I
 giorni di lezione non effettuati per cause di forza maggiore non vanno recuperati. 
Tanto si evince da una circolare 
emanata dal ministero dell'istruzione il 22 febbraio 2012. Con tale 
provvedimento l'amministrazione scolastica, nel ricordare che l'articolo
 74, comma 3, del decreto legislativo 297/94 costituisce il limite entro
 il quale le regioni determinano il calendario scolastico e le 
istituzioni scolastiche dispongono eventuali adeguamenti in relazione a 
specifiche esigenze del piano dell'offerta formativa, richiama l'ipotesi
 in cui eventi imprevedibili e straordinari inducano i sindaci ad 
adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Con la stessa 
circolare si sancisce la validità dell'anno scolastico anche se, per 
cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili né 
programmabili, i giorni di lezione scendano al di sotto dei 200 in 
conseguenza delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. ù
In tal 
senso anche la nota del 23 dicembre 2014, inviata dal ministero 
dell'istruzione all'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, nella 
quale si conferma la validità dell'anno scolastico per le scuole dei 
comuni colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi in 
quella regione.

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