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mercoledì 15 gennaio 2014

L'accordo sindacale di gennaio 2014, una mannaia sulla democrazia e libertà sindacale

10 gennaio 2014.
Una data che non dimenticheremo facilmente.
La triplice, o meglio la quadruplice alleanza, per inteso CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA, hanno stipulato l'accordo esecutivo di altri due provvedimenti nefasti, quali l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 ed il Protocollo 31 maggio 2013.
Accordi che ledono chiaramente l'articolo 39 della Costituzione, quando questa afferma che l 'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Certo, ma come può esservi libertà quando le regole del gioco vengono dettate solo ed esclusivamente da alcune sigle sindacali, i cui effetti inibiscono il libero esercizio dell'attività sindacale per tutte le altre sigle e realtà sindacali? Ma si viola anche l'articolo 2 della Costituzione, e l'articolo 3, oltre che il diritto di sciopero, poiché se è vero che la Repubblica
lo stile dell'accordo: il ritorno al sindacato unico fascista....
 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, come si può esercitare il diritto di manifestazione del pensiero, di libertà di espressione, all'interno del luogo di lavoro, quando la propria associazione sindacale, in cui si milita e si svolge la propria personalità, rischia di non aver diritto, a causa di queste scellerati accordi, alle bacheche,od all'assemblea? Quale pari dignità sociale?

Ritenuta sindacale
Questo accordo prevede che : Le imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni sindacali di categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo nonchè dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013. Cosa significa anche? Che chi non aderisce formalmente all'accordo del 28 giugno 2011, del 31 maggio 2013 e 10 gennaio 2014, non ha diritto alla ritenuta sindacale?

Eppure qualora il datore di lavoro sostenga che la cessione del credito da parte del lavoratore ed il relativo accredito alla O.S. comporti in concreto, a suo carico, una modificazione eccessivamente gravosa dell'obbligazione, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale avrebbe l'onere di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che la gravosità della prestazione è tale da giustificare il suo inadempimento (così Corte di Cassazione “Il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle cd. deleghe sindacali va ammesso allo stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., configurandosi in tali casi non già un’ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1268 cod. civ., bensì un’ipotesi di cessione (parziale) del credito (futuro) da retribuzione che trova la propria disciplina negli artt. 1260 ss. cod. civ.”ne Sezioni Unite 28269/2005).
Infatti, l’art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato nel 2005, conferma la legittimità della riscossione delle quote associative sindacali dei lavoratori dipendenti, pubblici e, dopo le menzionate modifiche legislative, anche privati, mediante trattenuta del datore di lavoro, in quanto esclude che simili cessioni di credito dei lavoratori subiscano limitazioni al novero dei cessionari, anche considerando che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore stesso che, altrimenti, subirebbe un’irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale." Nell’esercizio dell’autonomia privata e attraverso lo strumento della cessione del credito, è legittima la trattenuta dei contributi sindacali e il datore di lavoro è tenuto ad adempiervi salvo che vi sia un’eccessiva gravosità della prestazione da valutare in rapporto all’organizzazione aziendale.Cass. Civ., 20 aprile 2011, n. 9049...

Ma questo accordo, di tutto ciò, non tiene conto.

Indizione RSU
L'accordo norma che nel caso di unità produttive con più di quindici dipendenti ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale:
a) dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza sindacale unitaria;
b) alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u. potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella parte prima del presente accordo.

Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.

Quelle abilitate sarebbe le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.

Dunque se non aderisci a questi accordi, non solo non avrai diritto ad indire l'elezione RSU ma neanche a presentare la lista.
E questa la chiamate democrazia sindacale?

Perché essere costretti ad aderire agli accordi citati, alle regole imposte da pochi, senza alcuna consultazione democratica, reale e partecipativa, visto che gli effetti di questi accordi si estendono a tutti?

Perché essere costretti ad aderire ad accordi che prevedono che sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970?

Eppure il diritto di convocare le assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall'art. 20 S.L. ed esteso alle Rsu dall'art. 4 AI 20/12/93, non spetta necessariamente a tutte le Rsu congiuntamente, potendo invece essere disgiuntamente esercitato dalle Rsu di ogni organizzazione sindacale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est. Canosa, in D&L1999, 61)

E coloro che non hanno aderito all'accordo , non hanno partecipato all'elezione rsu e che vogliono costituire la RSA? La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Perché essere costretti ad aderire all'accordo ove le parti firmatarie convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese citate.?

Perché essere costretti ad aderire ad accordi che dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto?
Eppure il diritto di sciopero, fino ad oggi, era ed è stato pienamente tale proprio nel settore privato. Di norma si indiceva lo stato di agitazione, si conducevano le istanze dei lavoratori all'Azienda e poi, in base alle risultanze si decideva quando e come scioperare, oppure si scioperava senza stato di agitazione, in relazione alle situazioni che maturavano caso per caso. Nessuna procedura di raffreddamento nessuna sanzione, semplicemente sciopero perché lo sciopero era ed è un diritto dei lavoratori. La Giurisprudenza più di una volta ha ribadito che l'art. 40 della Cost. attribuisce la titolarità del diritto di sciopero direttamente ai lavoratori e la legittimità dello sciopero non è subordinata alla proclamazione delle OO.SS., non potendo il datore di lavoro contestare la fondatezza o la ragionevolezza delle pretese avanzate attraverso lo sciopero. E funzionava, ed infatti, ora verrà limitato, in modo similare a come accade nel pubblico impiego, ma quando un diritto è soggetto a limitazione, come può più parlarsi di diritto di sciopero? Si parlerà di diritto di sciopero condizionato.
Questo accordo si pone in perfetta armonia con il nascenteJobsAct, il modello tedesco è sempre più vicino e reale e concreto, e non è detto che ciò sia un bene per l'Italia e per i lavoratori, anzi.

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