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giovedì 28 febbraio 2019
martedì 26 febbraio 2019
Permessi personali o familiari: Dirigenti Scolastici non possono pretenderne la documentazione e non sono soggetti ad “accertamento d’ufficio”
Ai fini della fruizione dei 3 + 6 giorni di permesso per motivi familiari o personali alcuni docenti ci segnalano le ennesime circolari in cui il Dirigente scolastico non solo chiede la documentazione a supporto della richiesta, ma addirittura si afferma che tali permessi siano oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 45/2000 e quindi soggetti ad “accertamento d’uffici”. Niente di più falso.
Come vedremo, infatti, i permessi non rientrano nella materia del DPR sopra citato e ci sarebbe quindi bisogno di un bel ripasso della norma.
I PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI. NULLA È INNOVATO.
L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Tale norma è suffragata e diremmo che è stata “rafforzata” dall’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2018 in cui viene specificato che rimangono in vigore tutte le norme dei “vecchi” contratti non modificati dal nuovo.
ESIGENZE PERSONALI E FAMILIARI. DI CHE SI TRATTA?
L’art. in questione fa riferimento in modo generico sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.
Tali esigenze possono identificarsi – dice la Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415 – con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Tali esigenze possono identificarsi – dice la Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415 – con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono comunque al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Pertanto, a differenza di ciò che viene indicato in altri Comparti, in quello della Scuola non si parla di motivi “debitamente documentati” o “gravi” (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto si deve fare riferimento a situazioni o interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
DISCREZIONALITÀ DEL DIRIGENTE. INTERVIENE ANCHE L’ARAN
In un Orientamente Applicato del 17/10/2011, l’ARAN afferma che “ l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari è subordinata ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
AUTOCERTIFICAZIONE. PERCHÈ NON È POSSIBILE APPLICARE IL DPR 45/2000 (DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) E QUINDI il “CONTROLLO” O L’“ACCERTAMENTO D’UFFICIO”.
Così come precisato anche dall’ARAN il dipendente può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante i motivi a supporto della richiesta.
Ora, alcuni Dirigenti ritengono, con tanto di circolari, che il dipendente sia soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Dimenticano però a quali autocertificazioni si riferisce tale articolo. È bene quindi fare un ripasso.
Infatti, il comma 1 dispone: Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
E il comma 2 più precisamente:
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalita’ di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
Ebbene, giova ricordare che l’art. 46 fa riferimento ad “autocertificazione” di stati, qualità personali e fatti oltretutto precisamente elencati, quali, per esempio, data e il luogo di nascita;
residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ecc.
residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ecc.
Per ciò che riguarda i permessi di cui stiamo trattando non è quindi possible l’applicazione di tali controlli in quanto è palese come non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati e sui quali è possible fare un controllo, proprio in virtù di ciò che afferma la Corte dei conti e proprio in virtù del fatto che si possono, appunto, autocertifcare. Altrimenti, come avviene per esempio in altri Comparti, le parti (sindacati e ARAN), non avrebbero inteso scrivere “anche mediante autocertificazione” e non avrebbero lasciato la dicitura generica “motivi personali e familiari”.
Mi si dovrebbe infatti spiegare come sarebbe possible un controllo su un docente che chiede il permesso per poter accompagnare la moglie all’ospedale oppure all’aeroporto, oppure perché deve fara un trasloco o qualunque altro motivo che non può essere oggetto di un controllo.
In più, come affermato anche dall’ARAN, dal momento che il DS non ha nessun potere discrezionale sulla questione l’autocertficazione deve essere di conseguenza intesa a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale come ribadito precedentemente e scuccessivamente all’Orientamento in questione anche in diverse sentenze sull’argomento.
Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato (e lo dico proprio “giuridicamente”) l’art. 71 del DPR 445/2000, checché ne dica qualche Dirigente, con la precisazione finale che per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
di Paolo Pizzo.Orizzonte scuola
sabato 23 febbraio 2019
22 FEBBRAIO ORE 16.30 LA GUERRA DELLA MEMORIA. LE FOIBE E LA BRIGATA GRAMSCI. LA STORIA ED IL SUO USO PUBBLICO
CLAUDIA CERNIGOI: "Il fumetto su Norma Cossetto è una falsificazione storica"
https://orvietosi.it/2019/02/operazione-plutone-le-inchieste-sulle-foibe-triestine-il-libro-di-claudia-cernigoi/
giovedì 21 febbraio 2019
Concorso scuola secondaria, 24 CFU: elenco Miur degli Atenei che attivano i percorsi
i 24 CFU costituiscono requisito d’accesso al concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, per i docenti che non sono abilitati e che non hanno un servizio pari a tre annualità (solo in prima applicazione le 3 annualità permettono l’accesso con la sola laurea senza i 24 CFU), secondo quanto previsto dal D.lgs. 59/2017 come novellato dalla legge di bilancio.
Concorso: requisiti partecipazione
Riportiamo, per completezza di informazione, i requisiti richiesti per partecipare ai prossimi concorsi nella scuola secondaria.
Per i posti comuni:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure
- laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio.
Per i posti di insegnante tecnico-pratico:
- diploma valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/15 (no 24 CFU) poi abilitazione o laurea triennale
Per i posti di sostegno:
- requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.
Per chi accede solo con la laurea e non raggiunge il requisito delle tre annualità di servizio, i 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche costituiscono requisito di accesso
Concorso: dove conseguire i 24 CFU
Rispondiamo al quesito di partenza, rinviando all’elenco pubblicato dal Miur relativo agli Atenei che hanno attivato i corsi per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
L’elenco riporta, per ogni Università, la pagina dedicata ai 24 CFU, con gli avvisi finora pubblicati.
Università | Sito di Ateneo | Sito 24 CFU |
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Università degli Studi di BARI ALDO MORO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della BASILICATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BERGAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BOLOGNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di BRESCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAGLIARI | visualizza | visualizza |
Università della CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CAMERINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di CATANIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Magna Graecia” di CATANZARO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA | visualizza | visualizza |
UKE – Università Kore di ENNA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FERRARA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FIRENZE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di FOGGIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di GENOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | visualizza | visualizza |
Università degli Studi dell’AQUILA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MACERATA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MESSINA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | visualizza | visualizza |
Università Cattolica del Sacro Cuore | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del MOLISE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Napoli Federico II | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di NAPOLI “L’Orientale” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PADOVA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PALERMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PARMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PAVIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di PERUGIA | visualizza | visualizza |
Università di PISA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di REGGIO CALABRIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi EUROPEA di ROMA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi ROMA TRE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT) | visualizza | visualizza |
Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta” – LUMSA | visualizza | visualizza |
Università del SALENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SALERNO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SASSARI | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di SIENA | visualizza | visualizza |
Università per Stranieri di SIENA | visualizza | visualizza |
Università Telematica “LEONARDO da VINCI” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “E-CAMPUS” | visualizza | visualizza |
Università Telematica “GIUSTINO FORTUNATO” | visualizza | visualizza |
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Telematica | visualizza | visualizza |
Università Telematica San Raffaele Roma | visualizza | visualizza |
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO | visualizza | visualizza |
Università Telematica degli Studi IUL | visualizza | visualizza |
Università Telematica PEGASO | visualizza | visualizza |
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TERAMO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TORINO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRENTO | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di TRIESTE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi della TUSCIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di UDINE | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | visualizza | visualizza |
Università della VALLE D’AOSTA | visualizza | visualizza |
Università “Ca’ Foscari” VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università IUAV di VENEZIA | visualizza | visualizza |
Università degli Studi di VERONA | visualizza | visualizza |