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lunedì 19 settembre 2011

NESSUN RECUPERO E’ DOVUTO SE LA RIDUZIONE ORARIA E’ PER MOTIVI NON DIDATTICI

In questi giorni ci vengono segnalate da colleghi di diverse scuole superiori proposte varie per i Collegi dei docenti di riduzione dell’unità di insegnamento a 50 o 55 minuti con motivazioni di tipo didattico (attinenti alla difficoltà di concentrazione degli studenti a reggere un orario settimanale di 32 o più ore da 60 minuti) e/o di tipo extra didattico, attinenti agli orari dei mezzi di trasporto. Tali proposte solo se deliberate con motivazioni didattiche comportano l’obbligo di recupero da parte dei docenti che si ritroverebbero nelle varie versioni a svolgere 21 unità di insegnamento da 50 minuti o 19 unità orarie da 55 minuti, con in più  (in alcuni casi) un numero di ore residue da recuperare in altre attività didattiche programmate dal Collegio docenti. Le proposte partono dal presupposto – erroneo- che i nuovi regolamenti della Riforma Gelmini – Tremonti prevedano l’obbligo di unità orarie di 60 minuti redistribuibili nell’arco della settimana.
A tal proposito facciamo presente quanto di seguito riportato.

- Non vi è allo stato alcuna fonte del diritto, pubblicata o allo stato di bozza, che preveda l’impossibilità della riduzione oraria a 50 o 55 minuti; i riferimenti alle ore di 60 minuti sono presenti solo in dichiarazioni estemporanee alla stampa o in comunicati stampa o nella Guida alla Riforma prodotta dal Miur, che notoriamente non costituiscono una fonte del diritto! Chi sostiene il contrario è tenuto a produrre la fonte normativa di riferimento.

- I regolamenti per le scuole superiori (peraltro allo stato non ancora pubblicati e, quindi, non ancora vigenti) prevedono solo il monte orario complessivo annuale e settimanale (come è noto drasticamente ridotto) così come prevedevano i (peraltro vigenti) decreti istitutivi dei vecchi indirizzi, senza innovare nulla sulla possibilità di ridurre l’unità oraria.

- La materia resta regolata dalle CM n. 243/79 e n. 192/80, dall’Accordo di interpretazione autentica del 27.9.97 dell’art. 41 del CCNL 1995 e dall’art. 28  comma 7 e 8 del CCNL 2006-2009, che prevedono in sintesi:
          - obbligo di recupero da parte dei docenti nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica solo se la motivazione della delibera del Collegio dei docenti è di tipo didattico;
         - a tale obbligo corrisponde il diritto all’istruzione degli alunni (intera classe) a recuperare il tempo di insegnamento perso nella specifica materia in cui si è verificata la riduzione dell’unità oraria, quindi non sono legittimi recuperi in supplenze (altre materie) e corsi di recupero (solo per una parte della classe), come si evince anche dalla nota del Dirigente dell’USR della Campania del 16.10.2009 (“si rappresenta che il tempo scuola frontale deve essere garantito ad ogni alunno, rispettando puntualmente i contributi orari di ciascun insegnamento e, pertanto, non è possibile recuperare i minuti non utilizzati mediante supplenze brevi per sostituzione dei docenti assenti” ;
         - non vi è alcun obbligo di recupero se la delibera – assunta in questo caso dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio docenti – è motivata “con ragioni estranee alla didattica”, attinenti in genere agli orari dei mezzi di trasporto (comma 7 e 8 dell’art. 28 del CCNL 2006-2009 e CM ivi richiamate).

Allo stato è quindi comunque possibile deliberare la riduzione dell’unità oraria a 50 o 55 minuti con motivate esigenze determinate dagli orari dei mezzi di trasporto senza obbligo di recupero. Ciò si rende spesso necessario per la presenza, per es., negli istituti tecnici di classi 5° che svolgono 36 ore settimanali con 6 ore giornaliere e di classi precedenti che avranno due gg a settimana con 6 ore giornaliere; né è praticamente organizzabile prevedere durate orarie diverse negli stessi giorni per le diverse classi, essendo i docenti impegnati in classi diverse nell’arco della giornata e non avendo questi ancora il dono dell’ubiquità (anche se non è escluso a priori che le richieste di flessibilità possano giungere a tali estremi!).

Con particolare riferimento a quelle proposte di riduzione dell’unità oraria che prevedono anche l’inserimento di nuove materie nelle classi prime usando il 20% dell’autonomia, si fa presente che:
-          i regolamenti prevedono l’uso dell’autonomia solo nei limiti del contingente di organico assegnato alle singole istituzioni e che un organico aggiuntivo è assegnabile solo in presenza del rispetto degli “obiettivi finanziari previsti dall’art. 64 del DL n. 112/08 convertito in L. n. 133/2008” e solo se il MEF verificherà la “sussistenza di economie aggiuntive”, cosa molto difficile a realizzarsi (art. 5 comma 3 lett. a del reg. sui tecnici richiamati anche negli altri due reg.); in pratica è quasi impossibile che venga assegnato un organico aggiuntivo indispensabile per l’inserimento di nuove materie;
-         in tal caso i colleghi a cui vengono ridotte le ore sarebbero effettivamente obbligati a recuperare nelle attività didattiche programmate dal Collegio docenti;
-         aumentare ulteriormente il numero delle materie riducendo ulteriormente l’orario a disposizione di ognuna di esse (come già fanno inopinatamente i regolamenti Gelmini) è negativo dal punto di vista didattico, perché aumenta ulteriormente la frammentazione dell’offerta formativa, che è una della cause fondamentali della dispersione scolastica.

Infine, un ultima annotazione:

-         è veramente incredibile che si proponga di risolvere le assurdità della “Riforma” con un aggravio di lavoro dei docenti, che sarebbero costretti a svolgere 21 unità orarie di 50 minuti o 19 di 55 minuti (il che comporta come è evidente un maggior dispendio psico-fisico e una minore efficacia didattica) e ulteriori ore da recuperare a parità di stipendio!!

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