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giovedì 26 ottobre 2017

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO: L’ “OPZIONE METODOLOGICA DI MINORANZA” VA INSERITA NEL PTOF


Esiste una norma, nella scuola, che garantisce dei principi fondamentali per l'affermazione della libertà d'insegnamento. Nel rispetto della nostra Costituzione, uno su tutti, l'articolo 33, dell' articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, dell'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dell'articolo 1 e 395 del dlgs.297 del 1994, esistono le opzioni metodologiche di “minoranza”.

Risultati immagini per libertà insegnamentoLa funzione docente è, a livello ordinamentale, intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. E dunque, ai docenti e' garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale libertà e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
La scuola opera, o meglio dovrebbe operare, non solo in modo collegiale, ma soprattutto nel rispetto delle minoranze, ed è anche questo che la differenzia da una tipica gestione aziendalista. Le diverse opinioni, le diverse valutazioni, le diverse posizioni, non sono resistenze da dover demolire, o mettere a tacere, ma la vera forza della scuola, perché sono uno stimolo alla crescita, alla critica, alla formazione culturale.
L'articolo 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015 che modifica l'articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che : “il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità (omissis)”.


Da ciò discende che quando viene fatta valere la detta opzione, questa non potrà che essere inserita obbligatoriamente nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, detto PTOF, senza che si possa esercitare un voto positivo o negativo, purché si tratti di opzioni conformi non contrarie alla Legge, come è ovvio che sia.

testo della diffida ai dirigenti scolastici su opzione di minoranza

al dirigente USR dell'Umbria
al dirigente AT Terni- USR dell'Umbria
ai dirigenti scolastici della Provincia di Terni

sono pervenute alla scrivente OOSS diverse segnalazioni di violazione della espressione della libertà di insegnamento dei docenti, tutelata dall'art 33 della Costituzione, nonché dall'articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, dall'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dall'articolo 1 e 395 del dlgs.297 del 1994. 

In particolare in alcune scuole i dirigenti si rifiutano di inserire all'interno dei PTOF, così come previsto dal comma 14 art 1 della legge 107/15, le opzioni metodologiche di gruppo minoritario o addirittura -in pieno contrasto con la legge- qualcuno avrebbe preteso di far votare l'opzione di minoranza dai collegi docenti!
Si diffidano i dirigenti dal violare la legge riguardo alla libertà di insegnamento e nello specifico il comma 14 dell'art 1 della legge 107/15;
si chiede all'USR dell'Umbria e all'AT di Terni di tutelare le norme e la libertà di insegnamento dei docenti, possibilmente con una chiara nota esplicativa.
si pongono distinti saluti

per i cobas della scuola

Franco Coppoli

lunedì 23 ottobre 2017

Formazione docenti: obbligatorietà riguarda i contenuti, non numero delle ore

 Con la legge 107 la formazione dei docenti di ruolo è diventata obbligatoria,  strutturale e permanente ma ad oggi, mancando i decreti applicativi  non esiste alcun obbligo orario per i docenti.

Uno speciale dedicato alle tappe che finora hanno caratterizzato questo percorso.
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Completamento di orario non è un diritto.

Pessima sentenza della Corte di Cassazione....


Se il completamento di orario sia un diritto o meno per il supplente già titolare di uno spezzone è una questione dibattuta da molti anni, e che sicuramente dovrebbe essere meglio regolamentata all’interno di un nuovo (prossimo?) Regolamento delle supplenze, dato che l’ultimo risale al 2007.
L’art. 4 del Regolamento delle supplenze afferma “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.”
Quindi, nella normativa le parole “l’insegnante ha diritto” non ci sono, sostituite da un vago “conserva titolo”, che vuol dire tutto e niente e che di fatto apre le porte alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici nella valutazione dei singoli casi.
Naturalmente, posto che ci siano tutte le condizioni (orario entro i limiti, unitarietà dell’insegnamento), il grosso nodo rimane l’orario di servizio. Quello per il quale i collaboratori del Dirigente spendono le prime settimane di lavoro per far coincidere esigenze didattiche con i desiderata degli insegnanti.
Finora la risposta al quesito iniziale è stata che più che alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, la possibilità dovrebbe essere accompagnata dal buon senso, legato alla circostanza contingente. Posto che gli insegnanti già in servizio in quella scuola non dovrebbero considerare l’orario di servizio come fisso e immutabile nel corso dell’anno scolastico, dato che possono intervenire esigenze didattiche che ne richiedono la modifica, dovrebbe o potrebbe essere preso in considerazione il singolo caso.
Nel corso degli anni d es. abbiamo approvato un completamento di orario negato per qualche ora relativo ad una supplenza fino all’avente diritto (non perchè sia corretto così, ma perchè purtroppo la normativa non è così stringente da costringere i Dirigenti Scolastici a riformulare l’orario di servizio per ogni nuova supplenza).
Non è la prima del genere (La Corte d’Appello di Potenza si era espressa con sentenza n. 72 del 14 marzo 2012), ma adesso arriva dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 24214 del 13 ottobre 2017, che spegne tante speranze. La richiesta era esattamente quella di modifica dell’orario settimanale già costituito per favorire il completamento di orario del supplente, facendo riferimento all’art. 40 del CCNL sui rapporti di lavoro a tempo determinato [Il personale di cui al presente articolo, di durata settimanele inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.]
La Corte si è espressa affermando che l’art. 40 comma 7 del Contratto di lavoro non prevede un diritto incondizionato all’elevazione dell’orario settimanale. Ciò, secondo la Corte, può avvenire solo in presenza della disponibilità delle relative ore.
In questa maniera la problematica della modifica dell’orario è stata posta in secondo piano (è invece il noccciolo della questione).
La conseguenza è che di fronte al rifiuto del Dirigente Scolastico di modifica dell’orario il supplente è costretto a rinunciare al massimo stipendio cui può aspirare nel corso di quell’anno scolastico, con tutte le implicazioni personali (e professionali) immaginabili. A meno di trovare un’altra situazione più favorevole.
Al di là della pronuncia della Corte di Cassazione in ogni caso nulla vieta ai Dirigenti Scolastici di adottare soluzioni di buon senso. Molto dipende anche dalla tipologia della supplenza: se si tratta almeno di una supplenza fino al termine delle lezioni, o comunque di lunga durata, sarebbe corretto mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire il completamento, affinchè il “conserva titolo” della normativa possa diventare reale.
Ricordiamo inoltre, per completezza, le regole del completamento di orario tra scuola statale e paritaria

