Per il ritardo delle operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2012-’13, che si concludono oggi 31 agosto, le nomine a tempo determinato per lo stesso anno (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche) dalle Graduatorie ad Esaurimento saranno effettuate dal 5 al 7 settembre ed oltre. A cura degli U.S.T. devono ancora uscire i calendari delle convocazioni con i posti disponibili.
Inutile dire che il danno economico per i supplenti fino al termine delle attività didattiche, il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso (anche se si tratta di una settimana o 10 giorni di disoccupazione in più), per personale che tra l’altro sta ancora aspettando la liquidazione delle ferie maturate e non godute, bloccata dal decreto sulla spending-review e che solo ora, grazie anche alle diffide Cobas, probabilmente sarà messa a pagamento, è notevole.
Ma ancora più odioso è il danno per i supplenti annuali, ai quali il contratto scade oggi: infatti – a parte il mancato pagamento di qualche giorno di stipendio, cosa non accettabile, e l’impossibilità di partecipare alle operazioni di inizio d’anno scolastico (collegi docenti ed attività varie) – a costoro viene interrotta la continuità – anche se di pochi giorni – del rapporto di lavoro, nel caso questi fossero in posizione utile in graduatoria per stipulare, anche per l’a.s. 2012-’13, un contratto fino al prossimo 31 agosto.
Esiste da anni un contenzioso, con centinaia di ricorsi al Giudice del Lavoro, sulla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, per il personale con almeno 36 mesi continuativi di servizio senza soluzione di continuità, ai sensi della Direttiva Europea 99/70, che alla clausola 5 impone che gli Stati membri l’adozione di misure preventive finalizzate “a evitare la reiterazione abusiva dei contratti a termine (ragioni obiettive per la stipulazione, numero dei rinnovi o durata massima dei contratti), oltre che a prevedere, se del caso, quando ricorre una successione di contratti e l'eventuale loro trasformazione a tempo indeterminato”.
Tale principio di diritto rischia di essere condizionato in negativo nel caso di illegittima interruzione del rapporto di continuità della situazione lavorativa del personale scolastico.
MA COSA DEVONO FARE I SUPPLENTI ANNUALI, AI QUALI SCADE OGGI IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?
Innanzitutto devono comunque recarsi alla scuola di servizio dell’a.s. 2011-’12 per presentare la domanda di liquidazione della quota di TFR e all’INPS che ha assorbito l'Inpdap, la quale è tenuta a corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla cessazione del servizio se è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso; entro 270 giorni se è avvenuta per qualsiasi altro motivo. Ricordando che, in caso di ritardo, l’Inps/Inpdap provvederà a corrispondere al dipendente gli interessi di mora, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad datore di lavoro.
In caso di interruzione del contratto di lavoro per più di 5 gg. – dovrà essere prodotta la richiesta di indennità di disoccupazione ordinaria, anche per garantirsi la copertura previdenziale del periodo di disoccupazione; la domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento, interruzione del rapporto di lavoro. Si suggerisce di presentarla dal momento contestuale in cui avviene l'interruzione del rapporto di lavoro poiché l'indennità decorre dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. Ricordando a tal proposito che l'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con uno specifico assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi, che può arrivare a 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni, e si deve avere l' anzianità assicurativa di due anni e quella contributiva di un anno (52 contributi settimanali) nel biennio precedente la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
L'importo sarà determinato con la misura normativamente prevista (60% per i primi sei mesi; 50% per i due mesi successivi; 40% per i restanti mesi).
Il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni e dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda oppure nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l'impiego competente in base alla residenza.
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