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martedì 26 marzo 2013
Sì alla nomina del supplente anche solo per un giorno
In via preliminare va chiarito che l'entrata posticipata o l'uscita anticipata degli alunni per assenza del docente è da considerarsi legittima, sebbene è da ritenersi alla stregua di ipotesi residuale in quanto dettata da cause di forza maggiore. É necessario, però, che il consiglio di istituto, nell'esercizio dei poteri in materia di organizzazione di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 297/94, includa e regoli tale ipotesi nel regolamento di istituto. É prassi che la possibilità di disporre l'entrata posticipata e l'uscita anticipata venga vincolata alla previa comunicazione ai genitori. Quanto alla possibilità di disporre supplenze anche per un solo giorno, essa sussiste anche nelle scuole secondarie (si veda la nota del ministero dell'istruzione 9839/2010). Il vincolo dei 15 giorni, infatti, è caduto a seguito del riempimento delle cattedre a 18 ore che ha, di fatto, azzerato le cosiddette ore a disposizione. In ogni caso, è da escludere che possa ritenersi legittima la suddivisione degli alunni della classe scoperta un po' per parte, atteso che tale soluzione preclude ai discenti la possibilità di fruire pienamente del diritto all'istruzione. A ciò va aggiunto che è sempre illegittima «la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell'organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza (si veda la nota dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata 7934/2010)».
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