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martedì 20 febbraio 2018

“Il registro elettronico? Un ‘Grande fratello’ che controlla e danneggia i docenti”


– La funzione primaria del registro elettronico non è quella di snellire il lavoro di inserimento delle presenze e delle valutazioni degli alunni, né di instaurare un rapporto diretto con le loro famiglie: tra gli obiettivi più rilevanti di chi ha imposto la rilevazione on line delle presenze e delle valutazioni nelle scuole pubbliche, ci sarebbe quello di controllare l’operato degli insegnanti. La presenza a scuola del registro connesso ad internet, fruibile anche dal dirigente scolastico in tempo reale, si rivelerebbe una sorta di ‘Grande fratello’, del quale però nell’ambiente scolastico nessuno sentiva il bisogno.
A sostenerlo, a colloquio con La Tecnica della Scuola, è Anna Angelucci, docente di Italiano e Latino al liceo Pasteur di Roma e presidente del Comitato nazionale “Per la Scuola della Repubblica”.
Professoressa Angelucci, da dove nasce l’esigenza di introdurre il registro elettronico a scuola?Principalmente dalla volontà di controllare l’operato di chi opera nella scuola: gli alunni e quindi anche gli insegnanti. Con l’aggravante di schematizzare le loro azioni, rispettivamente di apprendimento e di espressione della lezione.
Cosa intende?È un disegno che parte da lontano: dalla volontà di uniformare ogni spazio autonomo di scelta didattica, e dunque anche valutativa per i docenti. Negli ultimi venti anni, tutto questo è stato progressivamente ridotto, a partire della Legge 159/97, confinando il lavoro dell’insegnante italiano dentro ambiti sempre più ristretti e cogenti.
Ma il registro elettronico, se supportato con device e linee adeguate, è anche molto utile: non crede?Partiamo dal concetto che è una falsa necessità: il registro elettronico e all’idea sottesa di un eternostreaming, o di un eterno ‘Grande fratello’ in nome di un’efficienza del ‘tempo reale’ che non c’è, a scapito invece del ‘tempo sostanziale’ a danno dell’insegnante.
Quindi, secondo lei si tratta di un’incombenza lavorativa ulteriore?Certamente: pensiamo a quanto tempo prezioso perde l’insegnante per compilare il registro elettronico, con le sue spunte, i suoi campi obbligati, i suoi continui inconvenienti tecnici. A danno della didattica e dell’aggiornamento professionale, visto che l’alto numero di ore che vengono sottratte a vantaggio della burocrazia.
Scusi se insistiamo, il registro elettronico offre però anche tanti vantaggi: si pensi al rapporto diretto con i genitori degli alunni.Non è questo il punto. Perché l’on line favorisce anche la ‘dematerializzazione dei rapporti scuola-famiglia’, a tutto vantaggio del mero controllo a distanza, del docente e dello studente, e quindi riducendo al mero controllo via internet tutto il portato della relazione genitori-figli e genitori-docenti, a cui ormai si è evidentemente rinunciato.
di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 19.2.2018
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Concorso docenti, risposte alle domande più frequenti


– Indicazioni utili per chi ha i titoli previsti. A cura di Antonietta Toraldo –
Come e quando si presentano le domande?
Le domande si presentano a partire dalle ore 23,59 del 20 febbraio 2018 alle 23,59 del 22 marzo 2018 attraverso il sistema delle istanze on line.
I candidati possono concorrere per più classi di concorso o tipologia di posto presentando un´unica istanza.

Quali sono i requisiti per partecipare al concorso?

Possono partecipare tutti i docenti che sono in possesso di abilitazione conseguita entro il 31 maggio 2017 per la classe di concorso che richiedono.

Sono previsti limiti di età?

