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domenica 19 novembre 2017

Divieto utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee.

L'Ufficio Scolastico Territoriale (AST) di Como in maniera perentoria chiarisce (come noi COBAS affermiamo da sempre) che l'utilizzo di docenti di SOSTEGNO per supplenze temporanee costituisce un vero e proprio inadempimento contrattuale con interruzione di servizio pubblico ai danni dell'alunno disabile. Con la nota, per la prima volta, si ammette la possibilità per i genitori dell'alunno disabile di procedere ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenzetemporanee.   Precisazioni.

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