La nefasta Legge 107/15 al comma 124 definisce la formazione
dei docenti a tempo indeterminato permanente, strutturale e obbligatoria, ma non definisce alcun tetto di ore.
Anzi la nota del MIUR del 15 settembre 2016 "Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico” afferma
esplicitamente:
“Le azioni formative
per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta
formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla
base degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce,
quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel
rispetto del contenuto del piano”.
Nel "Piano Nazionale della Formazione" emanato dal
MIUR il 3 ottobre mancano ancora le modalità di attuazione in termini di
quantificazione temporale delle unità di formazione.
Il CCNL Scuola 2006-2009 non prevede l'obbligatorietà della
formazione per i docenti limitandosi a definire come diritto la formazione
degli insegnanti, senza alcun obbligo.
Pertanto la formazione del personale docente, nel rispetto
del vigente CCNL, è un diritto e non un dovere del docente e può essere fruita
fino al limite dei 5 giorni con sostituzione ai sensi delle supplenze breve
come novella l’art. 64 del CCNL.
Le 125 ore nel triennio, di cui si parla ad esempio nella
relazione tecnica allegata alla legge 107 e nel “Piano Nazionale della
Formazione”, sono solo propositi del MIUR e non hanno valenza normativa; in
pratica nessuno può aumentare il nostro orario di lavoro senza alcun riconoscimento economico,
indipendentemente dal CCNL.
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