Non ci sono limiti di età per partecipare al concorso.
Quali sono i requisiti per chi vuole partecipare per i posti di sostegno?
Per chi intende partecipare per i posti di sostegno il requisito richiesto è oltre all´abilitazione per una classe di concorso anche la specializzazione.
Chi sta frequentando il corso di specializzazione per il sostegno può partecipare con riserva a condizione che il titolo venga conseguito entro il 30 giugno 2018.
Quali requisiti devono possedere gli ITP per partecipare al concorso?
Gli ITP devono essere inclusi nelle GAE o nelle GI di II fascia alla data del 31 maggio 2017.
Cosa deve fare chi ha conseguito l´abilitazione all´estero?
I docenti in possesso di abilitazione conseguita all´estero (entro il 31 maggio 2017) devono aver chiesto il riconoscimento di tale abilitazione alla data di scadenza del bando e possono presentare domanda con riserva.

A quali classi di concorso fa riferimento il bando?

Il concorso fa riferimento alle nuove classi di concorso. Le abilitazioni precedenti confluiscono nelle nuove classi di concorso. A tal proposito conviene consultare la tabella di confluenza tra le nuove e vecchie classi di concorso.
Quali sono le dichiarazioni da fare nella domanda?
• Possesso dell´abilitazione e/o della specializzazione su sostegno;
• Requisiti generali di partecipazione (cittadinanza, idoneità fisica, condanne penali ecc.);
• Conoscenza della lingua straniera che sarà oggetto di valutazione nella prova orale;
• Titoli e servizi valutabili posseduti alla data di scadenza.
Qual è il punteggio previsto per i titoli posseduti?
Per i titoli è previsto un punteggio complessivo massimo di 60 punti così suddivisi:
• 34 max per il titolo di accesso;
• 25 max per altri titoli culturali e professionali;
• 30 max per i servizi d´insegnamento;
• 9 max per le pubblicazioni.
A tal proposito si consulti la tabella di valutazione allegata al DM 995/17.

E´ previsto il pagamento di una tassa? 

Sì, per partecipare al concorso bisogna dichiarare all´atto della domanda di aver effettuato un bonifico di € 5,00 sul conto corrente bancario intestato a:Sezione di tesoreria 348 Roma succursale
IBAN: IT79B0100003245348013240701
Causale: «regione – classe di concorso/posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del candidato» 

Si effettua un bonifico per ciascuna classe di concorso richiesta.
E´ possibile presentare domanda in più regioni?No, la domanda va presentata in una sola regione anche se si concorre per più classi di concorso.
I docenti con contratto a tempo indeterminato possono partecipare al concorso?
Sì, il bando ha accolto la sentenza della Corte Costituzionale. I docenti con contratto a tempo indeterminato possono partecipare al concorso purché posseggano l´abilitazione per la classe di concorso richiesta e/o la specializzazione per il sostegno per i relativi posti.
I docenti di ruolo possono concorrere anche per la Classe di concorso per la quale sono già stati assunti?
Il bando non pone alcun divieto specifico a riguardo, pertanto, si desume che possano farlo per cambiare regione.
Ai docenti di ruolo sarà valutato il servizio prestato con contratto a tempo indeterminato?
La tabella di valutazione prevede solo la valutazione dei titoli di servizio con contratto a tempo determinato.
I docenti di ruolo dovranno frequentare anch´essi il terzo anno del FIT?
Sì, in quanto previsto dalla procedura concorsuale. Contrariamente agli altri docenti che all´atto dell´ ammissione al percorso verranno cancellati da tutte le graduatorie, i docenti di ruolo non rischieranno nulla circa il loro ruolo in caso di esito negativo dell´anno di FIT.
Allegati

domenica 18 febbraio 2018

sciopero scuola 23 febbraio.

