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lunedì 28 ottobre 2013

Coordinatore di classe solo se consenziente

Ho ricevuto l’ordine di servizio per la nomina a coordinatore del consiglio di classe dal preside, che non ha accolto le motivazioni del mio rifi uto. Il preside sostiene l’irrinunciabilità della delega (art 5 comma 8 Dlgs 297/94), la collocazione della funzione di coordinatore nell’ambito dell’autonomia gestionale della scuola (art.117 e 118) e l’attribuzione in esclusiva al dirigente scolastico delle competenze relative alla gestione del personale (art 5 comma 2 D.lgs 165/2001 aggiornato ai sensi Dlgs 150/2009 art. 34). M. G. 
In via preliminare va chiarito che si sta discutendo di atti negoziali di diritto privato e che, in ogni caso, l’oggetto della discussione non è la competenza gestionale-organizzativa del dirigente scolastico. E’ pacifico, infatti, che il dirigente abbia titolo a conferire la delega. Resta il fatto, però, che il potere di delegare non costituisce diritto soggettivo potestativo, ma mera facoltà datoriale. Qualsivoglia delega, dunque, può dispiegare effetti solo ed esclusivamente se preceduta dallo scambio di proposta e accettazione di cui all’art.1326 del codice civile. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti della scuola statale, avvenuta nel 1993, il dirigente scolastico non agisce, infatti, facendo uso del potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma solo ed esclusivamente con i poteri del privato datore di lavoro. Poteri che assumono rilievo solo se conseguenti alle pattuizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Ciò in quanto, in costanza di rapporto di lavoro contrattualizzato, la fonte degli obblighi del dipendente pubblico, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione (21744/2009), peraltro recepito pienamente dal legislatore (art. 54 del D.Lgs. 150/2009) è il contratto di lavoro. E nel contratto di lavoro non si fa alcuna menzione di obblighi in tal senso a carico dei docenti. Il rimedio per opporsi all’ordine di servizio è l’atto di rimostranza di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della repubblica 3/57, applicabile alla scuola per effetto del rinvio operato dall’articolo 146 del vigente contratto di lavoro. Carlo Forte

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