I
giorni di lezione non effettuati per cause di forza maggiore non vanno recuperati.
Tanto si evince da una circolare
emanata dal ministero dell'istruzione il 22 febbraio 2012. Con tale
provvedimento l'amministrazione scolastica, nel ricordare che l'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo 297/94 costituisce il limite entro
il quale le regioni determinano il calendario scolastico e le
istituzioni scolastiche dispongono eventuali adeguamenti in relazione a
specifiche esigenze del piano dell'offerta formativa, richiama l'ipotesi
in cui eventi imprevedibili e straordinari inducano i sindaci ad
adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Con la stessa
circolare si sancisce la validità dell'anno scolastico anche se, per
cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili né
programmabili, i giorni di lezione scendano al di sotto dei 200 in
conseguenza delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole. ù
In tal
senso anche la nota del 23 dicembre 2014, inviata dal ministero
dell'istruzione all'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, nella
quale si conferma la validità dell'anno scolastico per le scuole dei
comuni colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatesi in
quella regione.
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