PULLMAN DA TERNI
ORE 8 STAZIONE AUTOBUS

INFO E PRENOTAZIONI 328 6536553

Patologia letale contratta dall’addetto alla fotocopiatrice: ne risponde il datore di lavoro

 
Un impiegato regionale, sposato e padre di due figli, contraeva una gravissima malattia, chepatologia era insorta a causa dell’esposizione del proprio congiunto alle sostanze chimiche con cui egli era venuto a contatto nello svolgimento dei compiti di addetto al funzionamento e alla manutenzione della fotocopiatrice. Per quel che concerne la domanda relativa al ristoro dei pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti iure proprio, il giudice di primo grado la accoglieva, condannando l’ente convenuto a versare una consistente somma a ciascuno degli attori. Il soccombente proponeva appello, che però non riusciva nemmeno a superare lo scoglio dell’ammissibilità, in quanto difettava una ragionevole probabilità che l’impugnazione fosse accolta. La vertenza è infine approdata dinanzi al Supremo Collegio che, con ordinanza n. 2366 del 31 gennaio 2018, ha respinto in toto le censure formulate dall’amministrazione avverso la declaratoria di inammissibilità.
lo portava alla morte. Gli appartenenti al nucleo familiare della persona scomparsa agivano nei confronti dell’amministrazione per il risarcimento dei danni derivanti dall’evento luttuoso, asserendo che la
In sede di legittimità si discute essenzialmente di profili procedurali, oltre che del termine di prescrizione della pretesa vantata dai prossimi congiunti, mentre non viene in rilievo la questione della sussistenza di un legame eziologico tra la malattia e la specifica attività lavorativa cui il defunto era adibito. Quest’ultimo profilo, nondimeno, costituisce un passaggio fondamentale nell’ambito delle controversie dove si tratta di stabilire se una malattia tumorale sia ascrivibile a causa di servizio. A titolo esemplificativo, si può segnalare la causa promossa dalla moglie di un lavoratore, deceduto per un linfoma non-Hodgkin, il quale nel corso della sua attività era stato esposto al creosoto, sostanza derivata dal petrolio che viene adoperata come preservante del legno delle traversine ferroviarie, al fine di renderlo impermeabile rispetto agli agenti atmosferici. Orbene, in tale circostanza, la corte di merito aveva escluso, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche quale emergeva dalle relazioni dei consulenti tecnici, un nesso causale tra l'attività lavorativa di casellante ferroviario svolta dal marito dell’attrice e l'insorgenza della patologia che l’aveva colpito. Il verdetto ha trovato l’avallo dalla sezione lavoro della Cassazione, la quale ha sottolineato come la rilevanza dell'origine professionale della malattia fosse rimasta allo stato di mera eventualità (Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2012, n. 9650). Con specifico riferimento alle fotocopiatrici e alle stampanti laser, da tempo sono stati identificati alcuni fattori di rischio, legati per un verso al rilascio dai materiali impiegati per il funzionamento di tali dispositivi e, per altro verso, alla particolare tecnologia utilizzata. Al riguardo, si può ricordare che nelle "Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati", elaborate nel 2001 da una commissione istituita preso il Ministero della Salute, si paventava il pericolo che l'impiego di strumenti di lavoro quali stampanti, plotter e fotocopiatrici fosse suscettibile di determinare un’emissione significativa di sostanze inquinanti. Guardando oltre i confini nazionali, è di particolare interesse il documento intitolato “Stampanti laser, fotocopiatrici e toner: pericoli per la salute”, predisposto dall’ente che gestisce il sistema di sicurezza sociale svizzero (SUVA). Nella versione di tale documento diffusa nel luglio 2015, in linea generale, si evidenzia come le emissioni delle stampanti con tecnologia laser e delle fotocopiatrici siano di norma ampiamente al di sotto dei valori tali da destare preoccupazioni; tuttavia, pur dando atto che i dati attualmente disponibili non permettono di trarre delle conclusioni definitive, non si esclude che le polveri di toner possano avere un effetto cancerogeno.
