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giovedì 24 agosto 2017

Dal 1 settembre all’inizio delle lezioni: quali sono le attività obbligatorie per i docenti?


non siamo obbligati a stare a scuola oltre gli impegni deliberati dal collegio docenti all'interno dell'art. 28 del CCNL (40+40 ore annuali)



Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
Inoltre, dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente).
In conclusione, successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola SOLO in ordine alle eventuali attività programmate le quali, come detto in precedenza, dovranno comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento.
Richiamiamo la normativa in materia.
L’art 28/5 del CNL/2007 recita:
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello Regionale [cioè di inizio e fine delle lezioni…], l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Pertanto dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale i docenti possono essere impegnati solo in:
attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29 dello stesso Contratto, che consistono in:
  • consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).
in attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).
Dal momento che fino a prova contraria il nostro orario e i nostri impegni di lavoro sono ancora stabiliti da un Contratto Nazionale che bisogna quindi rispettare, i docenti, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
  • alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • a svolgere attività non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti.
Ricordiamo inoltre a tutti i Dirigenti e ai docenti la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 che già all’epoca chiariva la questione:
“Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze.
Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

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