Esiste
una norma, nella scuola, che garantisce
dei principi fondamentali per l'affermazione della libertà d'insegnamento.
Nel rispetto della nostra Costituzione,
uno su tutti, l'articolo 33, dell' articolo 13 della Carta Europea dei Diritti,
dell'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dell'articolo 1 e 395 del dlgs.297
del 1994, esistono le opzioni
metodologiche di “minoranza”.
La
funzione docente è, a livello ordinamentale, intesa come esplicazione
essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo
all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale
processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. E dunque, ai docenti e' garantita la libertà di
insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione
culturale del docente. L'esercizio di tale libertà e' diretto a promuovere, attraverso un confronto
aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
alunni.
La scuola opera,
o meglio dovrebbe operare, non solo in
modo collegiale, ma soprattutto nel rispetto delle minoranze, ed è
anche questo che la differenzia da una tipica gestione aziendalista. Le diverse opinioni, le diverse
valutazioni, le diverse posizioni, non sono
resistenze da dover demolire, o mettere a tacere, ma la vera forza della scuola, perché sono uno stimolo alla
crescita, alla critica, alla formazione culturale.
L'articolo
1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275
afferma che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità'
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il
Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015 che modifica
l'articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275
afferma che : “il piano è coerente con
gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche
di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità
(omissis)”.
Da
ciò discende che quando viene fatta valere la detta opzione, questa
non potrà che essere inserita obbligatoriamente nel Piano dell'Offerta
Formativa Triennale, detto PTOF, senza che si possa esercitare un voto positivo
o negativo, purché si tratti di opzioni conformi non contrarie alla Legge,
come è ovvio che sia.