Tornando alla vicenda processuale definita dall’ordinanza n. 2366 del 2018, si è già accennato al fatto che uno dei punti nodali riguardava la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. I giudici d’appello, pronunciandosi sull’eccezione all’uopo sollevata dall’amministrazione datrice di lavoro, l’avevano respinta, rilevando che l’iniziativa dei congiunti andava inquadrata sotto l’egida della responsabilità aquiliana (sì che in tal senso andava riqualificata la domanda), ma che il termine prescrizionale di cinque anni doveva essere soppiantato da quello di dieci anni previsto, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, per il delitto di omicidio colposo i cui estremi erano ravvisabili nel caso di specie. (quantunque il regime della prescrizione penale sia cambiato per effetto della l. 5 dicembre 2005, n. 251, si è affermato che la durata da considerare, ai fini civilistici, di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., è quella prevista alla data del fatto: così Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7553). La Suprema Corte, investita della questione, ha ribadito che è consentito al giudice d’appello pervenire a una qualificazione della fattispecie diversa da quella operata in primo grado, onde individuare in maniera appropriata il termine di prescrizione (nel senso che quando la domanda è rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice d’appello procede d’ufficio a una diversa qualificazione della stessa, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in riferimento alla qualificazione originaria della domanda, v. Cass. civ, sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3539). Rispetto ai mezzi di gravame con i quali si contestava la mancata prospettazione di un reato da parte di danneggiati e in ogni caso l’omesso accertamento di fatti di rilevanza penale, la Cassazione replica piuttosto agevolmente, ricordando il consolidato orientamento in virtù del quale l’applicabilità all’illecito aquiliano della prescrizione più lunga stabilita per il corrispondente reato è del tutto slegata dalla promozione dell’azione penale, essendo invece correlata soltanto all’astratta previsione dell’illecito come reato e non alla condanna in sede penale (Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3865). Spetta invero al giudice civile accertare, incidenter tantum e con gli strumenti probatori e i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (in tal senso Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2014, n. 24988; Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337; nonché Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14644, dove si fa operare tale principio con riferimento all’illecito commesso da militari statunitensi di stanza in Italia, e come tale sottratto alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 7 del Trattato di Londra del 19 giugno 1951). Del pari destituita di fondamento è l’invocazione del regime di cui all’art. 10 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (secondo cui la sentenza penale di condanna, quale fatto oggettivo, costituisce l’elemento pregiudiziale per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile: Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 2004, n. 11432), dal momento che la pretesa volta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale esula dall’indicata disciplina. di Palmieri Alessandro - Professore associato di Diritto privato comparato nell'Università degli Studi di Siena 

