Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l’anno scolastico 2013/2014 l’Amministrazione Scolastica stia provvedendo a formare cattedre, di alcune classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali; dal documento che riepiloga l’organico di diritto provinciale per le scuole secondarie di secondo grado si evince che il fenomeno interessa ben 93 cattedre! Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima. Infatti, è notorio che senza l’assenso dell’interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste, che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali. Infatti, l’articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l’orario di insegnamento dei docenti: “L’attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: “negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”. Dalle norme pattizie citate risulta quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l’orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l’articolo 22 della Legge n. 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l’orario di insegnamento oltre l’orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18 settimanali) solo con attribuzione da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell’interessato/a, e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza a docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
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