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lunedì 12 dicembre 2016

decurtazione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni

La decurtazione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni per ogni episodio di malattia e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso, viene effettuata a prescindere dalla visita fiscale.
L’art.16 comma 5 del DL n. 98/ 2011, stabilisce che il Dirigente scolastico è obbligato all’accertamento della malattia del docente, attraverso la visita fiscale, fin dal primo giorno di assenza, solo nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative , cioè se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività. Per gli altri giorni di assenza il Dirigente scolastico dispone di una certa discrezionalità e flessibilità nel disporre la visita fiscale.
In base alla normativa (art. 69 del DL 150/2009 e art. 25 Dl 151/2015) non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
  • Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
  • Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
  • Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante deve essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
  • Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
  • Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
  • Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).
Quindi non c’è e non può esserci un legame diretto tra visita fiscale e decurtazione economica  in caso di malattia.
Ti ricordo che in base alla normativa (art. 71 del DL n. 112/2008) non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
  • I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

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