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martedì 26 settembre 2017

Vigilanza extra solo se prevista dal regolamento di istituto

Risultati immagini per vigilanzaLa normativa generale non disciplina obblighi fuori dalla scuola A CARICO DEI DOCENTI DELL'ULTIMA ORA
Gli oneri di vigilanza, eventualmente specificati nel regolamento di istituto, rientrano negli obblighi dell'istituzione scolastica nei confronti dei genitori degli alunni. Pertanto, se nel regolamento di istituto c'è scritto che i docenti dell'ultima ora devono vigilare all'uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi ultimi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell'istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico. Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione con una sentenza depositata il 19 settembre 2017 (III sezione civile n.21593).
Sono prive di fondamento, dunque, le notizie circolate in questi giorni anche sulla stampa, circa una presunta responsabilità di dei dirigenti scolastici e dei docenti dell'ultima in caso di inadempimento di inesistenti obblighi di vigilanza al di fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico. La III sezione civile della Cassazione, infatti, si è limitata a stabilire la legittimità della sentenza della Corte d'appello di Firenze n.1052 del 20 giugno 2014, impugnata dall'amministrazione scolastica. E lo ha fatto ponendo l'accento sulla violazione del regolamento di istituto della scuola frequentata da un ragazzino di 11 anni che era morto dopo essere stato investito da un autobus prima di salire sullo scuolabus. Tale regolamento, infatti, imponeva ai docenti di vigilare sugli alunni all'uscita da a scuola fino a quando i medesimi non fossero saliti sullo scuolabus.
La Suprema corte, dunque, non ha mutato orientamento rispetto agli obblighi di vigilanza limitandosi a prendere atto che, se in una scuola c'è un regolamento di istituto che impone obblighi di vigilanza aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti dal contratto, le famiglie sono legittimate a pretendere che da tali obblighi vengano assolti e, in caso di inadempimento, a pretendere anche il risarcimento del danno. Fermo restando, però, che in via ordinaria: « L'amministrazione scolastica non ha... l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico (si veda la sentenza n. 5610/2002 del Tar Veneto)».
La responsabilità dell'accaduto, quindi, non è rinvenibile nell'inadempimento di obblighi contrattualmente previsti a carico dei docenti, ma in un'apposita previsione contenuta nel regolamento di istituto della scuola dove è avvenuto il sinistro. Previsione valida solo ed esclusivamente nell'istituzione scolastica che ha emesso tale regolamento e che, in ogni caso, non è prevista da alcuna norma di legge o di contratto.
La Suprema corte, peraltro è costante nel ritenere che al di fuori delle pertinenze degli edifici scolastici non sussista alcun obbligo di vigilanza. Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo con la sentenza n. 19158/2014, con la quale la Cassazione ha accertato la inesistenza di responsabilità a carico dei docenti in caso di infortuni occorsi agli alunni al di fuori della scuola. La Cassazione, inoltre, sostiene costantemente che eventuali azioni risarcitorie non possano essere intentate direttamente nei confronti dei docenti e delle istituzioni scolastiche, ma possano essere rivolte solo nei confronti del ministero dell'istruzione (19160/2014).
Il personale docente delle istituzioni scolastiche statali si trova, infatti, «in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa».
Pertanto, quando si tratta di scuola pubblica, una volta riscontrata la responsabilità dell'insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il ministero. Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312 esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando. E a questo proposito prevede la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi.
In ogni caso, l'obbligo vigilanza sugli alunni «è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale Ata. A riguardo il vigente Ccnl del comparto scuola» si legge nella nota prot. n.5227/C41/S.P. emanata dalla direzione regionale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto il 2 settembre 2005 «individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche». Tali obblighi sono stati confermati anche nella tabella A allegata al vigente contratto di lavoro del 2007 e non rientrano tra quelli previsti per il personale docente.

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