Fra queste, abbiamo le attività funzionali, presenti all’art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999. A tal proposito ricapitoliamo quali sono, proprio allo scopo di fare chiarezza.
Intanto, possiamo ricordare che l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno riguardante la funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresi anche la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Le attività funzionali individuali che gli insegnanti devono rispettare per contratto sono:
- la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie.
Mentre invece, gli adempimenti di carattere collegiale previsti dalle attività funzionali sono:
- la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, comprese l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Inoltre, il Consiglio di istituto in base a quanto proposto dal collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo strumenti adeguati di comunicazione tra istituto e famiglie.
Infine, bisogna ricordare che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
Assistere, non responsabili all’uscita. Pertanto, la vigilanza non rientrerebbe fra i doveri del docente all’uscita da scuola, per esempio fuori dall’edificio, eccezion fatta in caso di indicazioni diverse da parte del regolamento d’istituto.
Assistere, non responsabili all’uscita. Pertanto, la vigilanza non rientrerebbe fra i doveri del docente all’uscita da scuola, per esempio fuori dall’edificio, eccezion fatta in caso di indicazioni diverse da parte del regolamento d’istituto.
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