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martedì 3 aprile 2012

I QUIZ INVALSI NON SONO OBBLIGATORI

L' Invalsi, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che può ex lege essere finanziato dai privati ed agire su mandato dei privati, concetto che non deve mai e dico mai essere dimenticato, che ha come scopo sostanziale quello di valutare il sistema scuola, ivi incluso personale scolastico e studenti, rappresenta l'anomalia ordinaria italiana di una democrazia sempre più precaria.
Dico ciò perchè è emerso l'ennesimo tentativo, come operato da parte dell'attuale governo c.d tecnico di rendere obbligatorie nella scuola le prove su cui l'Invalsi fonda la sua credibilità sistemica .
Una cosa è certa, e di ciò dovranno tenerne conto i Giudici aditi dai Cobas Scuola, nelle cause campione tentate a Trieste e Terni, in attesa di sentenza, per sollevare la non obbligatorietà delle prove dell'Invalsi nella Scuola Pubblica e Statale italiana. Ovvero che queste prove fino ad oggi obbligatorie non lo sono state, altrimenti come giustificare l'intervento del governo con il decreto semplificazioni, nel momento in cui afferma che "Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'art1,comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2007, n,147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n 176."?
Ma il punto è che queste prove, nonostante l'intento del Governo di renderle obbligatorie, tramite un presunto concetto di ordinarietà, non lo sono neanche ancora.
Cercherò brevemente di illustrare i motivi.
1) Incostituzionalità della norma inserita nel Decreto Legge Semplificazioni
Il principio su cui si fonda il Decreto Legge è quello in particolar modo della straordinarietà, principio che deroga a quello della rappresentatività, poiché si sottrae temporaneamente al Parlamento, (60 gg.), l'esercizio della funzione legislativa. La Corte Costituzionale considera un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. La stessa Corte si è (sentenza 29/1995) dichiarata competente a verificare la sussistenza di detti presupposti, in particolare affermando di poter dichiarare l'incostituzionalità del decreto legge nel caso di evidente mancanza degli stessi.
Quali sono i requisiti di urgenza,necessità e straordinarietà che hanno determinato tale misura? Certamente la non capacità di legiferare del Parlamento, certamente l'incapacità di addentrarsi nella materia scolastica, ardua ed ostica. Ma non è certamente quello della incapacità della politica, prima di ogni cosa figlia del non voler ascoltare e comprendere i problemi reali della scuola, idonea a giustificare la misura appena citata.
Deve essere chiaro un concetto, ciò che è legale non è sempre legittimo. Ciò che diviene legge spesso è espressione della volontà di poteri forti,economici, e non certamente espressione di quella sovranità popolare, oggi sacrificata, nel nome di una crisi economica figlia di speculazioni finanziarie.
Forse è il caso di pensare ad uno sciopero generale per la difesa dell'ordine costituzionale, oggi seriamente a rischio.


2) Irretroattività della legge.
Per retroattività della legge si intende l'applicazione della legge (efficacia della legge) anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. In sede civilistica, la sede in cui ora ci troviamo, ciò è applicato come principio generale e di indirizzo in tutti gli altri casi (art. 11 delle preleggi). Il legislatore può derogare al principio di irretroattività e disporre l'efficacia retroattiva delle leggi ordinarie tramite specifica disposizione, cosa che non è accaduta e non accadrà.
Stabilire nel corso dell'anno scolastico in itinere che le prove dell'Invalsi diventano attività ordinaria d'istituto, vuol dire intervenire nel pregresso, modificando attività didattica, curricolare, piano delle attività, come legittimamente pianificate ed organizzate nelle istituzioni scolastiche considerate e nel pieno rispetto di quelle prerogative riconosciute agli organi collegiali delle scuole dalla legge esistente,  e nello stesso momento imporre al personale scolastico mansioni che esulano, nel corso del presente anno scolastico, dal proprio rapporto di lavoro.


3) Attività ordinaria?
Scrivere attività ordinaria d'Istituto vuol dire tutto, vuol dire nulla.
La norma deve essere precisa, chiara, tassativa, specifica.
Tutto ciò che è attività ordinaria, nelle scuole, è soggetto alla delibere collegiali, è soggetto ad approvazione degli organi competenti. Il legislatore non parla di attività ordinaria curricolare, il che si scontrerebbe con il principio della libertà d'insegnamento, ma semplicemente di attività ordinaria d'Istituto, quindi, permane, come previsto anche dalla Direttiva Ministeriale 87 e 88 del 2011 del MIUR la competenza degli organi collegiali a deliberare o meno sulla questione svolgimento delle prove dell'Invalsi. Perchè attività aggiuntive sono ed attività aggiuntive resteranno. E le attività aggiuntive non sono obbligatorie e possono trovare affermazione solo se approvate dagli organi collegiali.


4) Interposizione fraudolenta di manodopera.
Con il termine interposizione si intendono tutte quelle situazioni nelle quali un datore di lavoro (cd. “committente” o “interponente”), anziché assumere direttamente il personale di cui ha bisogno per la propria attività, si avvale di forza lavoro fornita da un terzo soggetto (cd. “appaltatore” o “interposto”), i cui dipendenti svolgono la prestazione a favore del primo, detto anche “utilizzatore”.
 L'Invalsi, in questo caso il committente, si avvale per lo svolgimento di quei compiti che fanno capo all'Istituto medesimo, del personale della Scuola.
Personale di segreteria, personale docente. Nella maggior parte dei casi senza riconoscimento alcuno di retribuzione, di alcuna indennità aggiuntiva, anzi secondo l'intento dell'attività ordinaria d'Istituto, sarebbe totalmente gratis, perchè rientrante nel mansionario del personale scolastico.
Ciò è altamente illegittimo ed errato.
illegittimo perchè solo in un modo si poteva "imporre" tale attività al personale docente ed Ata, quale quello di somministrare le dette prove, tabularle, ecc,ma non lo dirò in questa sede per non produrre indicazioni ai governanti che vogliono annientare la scuola pubblica.
Il personale scolastico ha un contratto di lavoro. Si parla di rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Un motivo vi sarà no?In quel contratto di lavoro tutto ciò che è direttamente o indirettamente correlato all'Invalsi non emerge.
Quindi, l'Invalsi, se proprio deve realizzare quelle prove, può farlo , su base volontaria, oltre i locali scolastici, oltre l'ordinaria attività didattica, perché questa viene in modo illegittimo interrotta, e con il proprio personale e non quello scolastico.
Altrimenti saremmo, anzi siamo in presenza ad una interposizione fraudolenta di manodopera in quanto elusiva delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo a tutela dei lavoratori.


Tanto detto, da ciò emerge che le prove dell'Invalsi anche oggi, ma specialmente in questo anno scolastico, continuano a non essere obbligatorie per le scuole, per il personale scolastico e per gli studenti. Se obbligatorie sono, lo sono unicamente per l'Invalsi. Ovviamente ed ahimè, tale discorso non riguarda ad oggi la questione esame della classe terza della scuola secondaria di primo grado, ma per tutti gli altri ordini scolastici, tale discorso deve trovare affermazione.
Non è ovviamente solo sul piano c. d legalitario che si devono affrontare tali questioni, principalmente su quello politico e sociale, l'Invalsi rappresenta l'imposizione autoritaria di uno Stato che vuole omologare la formazione degli studenti, standardizzare la didattica ai voleri indicativi forniti da chi coltiva l'Invalsi, da chi lo finanzia e finanzierà.
La difesa della scuola pubblica, oggi, passa dal contrasto fermo e deciso a queste prove.

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