UNA NOSTRA PREMESSA E GLI SPEZZONI INFERIORI A 6 ORE
La circolare conferma sostanzialmente per l’anno scolastico in corso le procedure, le modalità operative e i modelli organizzativi dello scorso anno scolastico.
Ma, per i/le precari/e questo non è purtroppo un anno normale. In presenza dei pesanti tagli agli organici è grave che, anche questo anno, gli spezzoni inferiori a 6 ore “che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” non facciano parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restino nella competenza dell’istituzione scolastica.” Ed inoltre, anche questo anno, all’interno di ciascuna istituzione scolastica i dirigenti scolastici devono attribuire gli spezzoni “ prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.” Ma è ancora più grave che i sindacati concertativi tacciano o elevino solo flebili proteste su questa questione.
La circolare inoltre non propone alcuna deroga rispetto al diritto di completamento nel caso di un’accettazione di uno spezzone in presenza di posti interi, né stabilisce niente riguardo alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie di istituto.
L’accoppiata Gelmini-Tremonti dimostra anche nelle minime cose un vero e proprio accanimento nei confronti dei /delle precari/e: fermiamoli!
LE CONVOCAZIONI
I docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento sono convocati dagli Uffici Scolastici Provinciali ( le convocazioni vengono pubblicate sui siti degli USP) per eventuali nomine per supplenze annuali (contratto a t.d. fino al 31 agosto 2010) o per supplenze sino al termine delle attività didattiche (contratto a t.d. fino al 30 giugno 2010) su tutti i posti disponibili non coperti da personale di ruolo. Per quanto riguarda i posti di sostegno, la convocazione è riservata ai docenti in possesso di titolo di specializzazione.
In caso di non effettuazione delle supplenze da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale entro il 31.8.2011, a partire dal 1.9. 2011 le nomine spettano ai Dirigenti Scolastici responsabili delle scuole “polo”. Quest’anno tutte le operazioni, comprese le immissioni in ruolo, che nella maggior parte delle province inizieranno intorno al 24 agosto, sono in ritado, per cui quasi ovunque le convocazioni per le nomine da GaE slitteranno dopo il 1 settembre, con uno svantaggio economico per i precari, in quanto la decorrenza economica del contratto decorre dal giorno della firma del contratto con il dirigente scolastico delle scuola in cui sono stati/e nominati/e.
La convocazione degli aspiranti docenti non avviene tramite telegramma. Gli interessati non riceveranno perciò comunicazione individuale e dovranno presentarsi alla convocazione muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. I docenti che non si presenteranno di persona o che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari.
Si raccomanda quindi ai Colleghi di prestare attenzione ai siti dei provveditorati che oggi si chiamano uffici ambiti territoriali preceduti da un numero romano, ma sul web conservano, a volte, la vecchia denominazione. Per trovarli http://www.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa
Nei siti degli Uffici Territoriali sono pubblicati il quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono e il calendario delle convocazioni. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.
I posti rimasti eventualmente vacanti dopo lo scorrimento delle GaE sono assegnati dalle singole scuole scorrendo le proprie Graduatorie di Istituto.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE A LIVELLO PROVINCIALE
L´attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell´art. 3 comma 2 e seguenti del Regolamento.
L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Per le disponibilità annuali e fino al termine delle attività didattiche che sopraggiungano entro il 31 Dicembre, anche per effetto di rinuncia, si attinge ancora dalle GaE, rivolgendosi prioritariamente agli aspiranti che conservino titolo al completamento d’orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione in una convocazione precedente quella per l’assegnazione dei posti comuni.
Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 (abilitazioni conseguite con i corsi abilitanti speciali) l´accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno comporta l´impossibilità, per l´anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di posto comune di tutte le province in cui il candidato è iscritto.
L´aspirante che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05 può accettare, esclusivamente prima della stipula del contratto, successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, nella stessa provincia.
