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venerdì 14 giugno 2013

FRAZIONABILITA’ DEI PERMESSI AD ORE COMMA 3 LEGGE 104/92

Mentre in molti contratti del pubblico impiego è espressamente prevista la riconduzione ad ore dei permessi giornalieri nella scuola era prevista nel contratto del 1995 mentre non  non è stata specificatamente nel CCNL vigente  2006-2009 . Al riguardo però vi è un parere favorevole dell’INPDAP e dell’INPS.
 Contribuiscono a favore della frazionabilità dei permessi in ore il fatto che :
 1)   INPDAP e INPS concordano sulla frazionabilità oraria dei permessi e il personale della scuola ora dipende dall’INPS in quanto ha assorbito l’INPDAP
2)   La presenza della frazionabilità in molti contratti del pubblico impiego
3)   Nella scuola era previsto dal contratto del 95 e, anche se non previsto dall’attuale,  non è stato rimesso nei contratti successivi solo perché si era prospettata una normativa per tutto il pubblico impiego che poi però non è arrivata
4)   I revisori dei conti non hanno mai fatto questione sulla frazionabilità orario

Frazionabilità dei permessi di cui al comma 3 della Legge 104

     Per dare soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave ( data la diversa soluzione interpretativa adottata dall’INPS e dall’INPDAP ) il Ministero del Lavoro, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso previsti all’art. 33, comma 3, della Legge 104/92, anche frazionandoli in permessi orari.

     Sulla scorta di detta circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l'INPS applica ora la soluzione già adottata dall'INPDAP sulla possibilità di frazionare in ore i permessi mensili previsti  all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992. Con Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, ha precisato che d'ora in poi i beneficiari dei tre giorni di permesso, possono frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore.
     E’ bene precisare al riguardo che le 18 ore le raggiunge il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate.
     È opportuno precisare, altresì, che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa).

Frazionabilità dei permessi: correzioni dell'INPS

     Dopo il Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, di cui sopra, l'INPS è tornata sulla questione della frazionabilità oraria dei permessi mensili previstidall'articolo 33 della Legge 104/1992. Le precisazioni espresse nell’ultimo Messaggio 16866 del 28 giugno 2007 sono assai rilevanti poiché definiscono il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.
     Nel precedente Messaggio l'INPS aveva ammesso la frazionabilità in ore (prima la ammetteva solo in mezze giornate), ponendo il limite massimo a 18 ore mensili.
     L'INPS ribadisce ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Precisa, Inoltre, che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

 RICHIESTA PARERI

Domanda : Permessi legge 104/1992
Con la presente si chiede cortese riscontro relativamente al sottoelencato quesito relativo alla frazionabilità in ore dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/92:
Il comma 6 dell’art. 33 Legge 5/2/1992, n. 104, consente al lavoratore con handicap grave di fruire mensilmente ed alternativamente di 3 giorni di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera. Il 3° comma dello stesso articolo dà diritto a coloro che assistono un familiare in situazione di gravità, solo ai 3 giorni di permesso mensile.
Le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 17/7/2008 e n. 8 del 5/9/2008, nel richiamare il disposto di cui al 4° comma dell’art. 71 decreto legge 25/6/2008, n. 112 convertito in legge 6/8/2008, n. 133, stabiliscono che i permessi di cui al 3° comma, art. 33 L. 104/92, possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore 18. Viene precisato che tale possibilità è applicabile solo se i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi. Il 6° comma dell’art. 15 contratto scuola sottoscritto il 29/11/2007, disciplina a giorni i permessi del dipendente che assiste un familiare in situazione di gravità, pertanto la norma, che consente permessi orari, non trova ancora applicazione nel comparto scuola, il cui Ccnl non prevede già una fruizione alternativa in ore.
A tutt’oggi è ancora così o si possono concedere i 3 giorni di permesso giornaliero ad ore e se sì sulla base di quale normativa?
Risposta
La norma contrattuale relativa ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e cioè il comma 6 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 ad oggi non è stata modificata, visto il blocco dei contratti.
Tuttavia L’INPS, con il messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, ha comunicato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari. Con successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, ancora l’Inps comunicava le modalità per il calcolo del massimale orario mensile, secondo il seguente algoritmo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale: (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Questo lo stato dell’arte ad oggi.
(Elio Costa 08.11.2012)

Frazionabilità dei permessi lavorativi
Domanda
Sono un disabile che rientra nelle condizioni di cui art. 3 comma 1 e 3 della legge 104/92, io non usufruisco di alcun tipo di permesso (3 giorni al mese ) o frazionato in ore. Mia moglie come mia diretta assistente, può usufruire del permessi frazionabili in ore giornaliere anziché di permessi solo dell'intera giornata lavorativa?
Risposta
La risposta è diversa a seconda che il lavoratore sia un assicurato INPS o INPDAP.
Se invece è un assicurato INPDAP, è necessario far riferimento alla Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34 che la punto 5.1 ammette la possibilità del frazionamento in ore, fino ad un massimo di 18 ore mensili.
Anche per gli assicurati INPS è possibile frazionare i permessi in ore. Il limite delle 18 ore è riferito ad un orario di lavoro settimanale di 36 ore articolato su sei giorni. Nel altri casi è prevista una formula specifica. Si consulti al tal proposito la nostra specifica scheda sulla frazionabilità dei permessi.

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