PER L’A.S. 2011/12
 
MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE: 
* VENGONO conferiTE SOLO LE supplenze TEMPORANEE per assenze del personale in servizio AL PERSONALE INSERITO NEGLI ELENCHI PRIORITARI con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.
* La disponibilità vale per tutti gli insegnamenti, POSTI e profili professionali per cui si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento O permanenti.                                                                                                                                   * RIENTRA NEL MECCANISMO DELLA PRECEDENZA ANCHE CHI HA DIRITTO AL COMPLETAMENTO d'ORARIO.  

MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI: ACCETTAZIONI E RINUNCE
* IL personale docente e ata che si iscrive nelle liste di disponibilità è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza all'interno delle preferenze DEI DISTRETTI SCELTI.                                                                          
 * Il personale docente e ata che si iscrive nelle liste di disponibilità può rifiutare qualsiasi proposta di supplenza solo se già impegnato in altro incarico.
CONSEGUENZE PER RINUNCIA

* se la rinucia E' IMMOTIVATA O SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI UNA PROPOSTA DI CONTRATTO: PERDITA DEL DIRITTO AD ESSERE INTERPELLATO PER ALTRE SUPPLENZE, PERDITA DEL DIRITTO AL PUNTEGGIO E perdita del diritto all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita. 
  
* NESSUNA PENALIZZAZIONE SE LA RINUNCIA E' MOTIVATA:

·         per CHI RINUNCI AD UNA SUPPLENZA, ANCHE GIA’ IN CORSO, PER ACCETTARE UN incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche RESOSI DISPONIBILE SUCCESSIVAMENTE O IN QUANTO DESTINATARIO (O GIA’ IMPEGNATO)  DI SUPPLENZE NEI PROGETTI REGIONALI.
·         PER CHI RIFIUTI CONTRATTI DI SUPPLENZA CHE DIANO DIRITTO AD UN TRATTAMENTO STIPENDIALE INFERIORE ALL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AL MOMENTO SPETTANTE (AD ES. NEL CASO IN CUI L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE SIA FISSATA AL 60% DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA PER ORARIO INTERO NELL’ANNO SCOlASTICO PRECEDENTE, SI POSSONO RIFIUTARE, nELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO FINO A 10 ORE, NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA FINO A 14 ORE E PER IL PERSONALE ATA FINO A 21 ORE.

NUMERO E MODALITA' DI SCELTA DEI DISTRETTI:
i distretti scolastici per cui si dà la disponibilità Devono essere indicati in ordine di preferenza IN NUMERO CHE VARIA  SECONDO QUESTI PARAMETRI :                    * almeno 2 distretti nelle province che ne comprendono FINO A 5;                                             * ALMENO 3 nelle province da 6 a 10;                                                                                            * ALMENO 4 NELLE PROVINCE  da 11 a 16;                                                                                   * ALMENO  5 neLLE PROVINCE CON PIU' DI 16  DISTRETTI;                                                                          
Per le supplenze brevi (fino a 10 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria la disponibilità è invece prevista per un solo distretto tra quelli scelti.   

PUNTEGGIO: IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO PER LA MEDESIMA classe di concorso, posto DI INSEGNAMENTO, profilo professionale PER IL QUALE L’INTERESSATO HA PRESTATO UTILMENTE SERVIZIO NELL’a.s. 2011-2011 o in uno dei due anni precedenti. IN ALTERNATIVA, SU INDICAZIONE DELL’INTERESSATO, IL PUNTEGGIO VIENE ATTRIBUITO sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia prestato servizio nell’a.s. 2011-2012, in relazione all’effettiva durata.                                                                                                    

N.B.

* Il provvedimento si applica a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari.

* Coloro che sono già impegnati nella scuola di infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.

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