Nella scuola superiore, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Il provvedimento non riguarda i docenti che si sono già inseriti nell'elenco aggiuntivo di sostegno (contrassegnati dalla lettera B nell'elenco delle Graduatorie ad esaurimento) avendo conseguito il titolo di sostegno entro il 30 giugno 2011.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2011/2012; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori” e, in subordine, si attinge alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento della prima e della seconda fascia, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. COMPLETAMENTO-SPEZZONI DI ORARIO
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. I docenti che invece optano per supplenze ad orario ridotto in presenza di supplenze ad orario intero sulla medesima classe di concorso perdono il diritto al completamento d’orario.
Il completamento d’orario può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Il completamento è conseguibile, nel predetto limite orario, con più rapporti di lavoro a tempo determinato in contemporaneità, purché su insegnamenti dello stesso ordine di scuola. Per il personale docente della scuola secondaria, il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali.
In caso di sopraggiunte disponibilità, avendo diritto al completamento, gli aspiranti che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto, hanno titolo ad essere riconvocati ed hanno la precedenza nella scelta.
ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Nel caso in cui non sia stato possibile in alcun modo assegnare le ore di lingua inglese ai docenti in servizio e con i requisiti previsti, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad un supplente chiamato dalle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti.
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
RICHIESTA DI PART-TIME
La nota riconosce il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell'assunzione secondo quanto previsto dagli artt. 25, comma 6 e 39 del CCN, ma poiché nella scuola il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, si può usufruire di tale diritto solo nel limite del 25% della dotazione organica (e non sono ammesse deroghe da parte dell’Amministrazione).
In occasione delle procedure di "individuazione", il personale supplente può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro part-time (art. 44 c.8 e 58 del CCNL 2006/2009) scegliendo uno spezzone orario o il frazionamento di un posto intero. In presenza di possibili difficoltà frapposte dai dirigenti scolastici facciamo presente che se è vero che la legge è più restrittiva del contratto nazionale è altrettanto vero che l’articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nel consentire al datore di lavoro pubblico di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore, si pone in insanabile contrasto con la direttiva europea (dir. 15 dicembre 1997, n.97/81/CE), in quanto una norma nazionale “siffatta discrimina il lavoratore a part-time, il quale, a differenza del lavoratore a tempo pieno, rimane soggetto al potere del datore di lavoro pubblico di modificare unilateralmente la durata della prestazione di lavoro.
Per ciò che attiene alle modalità di costituzione dell´orario per il personale docente è lo stesso contratto a rinviare all´O.M. n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL 2006-2009).
Infine è chiaro che se il supplente abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
PRIORITA’ DI SCELTA DELLA SEDE (legge 104 art. 21 e 33)
La priorità nella scelta della sede, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, Artt. 21 e 33 (portatore di handicap o genitore, coniuge, figlio di portatore di handicap) si applica all’interno dei posti spettanti per durata e quantità di ore verificando, scorrendo la GaE, la posizione utile per la stipula del contratto che l’aspirante occupa.
In nessun caso l’aspirante potrà avere un posto di maggiore durata e consistenza economica che non sia stato prioritariamente offerto agli aspiranti che lo precedono in graduatoria. Se, ad esempio, ci sono 5 posti fino al 31 Agosto, 3 fino al 30 Giugno ed uno spezzone residuale di 7 ore, se il riservista occupa in graduatoria la sesta posizione, può scegliere prioritariamente solo sulle cattedre fino al 30 Giugno, se occupa il nono posto può scegliere solo lo spezzone.
Per gli aspiranti in situazione di handicap personale (art.21 e comma 6 dell'art.33 della legge n.104/92), la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica.
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap (commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92), il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.
RISERVE
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
POSSIBILITA’ DI LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN’ALTRA
- Unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti è possibile rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata in una provincia relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche (30 giugno), esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale (31 Agosto), per il medesimo o diverso insegnamento nella medesima provincia.
- Il personale che ha avuto una nomina su uno spezzone in mancanza di un posto intero può lasciare, esclusivamente prima della stipula del contratto, lo spezzone per un posto intero evitando così le complicazioni che eventualmente deriverebbero dal completamento e dal frazionamento dei posti.
- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
- Il personale in servizio per supplenza conferita dalle graduatorie d'istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle GaE.
Per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale sono previste le seguenti sanzioni con effetti relativi a tutto e a solo l'anno scolastico di riferimento:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base della rispettiva GaE provinciale per il medesimo insegnamento in quella stessa provincia , mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline dalle GaE e dalle graduatorie d’istituto della medesima provincia e qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.
2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita per l’anno scolastico di riferimento della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GaE che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico di riferimento, sia sulla base delle GaE che di quelle di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Tali sanzioni però non si applicano o vengono revocate per gravi e giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione - ad esempio malattia.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste
Entro il 18 agosto 2011 tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2011/12, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2011, presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione. Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il
possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 272 del 14 marzo 2011 – Allegato E, tabella Licei - tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell’art. 6 comma 7 dell’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011.
Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.
Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E .
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077. Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.
Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni scolastiche procedono all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori. Gli elenchi devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente entro il 15 settembre 2011.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO
La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego va prodotta una sola volta nei tre anni di vigenza delle Graduatorie ad Esaurimento, in occasione del primo contratto di lavoro. E’ comunque valida la certificazione eventualmente già presentata. Se non fosse possibile ottenere dalla struttura sanitaria pubblica il documento richiesto è ammessa la presentazione di un’apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato.
LA DOCUMENTAZIONE DI RITO La documentazione di rito può essere autocertificata, in caso di falso si incorre nelle gravi sanzioni previste e si perde la supplenza. Violano i doveri d’ufficio le segreterie che richiedono certificati ed atti di notorietà nel caso in cui sia possibile renderle ex DPR 445/2000.
DELEGHE
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di apposita delega e di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
In alternativa, possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale o il dirigente scolastico preposto alle operazioni di conferimento delle nomine tramite delega preventiva scritta di accettazione inviata via posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o via Fax, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante, allo stesso dirigente responsabile delle operazioni in questione.
Nella delega indicare un solo ordine di scuola (se interessati a più ordini di scuola compilare
distinte deleghe). Per la scuola Secondaria di I e II grado Indicare le classi di concorso.
E’ consigliabile allegare anche un elenco delle scuole prescelte secondo un oredine di priorità, precisando comunque se si intende accettare qualsiasi tipo di nomina o meno.
La delega si intende revocata qualora l’aspirante si presenti nel giorno della convocazione.
Si allega un modello di delega
Al Dirigente dell’UST di…………………………….
oppure
Al Dirigente Solastico…………………………………
....l... sottoscritt...
...................................................................................................................
nat... a ............................................................................. (Prov.)............ il ................................................
codice fiscale ____________________________ e residente in ……………........................................
via ...............................................................................................................................................................
tel. ........../......................... cell……………………e-mail.……………………………………………….
aspirante alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2011/2012 per
il posto/classe di concorso___________________________________________________________ (3)
DELEGA
con il presente atto il¨ DIRIGENTE UST …….. **
¨ il Sig.**........................................................................ nat... a .....................................................
(Prov.)......................... il …............................................. (estremi del documento di riconoscimento)
................................................................................................................................................................
all’accettazione
della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella scuola..............................................................................................................................(1)
nonché alla scelta della sede di servizio impegnandosi di conseguenza ad accettare incondizionatamente l’operato del designato in virtù della presente delega.
……………., _________________ firma _____________________________ (2)
1. solo per i docenti: indicare un solo ordine di scuola (se interessati a più ordini di scuola compilare
distinte deleghe)
2. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante
3. Per la scuola Secondaria di I e II grado Indicare le classi di concorso/ per il personale ATA il profilo
* In caso di non effettuazione delle supplenze da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale entro il 31.8.2011, la presente delega sarà consegnata al Dirigente Scolastico responsabile della rete di scuole.
** barrare il quadratino corrispondente per effettuare la scelta
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