lunedì 16 ottobre 2017

Va segnalato all’ufficio provvedimenti disciplinari il dirigente che viola codice condotta e norme comportamentali


di Marco Barone (da OS)
Sia il CCNL area V della Dirigenza Scolastica che il nuovo codice di condotta per i dipendenti pubblici, prevedono il rispetto da parte della dirigenza di significative norme comportamentali.
Nel Codice di Condotta, all’articolo 13, sezione disposizione particolare per dirigenti, emerge chiaramente che il dirigente, stante il suo ruolo, deve svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico. Ma sono soprattutto gli aspetti comportamentali e relazionali con il personale della scuola che devono essere evidenziati.
E’ obbligo per il dirigente assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Il dirigente deve curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Importanti norme a tutela dei dipendenti della scuola, senza dimenticare che il dirigente deve anche evitare che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
E deve favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. Norme che completano quanto già previsto nel CCNL dei dirigenti e codice di condotta annesso. Il dirigente deve conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formativa , nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
E si sottolinea, altresì, che il dirigente nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno dell’istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione. 
E’ evidente che il dirigente che non rispetta queste disposizioni andrà segnalato all’Ufficio dei Provvedimenti disciplinari istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale, affinché possa, questo ufficio, valutare l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

I TRE (+ 6) GIORNI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI: UN DIRITTO NON RIMESSO ALLA DISCREZIONALITÀ' DEL DS


L’art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
L’intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
Quindi, considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.
Inoltre, considerato che:
  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.
Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

L’alternanza scuola lavoro va in crociera! Anche le compagnie navali hanno diritto ai loro studenti da sfruttare, o no?


Risultati immagini per arbeit macht freiSi chiama “alternanza scuola lavoro” ed è l’ultimo inchino del Governo italiano ad una insostenibile economia che si nutre di disastri sociali e ambientali.


