Visto  che evidentemente c’è molta disinformazione e tale proposito (e l’ informazione  secondo obbligo di legge la dovrebbero garantire datori di lavoro e dirigenti),  voglio ricordare ai lavoratori e ai cittadini quanto  segue.
  L’  articolo 18 del D.Lgs.81/08 impone come obbligo penale per datore di lavoro e  dirigenti di:
-         designare  preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di  prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in  caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,  comunque, di gestione dell'emergenza;
-         adottare  le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e  dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed  inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona  pericolosa;
-         astenersi,  salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e  sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una  situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e  immediato;
-         adottare  le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei  luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure  devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o  dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
L’ articolo 43 del Decreto prevede poi come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:
-         organizzare  i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo  soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione  dell'emergenza;
-         designare  preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di  prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in  caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,  comunque, di gestione dell'emergenza;
-         fare  sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in  numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle  dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità  produttiva;
-         informare  tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato  circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
-         programmare  gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i  lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato,  possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando  immediatamente il luogo di lavoro;
-         adottare  i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo  grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e  nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa  prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo  conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici  disponibili;
-         astenersi  dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di  lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Infine  l’ articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei lavoratori  in caso di pericolo grave e immediato:
-         il  lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere  evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può  subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza  dannosa;
-         il  lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di  contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le  conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno  che non abbia commesso una grave negligenza.
Quindi  i lavoratori devono pretendere da datore di lavoro e dirigenti  che:
-         esista  e sia a conoscenza di tutti i lavoratori (anche gli esterni) dell’ azienda il  documento formale “Piano di emergenza”, comprendente anche le procedure e le  misure di comportamento (cosa fare e cosa non fare) in caso di  terremoto;
-         siano  designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell’ emergenza, che devono  gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere in caso di  terremoto;
-         sia  possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di  sicurezza;
-         non  venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato  tramite i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile la sicurezza dei fabbricati,  anche in vista di ulteriori scosse.
Anche  nel caso di mancanza di una organizzazione aziendale della sicurezza, in caso di  terremoto, i lavoratori devono:
-         al  termine delle prime scosse (in cui devono pensare a ripararsi sotto tavoli,  architravi, strutture portanti), anche se nessun responsabile dà l’ ordine di  evacuazione, abbandonare immediatamente e senza indugi il fabbricato e portarsi  a distanza di sicurezza (almeno 50 metri dallo stesso e da altri  fabbricati;
-         se  non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, non  prendere nessuna iniziativa, ma pensare solo ad abbandonare (dopo le prime  scosse) il posto di lavoro senza indugio e senza nessuna preoccupazione per  danni a macchinari o beni aziendali; 
-         se  fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, eseguire  le azioni previste nel Piano di Emergenza, secondo la formazione ricevuta,  ricordando comunque che non sono né Vigili del Fuoco, né infermieri  professionisti;
-         se  il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, distacchi di  intonaco, evidenti inclinazioni o flessioni delle strutture portanti, ecc.) non  rientrare all’ interno dello stesso, nemmeno se lo chiede il capo o il datore di  lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione formale (scritta) da parte dei  Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
-         nel  dubbio richiedere sempre l’ intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione  Civile e non fidarsi di rassicurazioni generiche e non sopportate da fatti  evidenti.
Visto che ormai terremoti importanti stanno interessando anche zone nel passato dichiarate non pericolose, i lavoratori, anche tramite i propri Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) devono richiedere nell’ immediato futuro al datore di lavoro di certificare l’ idoneità dei luoghi di lavoro da un punto di vista strutturale (non necessariamente secondo la normativa antisismica, se non applicabile, ma secondo le leggi comunque vigenti e le norme applicabili, anche in zone classificate ufficialmente come non sismiche) e altrimenti devono pretendere che essi vengano peritati da enti o professionisti abilitati e richiedere i risultati della perizia.
Marco  Spezia
sp-mail@libero.it
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