martedì 13 febbraio 2018

SEMINARIO NAZIONALE A TERNI: LA SCUOLA AI TEMPI DELLA 107

 AULA MAGNA LICEO SCIENTIFICO “R.DONATELLI” via della vittoria – Terni


SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE E  DI AGGIORNAMENTO
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE
PRESENTE SU PIATTAFORMA SOFIA
LA SCUOLA AI TEMPI DELLA LEGGE 107/15
           
ore  8.30 – 9.00  Accoglienza e registrazione delle/dei partecipanti
ore  9.00 – 11.30  Interventi:
·        Catia Coppo (docente, CESP nazionale): introduzione ai lavori
·         Franco Coppoli (docente, CESP nazionale): “La scuola liquida e il docente flessibile: effetti della 107 sulla didattica e sulla funzione sociale della scuola pubblica”
·        Elisabetta Grimani (docente, CESP TR): “Alternanza Scuola Lavoro ai tempi del Jobs Act, nuovi obblighi ed esami di stato”;
·         Nino De Cristoforo (docente, CESP Catania): “organi collegiali e democrazia nella scuola”
·        Mario Sanguinetti (insegnante di scuola elementare,CESP Roma):i docenti a tempo determinato nella scuola elementare: quali prospettive?”.
ore 11.30-12,00 pausa
ore 12,00-13.00 Dibattito
ore 13,00-14,00 Pausa pranzo
ore 14,00-16,00 Gruppi di lavoro, sintesi
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente.



Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola   (D M 25/07/06 prot.869)
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA CON DIRITTO ALLA SOSTITUZIONEin base all’art.64 comma 4-5-6-7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 del 21/02/06


il comma 5 dell’art.64 del CCNL qualifica la fruizione di 5 gg per la partecipazione dei docenti come un diritto non subordinato a condizioni ostative da parte dei  Dirigenti Scolastici, salvo l’applicazione di criteri predeterminati di fruizione, previsti nella contrattazione integrativa.
Per la iscrizione: tramite piattaforma SOFIA o inviare la domanda via mail a catiacoppo@yahoo.it.

E’ possibile iscriversi anche la mattina stessa.

SCARICATE 
IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO
IL MODULO PER L'ESONERO DAL SERVIZIO DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO;
IL MODULO PER L'ISCRIZIONE AL SEMINARIO (EFFETTUABILE ANCHE DALLA PIATTAFORMA SOFIA)

Accà nisciuno è fesso. Riflessioni sul contratto “dopo nove anni”.

C’è di che riflettere a leggere le interviste che hanno rilasciato venerdì – commentando a caldo il rinnovo del
Contratto appena siglato – i segretari di due dei sindacati che hanno partecipato alla trattativa, la Cgil (che ha firmato) e la Gilda (che non ha firmato).

Sinopoli-FLC CGIL
Francesco Sinopoli, si dichiara soddisfatto: E’ caduto – dice – un pezzo della 107, con una parte del bonus merito che andrà a confluire nello stipendio”. Si riferisce al fatto che una parte dei 200 milioni che la Legge 107 ha destinato al finanziamento del bonus meritocratico nel testo firmato venerdì viene destinata agli incrementi della Retribuzione Professionale Docenti (al massimo 15 euro lordi). I sindacati dicono che si tratterebbe di 80 milioni sui 200 complessivi, ma all’articolo 39 bis dell’ipotesi di contratto è scritto che saranno “40 milioni a regime”. Il punto è, però, che non è caduto nessun “pezzo della 107”, perché il bonus pseudo-meritocratico dispensato dai DS rimane, con tutta la sua carica divisiva: poco cambia che a “contrattare” i criteri dell’elargizione saranno le RSU e i DS, piuttosto che i comitati di valutazione (che, del resto, in base alla Legge 107, dal 2019 avrebbero passato la mano).
Altro motivo di soddisfazione è, per Sinopoli, il mancato aumento degli “orari di lavoro”: “Non c’era possibilità che firmassimo un contratto in cui si toccava l’aumento degli orari di lavoro, per questo possiamo ritenerci soddisfatti”. Dalla soddisfazione del segretario della FLC, si evince che le notizie che erano circolate non erano una campagna di disinformazione e fake news, ordita – come Sinopoli aveva sostenuto con sprezzo del ridicolo – da “alcune organizzazioni sindacali che puntano a delegittimare il negoziato ed erodere voti alle elezioni RSU”: visto che ora ci si dichiara soddisfatti per aver scampato (fino a quando?) il pericolo, evidentemente non era un’invenzione di demagoghi.

Di Meglio-GILDA
Anche il segretario di Gilda, Rino Di Meglio, che pure non ha sottoscritto l’ipotesi di accordo, non nega che poteva andare peggio. Alla domanda “ci sono punti positivi?”, risponde, riecheggiando Sinopoli, “Sì, il fatto di non aver peggiorato le cose”.
Assodato che non c’è nessuna novità veramente positiva – a cominciare dagli aumenti: niente più di un’umiliante elemosina, dopo 9 anni di blocco del contratto e la perdita del 20% del potere d’acquisto delle retribuzioni –, si tira un sospiro di sollievo per il fatto che il nuovo contratto (che la CGIL addirittura festeggia con enfasi degna di miglior causa: “Su le teste! Dopo nove anni abbiamo il contratto”) non peggiori la situazione.
Di Meglio, però, è più esplicito sull’effettivo tentativo dell’Aran di proporre un rinnovo “punitivo”: “Ad esempio è stata stralciata la parte della bozza in cui prevedeva aumenti di orario di servizio, quindi non vengono introdotti compiti aggiuntivi obbligatori e non retribuiti né per la formazione, né per l’Alternanza Scuola-Lavoro. Il Collegio dei Docenti mantiene la prerogativa di deliberare il piano delle attività e non viene modificata la funzione docente”. Facciamo attenzione al verbo usato da Di Meglio, ché il diavolo si nasconde nei dettagli: “stralciata”. Non “cassata”, “ritirata” o “annullata”, ma stralciata, cioè tolta dall’insieme della bozza, non si sa se per eliminarla o per esaminarla e considerarla separatamente.