Con la scusa di “imparare un mestiere” e di “abituarsi alla vita da adulti”, ragazze e ragazzi delle scuole superiori vengono distolti dallo studio e spediti a fare i camerieri al Mac Donald o in qualche posto infame dove, anche una volta diplomati, non avranno nessuna possibilità di essere assunti.
La cosa ci ha pure una sua logica. Questa economia da collasso planetario ha bisogno di manodopera gratuita per tirare avanti come noi dell’aria che respiriamo. E tanti saluti a tutto il resto, buono solo a fare tanti titoli di giornale come: “Quattro minorenni violentati durante lo stage”, “Gravissimo l’incidente dello studente spezzino”… ma i giornalisti, si sa, esagerano sempre.
Intanto, le imprese ringraziano che risparmiano non poco assumendo meno lavoratori con sempre meno garanzie sociali, sfruttando i giovani che lavorano gratuitamente senza nessuna garanzia sociale o versamento contributivo.
Adesso, che un  protocollo di intesa alternanza scuola lavoro venga stipulato tra il Miur, il ministero dell’Istruzione, e un museo allo scopo di tenere aperte le sale che dal Governo di soldi per la cultura non ne arrivano più (devono darli alle banche), fa comunque schifo. Che un  protocollo di intesa alternanza scuola lavoro venga stipulato tra il Miur e una compagnia croceristica, e che per farsi sfruttare gratis gli studenti devono pure pagarsi la “crociera”, è una cosa che fa venir voglia di prendere un mitra in mano anche a San Francesco.
Non ci credete? Leggete in allegato il protocollo che il ministero ha stipulato con il Grimaldi Group, compagnia che possiede 10 navi tra traghetti e passeggeri.
Lo scopo naturalmente è quello di “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli indirizzi specifici dell’Istruzione tecnica e professionale” tramite “la realizzazione di percorsi formativi a bordo delle navi Grimaldi”. Certo, lavorare su una nave costa! Mica più andare a lavorare gratis! Per fortuna ci fanno lo sconto: “Per la permanenza a bordo delle navi, Grimaldi si impegna a ridurre al minimo i costi a carico degli studenti (vitto, alloggio e assicurazione) assorbendo interamente i costi del personale preposto alla formazione”.
E poi ci sono pure i premi finali: “Individuazione degli studenti meritevoli del I ciclo a cui sarà conferita la nomina di Ambasciatore dell’alternanza scuola/lavoro nell'ambito del progetto Grimaldi Educa”. Un progetto, come è lecito aspettarsi, più green di così non si può e che mira a “promuovere le visite guidate e i viaggi d’istruzione con il mezzo navale, al fine di perseguire obiettivi di sicurezza, economicità e salvaguardia dell’ambiente”.
Proprio così. Avete letto bene. Salvaguardia dell’ambiente.
E tu vallo a spiegare a San Francesco che si sta caricando il mitra, adesso!
riccardo bottazzo

Se gli alunni scioperano il docente non è obbligato al suo orario di servizio

Risultati immagini per scioperoSe gli alunni sono assenti dalle lezioni, per sciopero, alternanza scuola lavoro, viaggio di Istruzione, vista guidata o altra attività extracurricolare, il docente se non utilizzato per supplenze si può considerare libero dal suo impegno orario.

Lo sciopero degli studenti del 13 ottobre 2017 sull'alternanza scuola lavoro, ha visto scuole che hanno obbligato i docenti al loro orario di servizio e scuole che si sono regolate diversamente.
In alcune scuole il Ds ha mandato, su loro richiesta, a casa gli insegnanti chiedendo il recupero delle ore di servizio non svolte a causa dello sciopero. In altre scuole il Ds ha invece obbligato i docenti a permanere a scuola per tutto il proprio orario di servizio anche senza le classi.
Infine ci sono stati dei casi in cui i Dirigenti hanno fatto un monitoraggio interno delle classi presenti e di quelle assenti hanno disposto le eventuali sostituzioni da fare per garantire il servizio della giornata e quindi hanno lasciato liberi i docenti che non avendo alunni presenti e non essendo impegnati a supplire altri colleghi non avevo motivo di restare a scuola.
Qual è l’obbligo di servizio del docente che si ritrova le classi senza alunni a causa di uno sciopero degli studenti?Il docente in servizio constatata l’impossibilità di effettuare la sua ora di lezione per uno sciopero di tutti gli alunni della classe, dopo aver registrato in tempo reale le assenze degli studenti, si dovrebbe accertare che non gli siano state assegnate supplenze da fare per la sostituzione dei colleghi assenti, se non ha avuto assegnate ore di supplenza corrispondenti al suo orario di servizio e gli alunni delle ore successive alla prima sono tutti  assenti, non avendo altri obblighi per quella mattinata di servizio, potrebbe anche decidere, legittimamente, di uscire da scuola o nel caso dell’assenza degli alunni di una sola classe di assentarsi temporaneamente da scuola per poi rientrare a svolgere le ore di servizio successive.
Lo stesso caso dello sciopero di tutti gli alunni di una classe, vale anche se la classe è assente per un viaggio di Istruzione, una visita guidata, qualsiasi altra attività extrascolastica come per esempio l’alternanza scuola lavoro, oppure qualsiasi altra circostanza che impedisca agli alunni di essere presenti a scuola.
Il docente non deve recuperare le ore non svolte a causa di impossibilità oggettivaPer tutti i casi sopra descritti il docente si avvale dell’art. 1256 del Codice Civile in cui è scritto: “Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”, proprio per tale motivo le ore non svolte dal docente per mancanza degli alunni e assegnazione di supplenza dei colleghi assenti, non sono più recuperabili in altri giorni lavorativi.

lunedì 9 ottobre 2017

Anche la CGIL sfrutta il lavoro minorile con la cosiddetta e vergognosa Alternanza Scuola-Lavoro


Anche la CGIL sfrutta il lavoro minorile con la cosiddetta e vergognosa Alternanza Scuola-Lavoro, a Monza come in altre provincie italiane, utilizzando gli studenti nelle proprie sedi e applicando la devastante legge n. 107/2015 (la cosiddetta spiritosamente chiamata "buona scuola") che noi COBAS continuiamo, in solitudine, a combattere. 
Vergogna!!!
Un altro motivo per aderire allo SCIOPERO Generale del 10 novembre 2017.



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