Malattia: numero mesi di assenza
Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.
In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:
- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);
- per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
COMPORTO: In caso di gravi patologie, le giornate di assenza per ricovero in ospedale o in day hospital, per sottoporsi a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e per le conseguenze certificate delle terapie stesse:
- sono escluse dal computo delle assenze;
- vengono retribuite per intero;
- non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, con la validità della nomina in costanza di detta patologia, valgono le stesse disposizioni previste per il personale assunto a tempo indeterminato
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