Le nostre riflessioni
Neppure Sinopoli se la sente di esagerare con l’entusiasmo, quando dice che “ovviamente non è un contratto che risolve tutti i problemi, ma sicuramente è un buon punto di partenza”. Che non sia un contratto che risolve i problemi ce ne eravamo accorti: si può dire – al massimo e con incauto ottimismo – solo che ne evita di nuovi. Che sia un buon punto di partenza (dopo poche righe diventa addirittura “ottimo”), invece, è assai discutibile.
Il sospetto che ci assale, logico più che malizioso, è che ci sia stato un gigantesco (e miserabile) gioco delle parti: visto –devono essersi detti – che abbiamo solo briciole da offrire in termini di aumenti retributivi, che sono offensivi persino come mancetta pre-elettorale, carichiamo la categoria di aspettative negative – presentando una bozza smaccatamente peggiorativa – e poi caliamo l’asso (si fa per dire) del “non aver peggiorato le cose”: magari non ci cascheranno tutti, ma i più creduloni sì.
Il sospetto è corroborato dalla distanza siderale che c’è – più del solito – tra ciò che si dice e si scrive e la realtà che sarebbe sotto gli occhi di tutti. Un esempio. Gli aumenti di (massimo) 50 euro netti vengono considerati dal Miur buoni a garantire “l’obiettivo di dare il giusto e necessario riconoscimento professionale ed economico alle nostre lavoratrici e ai nostri lavoratori” . Pare che la ministra consideri i lavoratori della scuola una massa di imbecilli smemorati (o forse è convinta che non leggano i comunicati del Miur), già dimentichi delle allegre dichiarazioni rilasciate urbi et orbi meno di otto mesi fa: “Gli insegnanti dovrebbero percepire almeno il doppio di quello che prendono ora”. Nessuno, ovviamente, le aveva creduto: la credibilità della ministra che aveva promesso di lasciare la politica in caso di sconfitta al referendum costituzionale è, infatti, pari a zero.
Anche sul fronte sindacale, naturalmente, certe parole vengono pronunciate con leggerezza. La parte peggiorativa “stralciata” dalla proposta governativa, che fine ha fatto? È stata eliminata o è stata tolta per esaminarla separatamente, subito dopo le elezioni, considerato che questo contratto 2016-2018, ancora neanche nato, è praticamente già scaduto? È difficile credere alla buona fede di chi oggi esulta per la firma del contratto “dopo 9 anni” e non dice che, senza un intervento legislativo di abrogazione della 107, la nuova stagione contrattuale da aprire “a partire da giugno” non potrà che essere di lacrime e sangue. È difficile credere che il contratto firmato ieri non sia stato concepito solo come una (squallida e irresponsabile) merce di scambio elettorale, che ha tatticamente rinviato i “problemi” (le fregature) di qualche mese. 
Molte delle schifezze “stralciate”, infatti, non stavano solo nella bozza dell’Aran: sono nella Legge 107 (e nella Brunetta e nel Decreto Madia). I contratti non abrogano le leggi, ammesso (e non concesso) che chi esulta per inesistenti cadute di pezzi della 107 abbia davvero intenzione di chiederne la cancellazione: più di mille vacue parole, infatti, vale quello che quei sindacati NON hanno fatto dopo il grande sciopero del 5 Maggio 2015, a cominciare dall’abbandono di ogni forma di reale conflitto, già dall’Agosto 2015, passando per il sostanziale boicottaggio della raccolta delle firme dei referendum abrogativi, nella primavera del 2016, arrivando alla più attiva accettazione di tutto l’impianto della 107, eccezion fatta – almeno in parte – per le questioni inerenti la mobilità, sulle quali hanno cercato di lucrare consensi a buon mercato, contribuendo – in definitiva – alla trasformazione dei diritti in privilegi e alla balcanizzazione delle insegnanti e degli insegnanti.
Le schifezze, dicevamo, non sono destinate a rimanere “stralciate” a lungoLa schifezza dell’obbligo di Alternanza Scuola Lavoro è un regalo della Legge 107 (e dei suoi decreti delegati), così come lo è la funzione di tutor di classe in capo ai docenti (contro le quali la Cgil si è battuta così tanto da offrire il proprio contributo tanto agli studenti, organizzando in proprio attività di ASL, quanto ai docenti, offrendo loro formazione ): 
vogliono spiegarci lorsignori come pensano di lasciare fuori dagli obblighi di lavoro dei docenti il tutoraggio – previsto dalla legge 107 – delle attività di ASL, obbligatorie per gli studenti al pari (se non di più) della frequenza delle discipline curriculari dei piani di studio? 
Vogliono spiegarci come faranno lorsignori sindacalisti “rappresentativi” (e Sinopoli in particolare, che dichiara: “Non c’era possibilità che firmassimo un contratto in cui si toccava l’aumento degli orari di lavoro”) a non aumentare l’orario di lavoro obbligatorio quando, nel tavolo che partirà da Giugno, si dovrà contrattualizzare la formazione obbligatoria prevista dalla Legge 107
Possibile che i sindacati siano così potenti da imporre ai tavoli di contrattazione la cancellazione de facto di norme di legge che – latenti e debolissimi – non hanno contestato e osteggiato (o hanno fatto solo finta) quando i governi hanno messo la fiducia in Parlamento per approvarle?
La stessa domanda potremo porla per decine di altre questioni lasciate in sospeso da questo contratto, a cominciare dall’applicazione di quel TITOLO III sulla “Responsabilità disciplinare” che occupa ben 16 delle 26 pagine della “Parte comune” del nuovo contratto.
A questa domanda noi rispondiamo “accà nisciuno è fesso”, scioperando il 23 Febbraio.

