pubblichiamo le motivazioni per cui la nostra RSU all'ITT Allievi Sangallo di Terni, non ha sottoscritto il contratto di istituto dopo aver partecipato attivamente alla contrattazione integrativa, al momentaneo blocco del contratto da parte della RSU per il non rispetto dei diritto alla fruizione da parte dei docenti ai 6 giorni di ferie fruiti come permessi per motivi personali e dunque sottratti a quelsiasi discrezionalità dei dirigenti scolastici.
RSU:
MOTIVAZIONI DELLA NON SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
Il
sottoscritto Franco Coppoli, RSU eletto
nelle liste dell’OS COBAS della scuola, non firma il contratto di istituto ITT
Terni considerando che la contrattazione integrativa non può essere in pejus rispetto alle norme ed al CCNL,
mentre il contratto di istituto presenta elementi che peggiorano le condizioni
lavorative di docenti ed ATA rispetto al quadro normativo ed al CCNL e che alcune deliberazioni non sono assolutamente condivisibili.
Inoltre non è stato inserito da parte datoriale alcun elemento di modifica
sostanziale dopo la fase del “confronto” con le RSU.
Nello specifico:
1-per
non aver specificato, nel contrato
integrativo, le modalità di esercizio
per il personale docente del diritto alla fruizione dei 6 giorni di ferie per
motivi personali o familiari ex art 15 C. 2 CCNL, diritto non soggetto alla discrezionalità del dirigente e che tutte le OS intervenute alla
contrattazione hanno ribadito essere riconfermato dal CCNL 2018.
Lo
scrivente ritiene che senza tale
esplicitazione questo diritto, da ottenere a domanda e senza il vincolo
presente nell’art.13 C. 9 “senza che si determinino oneri aggiuntivi”, non
verrà rispettato dal DS che -come dimostrato negli a.s. precedenti-
interpreta in maniera restrittiva e senza il rispetto delle circolari MIUR e
del codici meccanografici PE03 indicati dal sistema SIDI del MIUR al personale
di segreteria per garantire ai docenti la fruizione di tale diritto.
2- è altrettanto grave la
non applicazione dell’art 55 del CCNL, per cui esistendo condizioni oggettive (apertura della
scuola oltre 10 ore almeno tre volte a settimana) e soggettive (orario articolato su turni) non viene individuato il personale ATA che ha diritto alla riduzione
dell’orario di lavoro settimanale da 36 a 35 ore.
3- non è legittimo e comunque rappresenta una modifica in pejus, oltre
che rappresentare una limitazione del diritto allo studio degli studenti nonché
alla professionalità docente, prevedere
l’utilizzo degli ITP o dei docenti in orario, per la sostituzione di docenti assenti
4 – si ritiene assolutamente eccessiva -come si ripete
da anni- la quota del FIS attribuita ai
due collaboratori del dirigente (considerando che uno ha l’esenzione di
fatto dall’insegnamento, l’altra lavora in classe 6 ore su 18) e che le cifre di 4.500 e 3.500 euro, sono molto più alte di quelle erogate ai
collaboratori degli altri istituti superiori di Terni paragonabili all’ITT
per numero di alunni, unicità dell’istituzione scolastica e del plesso.
5 - Non si prevede una quota per il dovuto pagamento delle ore di formazione
sulla sicurezza che avviene per i
docenti fuori dall’orario di lavoro in violazione dell’art. 37 comma 12 del
D.lgs 81/08, che impone di organizzare la formazione in orario di lavoro “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, (…) durante
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori”, come ha ribadito, tra l’altro, la
sentenza del Tribunale di Terni del 20 febbraio 2019 che ha condannato il
comportamento di un dirigente scolastico protempore
e imposto al “MIUR e l’USR dell’Umbria al
pagamento delle ore prestate per la partecipazione al corso sulla sicurezza”.
6 -non si garantisce al RLS il diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza che, come previsto e
novellato dall’art.
37 co. 10, Dlgs. 81/2008, dovrebbe essere svolta in orario di lavoro e senza detrazioni dalla
retribuzione.
7 - non si è inserito nel contratto quanto previsto dal precedente art.
7 dell’“accordo integrativo” del 2015
(per il resto integralmente assorbito nel C.I.), che il “RLS (…) può utilizzare la
linea telefonica per le incombenze di cui al D.lgs 81/08 e decreto 106/09, NONCHÉ a materiale di segreteria
all’uopo messo a disposizione dal dirigente scolastico che dovrebbe provvedere,
previa richiesta, a fornire al RLS
di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro e di una postazione informatica (pc, stampante)”.
8 - si continua a pretendere dai
docenti una illegittima firma su un foglio in sala docenti per attestarne la
presenza per “l’attività didattica
curricolare” (sic!) al posto della firma sul registro di classe. Facendo
diventare surrettiziamente una garanzia un obbligo.
9 - si continua a disporre fondi insufficienti
(solo 15.000 €) per l’attività di recupero che così vengono pesantemente
limitate (materie orali e quantità) o sostituite da PON, mentre sono centrali
per il recupero delle lacune e per il successo formativo degli studenti.
10- non si ritiene bilanciato il diritto alla disconnessione perché mentre è possibile consegnare documenti al
protocollo della scuola sino alle ore 13:45, le comunicazioni in uscita da
parte del DS sono possibili sino alle ore 17.
11- non è stato inserito nella contrattazione che
i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (cd. “bonus”)
non possono essere utilizzati per incarichi per cui è già stato previsto un
riconoscimento economico o un parziale/totale esonero dall’insegnamento.
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