Il comma 124, dell'articolo 1, della legge 197/2015, qualifica la formazione dei docenti alla stregua di obbligatoria.
La legge non quantifica le ore da destinare a tale scopo e, allo stato attuale, è stato emanato solo il piano nazionale di formazione. Tale piano, per dispiegare effetti in termini di obbligatorietà, dovrebbe essere affiancato da un provvedimento legislativo nel quale dovrebbe essere indicata anche la retribuzione spettante e la quantificazione dell'impegno orario.
Nel nostro ordinamento, infatti, il lavoro gratuito non è consentito. Tale principio discende dall'articolo 36 della Costituzione e dall'art. 2113 del codice civile. In assenza di tale provvedimento, dunque, valgono le disposizioni del vigente contratto di lavoro (si vedano gli articoli 63 e 64) che qualificano la formazione e l'aggiornamento come diritto e non come obbligo.
Di qui la facoltatività della frequenza alle relative attività.
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