i docenti di non devono accettare cattedre oltre le 18 ore per evitare la "cannibalizzazione" dei precari e, comunque in prospettiva, il taglio delle cattedre di diritto delle varie discipline.
Se cercassero di imporvi cattedre di 19/24 ore potete rifiutarvi.
In allegato la diffida contro la formazione di cattedre orari oltre le 18 ore inviata ai dirigenti scolastici della provincia di Terni e per conoscenza al dirigente dell'USR dell'Umbria.
Nel caso cerchino di imporvi cattedre orarie oltre le 18 ore contattate i cobas della scuola
Ai
Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria superiore
della provincia
di Terni
e p.c. Al Dirigente Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria Dott.ssa Maria Letizia Melina
Oggetto: illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore.
Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida
Risulta alla scrivente Organizzazione
Sindacale che negli organici docenti per l’anno scolastico 2013/2014
l’Amministrazione Scolastica stia provvedendo a formare cattedre, di alcune
classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.
Le SS.LL. sono chiaramente a
conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima.
Infatti, è notorio che senza
l’assenso dell’interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione
oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e
istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali.
Infatti, l’articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009
definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali
l’orario di insegnamento dei docenti: “L’attività di insegnamento si svolge
... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed
artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Lo
stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: “negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i
docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono
tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo,
alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività
parascolastiche ed interscolastiche”.
Dalle norme pattizie citate risulta
quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l’orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può
superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l’articolo
22 della Legge n. 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadiva in modo
esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l’orario di insegnamento oltre
l’orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere
attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: “nel rispetto
dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti
scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica,
prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle
stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Tale eventualità è
quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18 settimanali) solo con attribuzione
da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell’interessato/a,
e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza
a docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali.
Si aggiunga che nemmeno l'art. 35,
comma 1, della Legge n° 289/2003 prevedeva la possibilità di superare il limite
dell’orario obbligatorio di 18 ore. La norma, infatti, recita che “le
cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono
ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e
con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”
La norma citata non prevede che sia possibile superare tale limite di 18
ore obbligatorie.
L’art. 19 del DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (GU
n. 151 del 2 luglio 2009) recante “Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola”
ai sensi dell’art. 64, comma 4
del DL 25/6/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008 n.
133 ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola
di salvaguardia”, ma anch’esso non ha previsto, la possibilità di superare il
limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce “I
Dirigenti Scolastici ... attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti
in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24
ore settimanali”.
Per
ultima, la circolare 25 del 29/3/2012 così recita a proposito delle cattedre in
deroga alle 18 ore settimanali: ”Fanno eccezione le cattedre che non sia
possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa
organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque
avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario
necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il
potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per
attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell’offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le
titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all’art. 64) è possibile formare cattedre con un orario
superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali,
sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente."
Dunque
l’obbligo di completamento della
cattedra è fissato da tutte le norme sino alle 18 ore di insegnamento, e
non oltre. Nessuna norma prevede la
costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente
e solo con le procedure già richiamate in ordine all’assegnazione di ore
eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.
A
riprova di quanto fin qui sostenuto, e cioè della mancanza di obbligo di
accettare un insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, si devono anche considerare le norme
che regolano la retribuzione delle ore di cattedra eccedenti le 18 ore, che
sono attività straordinarie e compensate in misura assai inferiore rispetto
alle ore di insegnamento obbligatorio. Infatti, le ore di insegnamento prestate
oltre le 18 obbligatorie previste contrattualmente sono retribuite in misura di
1/78 dello stipendio mensile. Pertanto, anche le norme vigenti sulla
retribuzione di tali ore ribadiscono in modo inconfutabile che il servizio
prestato su tali attività di insegnamento è aggiuntivo e non obbligatorio.
Con
la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato
palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il DPR 81/2009.
