In tema di impugnazione di graduatorie di III fascia bisogna rivolgersi al diudice del lavoro del tribunale ordinario e non al giudice amministrativo. É quanto si deduce dalla sentenza del tribunale amministrativo del Lazio nr.2830 depositata in data 19/03/2013, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso avverso l'aggiornamento della graduatoria di III fascia, pubblicata dall'ufficio scolastico tegionale (Usr) del Lazio e riferita a posti di insegnamento nella scuola primaria, per mancato riconoscimento dell'esatto punteggio derivante dal pregresso servizio prestato da una docente presso istituti Carcerari.
La questione del riparto della funzione giurisdizionale tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa, circa il potere di giudicare le controversie derivanti dal compimento di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico docente e non docente (educatori e personale Ata, ovvero ausiliario tecnico amministrativo), trasformate in «graduatorie ad esaurimento» per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (D. Lgs. N.29/1993), è stata caratterizzata da una perdurante oscillazione giurisprudenziale tra la Corte di cassazione ed il Consiglio di stato, scandita da numerose sentenze di segno opposto, rivendicanti ciascuno la propria giurisdizione.
I giudici della sezione romana del Tar hanno rilevato invece il loro difetto di giurisdizione, ritenendo di conformarsi e quindi aderire all'orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione (nr.3399 del 2008) secondo il quale, in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche ex-permanenti (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), dove confluiscono soggetti già titolari di un'abilitazione di stato ovvero dell'abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali graduatorie nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art.63 comma 4 del decreto legislativo nr.165 del 2001, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo. di Luigi Giuseppe Papaleo
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