Il diritto del docente discende dall'Art. 2109 del CC Periodo di riposo: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.”
Non dimentichiamo inoltre che il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio con tutti i doveri che ne discendono dalla qualifica di accompagnatore (compreso quello della vigilanza).
“L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.”
Ora, lasciando da parte la questione relativa alle missioni (non più in vigore per un certo aspetto), resta il fatto della “particolare prestazione” del docente accompagnatore e che il giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio. Pertanto, il docente ha diritto di recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione di Paolo Pizzo -
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