Perché nelle raccomandazioni interministeriali del MIUR e del ministero della Salute del 2005 (unica norma disponibile al riguardo, oltre ad alcune sentenze che fanno giurisprudenza), non si fa alcun riferimento esplicito ai farmaci salvavita. Quindi si desume che non si possa distinguere le modalità d’intervento fra farmaci salvavita e altri di altro genere.
Nelle sentenze della Cassazione sezioni Unite del 27/6/2002 n. 9346 e Cassazione del 7 ottobre 2010 n. 17574 c’è la seguente interpretazione riguardo al fatto se gli addetti di primo soccorso possono rifiutare l’incarico di somministrazione del farmaco salvavita:
“…l’accoglimento della domanda d’iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina nei fatti l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’alunno procuri danno a se stesso”
Si intende vincolo negoziale a carico della scuola, e non del singolo docente o personale ATA.
"Esiste dunque una responsabilità della scuola di tipo contrattuale in materia di tutela del diritto alla salute, che si integra con quella derivante dalla responsabilità del dirigente scolastico di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa l’attivazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze”.
La stessa INAIL, sul testo del MIUR intitolato ”Gestione del Sistema Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” del 2013 cita che: “..il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico (la somministrazione dei farmaci agli allievi con patologie croniche in situazione di emergenza) per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste”.
Una successiva disposizione normativa da un’altra impostazione al problema.
"La Delibera della Giunta Regionale Piemontese n. 50-7641 del 21 maggio 2014 relativa all’ Approvazione del protocollo d'intesa recante "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo” mette in pista nuove modalità per l’attuazione di quanto sopra nonché specifica le procedure e i modelli per regolamentarle.
All’interno di questa delibera viene più volte riportato che il personale delle istituzioni scolastiche può effettuare gli interventi, come la fornitura di farmaci salvavita, solo a seguito di aver espresso per iscritto la propria disponibilità e che sia stato informato/formato/addestrato sul singolo caso specifico.
Questo è quanto riportato dal PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE E MIUR:
5.4.2 Azioni spettanti al Personale scolastico, Docenti e A.T.A.
5.4.2.1 Al personale scolastico/formativo resosi disponibile per l’effettuazione dell’intervento, individuato dal dirigente scolastico/direttore dell’agenzia formativa, spetta il compito di:
- a) partecipare alle attività d’informazione/formazione/aggiornamento;
- b) provvedere all’effettuazione dell’intervento, secondo le modalità previste nelle indicazionimediche di cui all’Allegato 3-3 bis presentato dai genitori dell’alunno;
- c) segnalare al dirigente scolastico/direttore dell’agenzia formativa eventuali problematicheconnesse all’attuazione degli interventi di cui al presente Protocollo.
Ma, in ogni caso, per le situazioni di emergenza la delibera cita che: “Il personale scolastico/formativo non disponibile all’effettuazione dell’intervento specifico è comunque tenuto, in relazione al proprio ruolo nell’inserimento scolastico dell’alunno (docente di classe, di plesso, di laboratorio, ecc.) o nella gestione delle emergenze (addetto primo soccorso) ad acquisire le informazioni utili a garantire la necessaria vigilanza sul benessere dell’alunno.”
Questo è quanto e mi sembra evidente che la questione non sia di facile soluzione.
In pratica “le Linee Guida regolano, in via del tutto generale, non entrando nello specifico di farmaci da somministrare e di relative patologie, le modalità di intervento, chiamando in causa i genitori, i medici di base, la scuola ed in primis il dirigente scolastico il quale deve assumersi, almeno all'inizio della richiesta scritta della somministrazione dei farmaci da parte della famiglia, l’onere di gestire ciò che formalmente viene demandato all’istituzione scolastica.
Non è per nulla ammissibile, laddove non vi sia personale disponibile e debitamente formato, imporre alcun obbligo di somministrazione dei farmaci.
Al contrario, per assolvere a tale compito, nell’art. 4 delle Linee Guida, è precisato che i dirigenti possono stipulare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio. Nel caso in cui tale ipotesi non sia praticabile vi è anche la possibilità, per i dirigenti, di rivolgersi ai competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali.
In ultimo, in carenza di una delle soluzioni sopra indicate, non resta che “darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta”.
In sintesi per somministrare farmaci occorre dare la disponibilità, innanzitutto, poi successivamente essere informati/formati/addestrati sui singoli casi specifici.
Michele
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