«il Governo deve sapere che 40 è un numero magico e intoccabile»
Belle parole.
Peccato che la realtà è diversa.
Numeri, 40 per le pensioni, 18 per il licenziamento ( mi riferisco all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), numeri che nascondono in realtà storie e conquiste di diritti sociali fondamentali per i lavoratori o ex lavoratori.
Ma sia il 40, gli anni per ottenere la pensione di anzianità, che il 18 per la reintegra dei lavoratori, ahimè, sono stati superati sia dalla sostanza che dalla realtà dei fatti.
Il numero 18 è stato superato da altro numero quale il famoso articolo 8 della finanziaria ma anche dall'accordo concertativo firmato da tutti i sindacati confederali nel mese di ottobre, ratificando l'intesa del 28 giugno 2011.
Si è vero si parla di libera volontà delle parti, ma sono intenzioni destinate a perdersi nella voracità del ricatto padronale.
Il numero 40 invece è stato, nella sostanza,superato dalla manovra finanziaria di Tremonti.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (d’ora innanzi decreto legge), recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'INPDAP con una specifica circolare ha fornito delucidazioni sul punto.
La disposizione in esame ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile, prevedendo l’accesso al pensionamento dalla data di inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.
Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
La disposizione in esame ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile, prevedendo l’accesso al pensionamento dalla data di inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.
Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
Ma se non bastasse lo stesso dicasi per il TFR.
L'INPDAP, con nota operativa n. 41 del 26 ottobre 2011, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni in merito ai nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, dopo le modifiche all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, operate dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148
Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997, “alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ………, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.
Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.
Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Detto in breve anche se si hanno i 40 anni di contributi per la pensione di anzianità questa verrà pagata dopo 12 mesi! E di norma in tale periodo si lavora altrimenti come si campa? Visto e rilevato che per avere il TFR si devono attendere ben 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro!
Ed allora, per cortesia umana, non prendeteci in giro. Numero magico?
Non siamo tutti mica rincitrulliti, o forse lo siamo, visto che abbiamo fatto passare queste manovre senza batter ciglio?
Marco Barone
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