A sostegno di quanto affermato si
ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato
univocamente tale assunto e l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai
Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di
insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze
e disegno e storia dell’arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti
perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di
20 ore settimanali di insegnamento. La disposizione del vecchio
DM del 1952 di costituire cattedre di scienze e disegno e storia dell’arte 20
ore è inoltre incompatibile con il testo unico del 1994 e con tutte le altre
norme successive. Inoltre, c'è da sottolineare che dal 1952 a oggi il vecchio
ordinamento dei licei è profondamente cambiato e non esiste più quello previsto
dal DM del 1952 dato che sono state introdotte tutte le varie sperimentazioni
(mini, maxisperimentazioni, autonomia, proteo, etc) che presentano quadri orari
di scienze e disegno e storia dell’arte completamente diversi da quello
previsto dal suddetto decreto. Inoltre il quadro orario per le classi prime dei
nuovi licei è diverso sia da quello del 1952, sia da quello presente nelle
varie sperimentazioni. Non ha, pertanto, alcun riscontro giuridico la tesi
secondo cui l’organico per le classi prime dell’anno prossimo vada predisposto
applicando il vecchio DM del 1952, perché si tratta di liceo ordinario:
infatti, il Regolamento sui nuovi Licei non richiama in nessun punto il D.M.
del 1952, rimandando ad un successivo decreto interministeriale “l’articolazione
delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali ... in relazione alle classi
di concorso del personale docente ...” (art. 13 comma 10 lett. b DPR 89/2010).
La
CM 25/2012 sugli organici prevede a pag. 13 la riconduzione delle cattedre a 18
ore, ma aggiunge: “si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia
possibile formare per complessive 18 ore ... fermo restando che le stesse non
potranno avere comunque un orario inferiore alle 15 ore settimanali”. La stessa
CM prevede ancora che “solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei
docenti soprannumerari è possibile formare cattedre superiori alle 18 ore”
sempre con il consenso dell’interessato: ma questa ipotesi residuale non può
esser applicata in via preventiva a tutte le cattedre. Infine, sempre la CM
25/2012 a pag. 14 prevede che " ... in considerazione
della progressiva applicazione della riforma, non vengono
più formate cattedre ordinarie ma solo cattedre interne,
utilizzando contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora
vigente nelle classi successive alle prime ...".
Alla
luce della normativa vigente e soprattutto in riferimento al DPR 81/2009 e alla CM 25/2012 le cattedre di Scienze e Disegno e
Storia dell’Arte devono essere ricondotte a 18 ore.
Si aggiunga che tutte le operazioni
effettuate dai Vostri Uffici sono inficiate di illegittimità anche perché
l’Amministrazione Scolastica procede alla riduzione delle cattedre, delle
classi e dei posti sulla base di tabelle inserite in uno schema di Decreto
Interministeriale che, allo stato, non pare sia entrato in vigore poiché la
procedura prevista dalla legge non è stata completata. Inoltre, alcuni
Dirigenti Scolastici non hanno fornito
informazione preventiva sugli organici relativa a questa problematica
ed, infine, le operazioni di individuazione di soprannumerarietà delle/dei
colleghe/i si stanno attuando illegittimamente poiché l’Amministrazione
Scolastica non ha formalmente notificato alle scuole le nuove tabelle
organiche.
Le
illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave
alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate
cattedre superiori alle 18 ore ed,
infine, al personale docente precario che in tal modo si vedrà scippare dalle
future disponibilità ulteriori ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel
prossimo anno scolastico.
Tutto ciò premesso e considerato, e
valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra
oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la
scrivente Organizzazione Sindacale COBAS
- Comitati di Base della Scuola
DIFFIDA
le
SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le
cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento
siano ricondotte nell’ambito e nel limite delle diciotto ore obbligatorie.
Si
segnala che in difetto si valuterà
l’opportunità di presentare formale ricorso amministrativo giurisdizionale e
patrocinare l’attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei
colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.
Si rimane in attesa di un Vostro
urgente e formale riscontro e si coglie l’occasione per porgere cordiali
saluti.
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