L'accorpamento classi fa acqua
Operazione annulabile se è fatta a discapito della sicurezza
Nelle aule scolastiche, sicurezza prima di tutto. Arriva dal Tar del Molise una scrupolosa ordinanza che antepone la salvaguardia della persona a quelle obbedienze di cassa che aggravano le condizioni di lavoro e di servizio della pubblica amministrazione, e della scuola nel caso specifico. Il decreto Gelmini sull'accorpamento delle classi (dpr n. 81 del 20 marzo 2009) non è applicabile laddove, in concreto, le condizioni di fatto degli istituti non lo consentono.
Sulla base di questo principio i giudici amministrativi di Campobasso, con l'ordinanza n. 163 emessa il 31 agosto scorso, hanno sospeso gli effetti di un provvedimento dell'ufficio scolastico regionale che aveva ridotto il numero delle classi concesse ad un liceo classico. L'atto amministrativo era stato adottato sulla base del decreto Gelmini e delle circolari ministeriali applicative con l'inevitabile effetto di costituire classi numerose e sovraffollate e con l'evidente intento di attribuire meno fondi e meno docenti alla scuola in questione. Situazione questa che si rileva frequente su tutto il territorio nazionale.Il Tar del Molise, pronunciandosi per adesso in via cautelare, ha rilevato che il ricorso avverso il provvedimento di accorpamento appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al motivo di censura con il quale è stato contestato il mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del prospettato e certo sovraffollamento delle aule. In tal senso, il tribunale ha acquisito e valutato le carenze strutturali segnalate dallo stesso dirigente scolastico e dal responsabile della sicurezza della scuola; situazione non contestata dall'ufficio regionale.
L'edilizia scolastica è retta da una legislazione che fa differenze a seconda che trattasi di scuole da edificare o edifici già esistenti, e che distingue altresì norme per la sicurezza antincendio e norme di carattere igienico sanitario. Il decreto del 18.12.1975 del ministero del lavori pubblici (emanato di concerto con Viale Trastevere) prescrive che ogni alunno delle scuole superiori abbia 1,96 mq di spazio in aula e che per ogni aula non vi siano più di 25 alunni (derogabili a 26 per la normativa antincendio).
L'analisi dell'ordinanza del Tar, oltre a rilevare le ragioni di prevalenza di una normativa rispetto ad un'altra, si pone in linea effettiva e concreta con il persistente spirito del legislatore contemporaneo improntato sull'obiettivo sicurezza nei luoghi di lavoro e di apertura al pubblico
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