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giovedì 13 settembre 2012

Possibile scegliere di non avvalersi dell’ora di religione anche durante l’anno scolastico

Spesso la frequentazione dell’ora di religione cattolica in Italia diventa di fatto obbligatoria. Tra scuole che non garantiscono l’insegnamento alternativo e famiglie che si trovano sotto pressione più o meno velata da parte di dirigenti scolastici e insegnanti. E che cedono per fanno frequentare ai figli l’Irc.
Una recente sentenza del Tar del Molise potrebbe aprire nuove prospettive, ribadendo ancora una volta che le scuole devono garantire un’alternativa all’Irc. I genitori di due studenti di un liceo classico di Larino (CB) si sono rivolti al tribunale amministrativo regionale per poter esercitare la scelta di non avvalersi dell’ora di religione, oltre i termini previsti. Inizialmente il dirigente scolastico aveva permesso che i loro figli non frequentassero l’ora di religione, nonostante avessero optato per l’Irc. Ma poi aveva cambiato idea, costringendo i ragazzi a seguire l’insegnamento religioso. Facendo leva sull’aspetto “culturale” e negando che si trattasse di una forma di catechesi.
Il ricorso, presentato dagli avvocati Marcella Ceniccola, Michele Coromano e Michele Franchella, ha fatto leva sulla violazione della libertà di scelta e di pensiero. I giudici hanno convenuto sul fatto che negare la possibilità di cambiare nel corso dell’anno va contro i principi costituzionali e che l’Irc deve essere davvero facoltativo per gli studenti, annullando il provvedimento dell’istituto.
L’avvocato Ceniccola ha dichiarato che è una sentenza “importante, perché garantisce la libertà incondizionata di scelta di avvalersi o meno dell’ora di religione a scuola”. La scelta “può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico, a prescindere dalle norme meramente organizzative che fissano il termine all’atto di iscrizione”, ha aggiunto il legale. Proprio a tutela di “supremi principi costituzionali, quali la libertà di religione e la libertà di pensiero, che attengono a diritti assoluti ed indisponibili della persona”.

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