venerdì 9 febbraio 2018

Come i "ladri di Pisa" i sindacati di Palazzo firmano di notte un miserabile contratto elettorale.. e la mattina fingono di litigare

Docenti ed ATA rispondano subito partecipando in massa allo SCIOPERO Generale del 23 febbraio e alla Manifestazione Nazionale a Roma (MIUR, ore 9.30)
       Ci scuseranno i pisani/e se usiamo questo riferimento popolare ai “ladri di Pisa” di cui si dice che rubassero di notte insieme e poi di giorno fingessero di litigare.
      Però è l’immagine che ci è venuta subito in mente di fronte alla farsa ignobile messa in scena da sindacati che, dopo aver affermato che le trattative per il contratto non erano manco cominciate, le hanno poi chiuse di notte in una dozzina di ore; salvo poi, la mattina, farci assistere al “lamento” di una parte di essi per l’eccesso di fretta dell’operazione.
       Che però nella sua brutale essenzialità è maledettamente chiara: è stato firmato un miserabile contratto elettorale che serve al governo per cercare di raccattare qualche voto in più alle elezioni Politiche e ai sindacati di Palazzo per salvare la faccia in quelle RSU.
    Fermo restando che dovremo leggere tra le righe di un contratto di 176 pagine, le richieste più rognose del governo (80 ore di extra-cattedra obbligatorie ove infilare di tutto; attività di “potenziamento” e organizzative a totale discrezione dei presidi, così come l’attività di tutoraggio per l’Alternanza scuola-lavoro, formazione obbligatoria non pagata e fuori orario di servizio, nel codice disciplinare nuove “voci” per la sospensione dal servizio e dallo stipendio comminata dal preside), non sono state respinte ma solo,  rinviate alla fase post-elettorale.
       E nel contempo pesa come un macigno l’ignobile “mancetta” economica su cui lorsignori si sono accordati e che dimostra l’assoluto disprezzo che Palazzo e sindacati di Palazzo nutrono per docenti ed ATA, ritenuti così sottomessi da dover ringraziare persino per un “aumento” medio netto mensile di 45 euro per gli ATA e di 50 per i docenti, dopo che in dieci anni di blocco contrattuale la categoria ha perso almeno il 20% del proprio salario, cioè alcune decine di migliaia di euro; e dopo che i carichi di lavoro e le responsabilità per docenti ed ATA si sono almeno raddoppiate.
      L’intollerabilità di questo umiliante affronto è resa ulteriore da quello che soprattutto la FLC sostiene: e cioè che tale “mancetta” verrà integrata dai soldi del “bonus” che finalmente – sostengono – potrà essere assegnata ai “migliori” e sottratta all’arbitrio dei presidi. In realtà su questo punto il contratto ci fa cadere dalla padella nella brace. Perché stabilisce che ai presunti “migliori” dovrà andare un premio superiore almeno del 30% a quello degli altri/e, rendendolo un obbligo contrattuale e affidandone la gestione per lo più ai sindacati di Palazzo che, grazie alle regole assolutamente antidemocratiche con cui si eleggono le RSU, ne gestiscono gran parte.
        Di fronte a questo sconcio, lasciano allibiti i “lamenti” dello Snals che fino a ieri teneva lo stesso “sacco” degli altri. Sostiene Serafini di non aver firmato non perché trattasi di schifezze ma perché “ci sono stati passi avanti e risposte, ma non tutte...non è stato possibile approfondire le modifiche” e che comunque non esistono “solo i docenti e non si vive di solo pane” (boh???): quasi a sostenere che i docenti sono stati compensati con tanto “pane” ma non è chiara la sorte degli altri.
     Ora la parola passa a docenti e ATA che hanno una immediata occasione per ribellarsi e mandare un segnale forte, partecipando in massa allo SCIOPERO del 23 febbraio 2018, indetto dai COBAS e da altri sindacati conflittuali, e alla Manifestazione Nazionale a Roma (MIUR, V.le Trastevere, ore 9,30) e successivamente non votando nelle elezioni RSU, pur truccate, i sindacati di Palazzo dai quali -se davvero almeno per qualche giorno vogliono prendere le distanze- possono distinguersi Snals e Gilda invitando i/le loro aderenti a scioperare anch’essi/e il 23 febbraio.

Piero Bernocchi
portavoce nazionale COBAS

martedì 6 febbraio 2018

art. 15 c.2 CCNL 3 giorni di permessi e 6 di ferie

Ribadiamo il diritto dei docenti, ex art 15 comma 2 CCNL, a 3 giorni di permesso per motivi personali (autocertificati anche al rientro) e 6 di ferie sempre per motivi personali, senza alcun obbligo di sostituzione nè di negazione da parte dei dirigenti scolastici. 
Per i precari tali permessi sono un diritto ma non vengono retribuiti.
Nel corso di ciascun anno scolastico il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti:
  • partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado (Parenti di 1° grado: genitori-figli / Parenti di 2° grado: nonni- fratelli-nipoti / Affini di 1° grado: suoceri-nuore-generi), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi;
  • motivi personali o familiari: 3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’Amministrazione (che può quindi -se necessario- nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;
  • matrimonio: 15 giorni consecutivi, fruibili -a richiesta dell’interessato- da una settimana prima a due mesi dopo l’evento.
I permessi:
  • non riducono le ferie;
  • sono valutati nell’anzianità di servizio;
  • danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno festivo, di bilinguismo e trilinguismo.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
I TRE GIORNI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI?
L’art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
L’intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
Quindi, considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.
Inoltre, considerato che:
  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.
Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

giovedì 1 febbraio 2018

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