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martedì 28 maggio 2019

Ferie insegnanti: quanti giorni spettano, quando si possono interrompere, rimandare o monetizzare


– Come avviene il calcolo dei giorni di ferie? In quali periodi è possibile fruire delle ferie? Quelle non godute vanno monetizzate? Quali differenze tra il personale a tempo determinato e indeterminato? Le scuole possono attribuire le ferie d’ufficio? Una guida per i docenti e le segreteria scolastiche.
GIORNI DI FERIE PER I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
A titolo di esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
ATTENZIONE: le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma solo in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).
GIORNI DI FERIE PER I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
Il docente ha diritto a:
  • 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
  • 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.
A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2018/19 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a 32 gg. di ferie.
GIORNI DI FERIE E “SETTIMANA CORTA” O GIORNO “LIBERO”
Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.
Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è quindi calcolata su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.
Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.
GIORNI DI FERIE E PART TIME
  • part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
  • part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Di conseguenza nel solo caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).
A titolo di esempio, il docente in servizio con un part time verticale distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time verticale distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.
Di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti:
  • n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).
Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
TIPOLOGIE DI ASSENZA CHE INCIDONO/NON INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI
Ai sensi dell’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Pertanto le ferie non sono ridotte:
  • nel caso di assenze interamente retribuite (es. permessi previsti dal CCNL, ovvero i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio).
  • nel caso di assenze parzialmente retribuite (es. i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).
A titolo di esempio, invece, riduce il numero di ferie spettanti l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzioneo comunque in cui il rapporto di lavoro risulti “sospeso” o, anche se retribuite, nei casi in cui la riduzione delle ferie è prevista dalla legge che le regolamenta (es. congedo biennale per assistenza).
PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).
INTERRUZIONE DELLE FERIE
Ai sensi dell’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 le ferie possono essere interrotte “se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero”.
Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte.
In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 dispone che ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
A titolo di esempio, che insieme alla malattia è sicuramente il caso più comune è la docente a tempo indeterminato che fruisce durante l’anno di periodi di interdizione/maternità obbligatoria coincidenti con i periodi di luglio e agosto per cui è impossibilitata a fruire delle ferie.
La docente in questi casi rimanderà le ferie non godute all’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Pasqua, Natale o dal 1 settembre all’inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6).
RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI
Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.
Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE
  • Docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8: Non vi è la possibilità di non fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.
Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone: es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.
  • Docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve o fino al 30/6: Per tali categorie di docenti la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
A titolo di esempio, se il docente durante la sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli alla fine del contratto. Solo se avanzano giorni di ferie questi saranno monetizzati.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE: CASI PARTICOLARI
Nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al nuovo CCNL 2016/18 è stato chiarito che:
In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012.
FERIE ATTRIBUITE D’UFFICIO
Ogni anno giungono numerose segnalazioni di scuole che attribuiscano d’ufficio le ferie (sia al personale a tempo determinato che indeterminato) ogni volta che c’è un periodo di sospensione delle lezioni.
  • Personale a tempo determinato (supplenza breve o al 30/6).
Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire solo alla fine del contratto. Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti. Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto. Ogni circolare che prevede il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni deve essere dichiarata illegittima.
  • Personale docente al 31/8 o a tempo indeterminato: L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come detto ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
C’è da segnalare che per tale personale (31/8 o a TI) non è comunque cambiato nulla rispetto al diritto irrinunciabile a fruire delle ferie e che le stesse, ai sensi dell’art. 13/8 del CCNL 29.11.2007, devono essere richieste al dirigente scolastico. È quindi il docente che fa la richiesta di ferie. Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto. In poche parole tale personale ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie durante tale periodi (con l’obbligo ovviamente comunque di fare richiesta di fruizione, salvo i casi di impedimento, malattia ecc.) Qualunque circolare che prevedrà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima

mercoledì 22 maggio 2019

Elezioni europee 2019: ecco come funzionano i permessi e le assenze,


– Le assenze o, se si preferisce, i permessi  spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, più comunemente, seggi elettorali); permessi “considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni primarie:
– dall’art. 119 del T.U. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990;
– dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992.
Secondo tali disposizioni,  il personale titolato ad assentarsi dal posto di lavoro, in occasione di “tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni”, è quello impegnato nei seggi e individuabile ne:
  • i presidenti e i vice presidenti dei seggi,
  • i segretari dei seggi,
  • gli scrutatori,
  • i rappresentanti di lista,
  • i rappresentanti dei partiti o gruppi politici,
  • i rappresentanti dei promotori del referendum ( nel solo caso di consultazioni referendarie).
Le assenze dal servizio, ancorché direttamente correlate alla durata delle “relative operazioni elettorali”, necessitano di ulteriori specificazioni in ordine all’inizio e al termine delle “operazioni” stesse.
Per quanto riguarda l’inizio (l’ora e il giorno) esso risulta chiaramente indicato nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e, nel caso di specie, ovvero in occasione delle prossime elezioni europee, è fissato per domenica 26 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Vale a dire, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione di servizio nella prima parte di detta giornata destinata, in toto, all’assolvimento di una pubblica funzione.
Per quanto riguarda, invece, il termine esso è determinato in sede di verbalizzazione delle operazioni di chiusura dei singoli seggi elettorali ed ha natura variabile. Ci si riferisce alla ipotesi, tutt’altro che inconsueta, in cui la chiusura avvenga nelle prime ore (quindi, notturne) di un determinato giorno, normalmente, del martedì. In tale situazione, con il termine del lavori oltre la mezzanotte del lunedì – come risultante dal verbale di chiusura del seggio – l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata in questione, ovvero del martedì.
L’assenza del dipendente , oltre ad interessare i giorni di effettivo impegno elettorale, concerne anche il recupero – aggiuntivo – della giornata festiva della domenica. Soccorre in tema la Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 1991) che, dopo avere richiamato – ex art. 119, comma 2, del T.U. n. 361 del 1957 – la equiparazione tra  i giorni di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali e l’attività lavorativa, deduce per “ il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo”. Il che significa: ove i lavori del seggio abbiano avuto termine entro la mezzanotte di lunedì, la giornata di martedì è deputata – per il dipendente – a compensare obbligatoriamente il mancato riposo domenicale.
Un ulteriore recupero è previsto per la giornata di sabato – giusta la chiarificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che così si è espressa al riguardo: “… dipendenti che, at sensi vigenti disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni anzidette, habent titolo recupero, con altro giorno lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze servizio” ( nr. 50556/10.0.235 dell’8 maggio 1990). La citata nota telegrafica della Funzione pubblica, trasmessa con circolare del Ministero della P.I. 14.06.1990, n. 160, interessa ed è applicabile anche al personale della scuola e, in particolare, a coloro che, nella giornata di sabato, fruiscono del c.d. “giorno libero”. Il recupero di detto giorno, naturalmente, dovrà avvenire d’intesa con il dirigente scolastico ed in funzione di rilevate esigenze di servizio.   
Un’ultima considerazione merita il personale chiamato a svolgere le funzioni elettorali presso seggi ubicati in comuni distanti dalla sede di servizio. Per tali situazioni è da tener presente e da applicare quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro 5 marzo 1992, ovvero la concessione del tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno, così determinato:
  • un giorno per le distante da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
L’art. 118 della D.P.R. n. 361/1957 e la circolare  della Ragioneria Generale dello Stato 10.03.1992, n. 23, regolamentano le situazioni dei dipendenti pubblici e privati che intendono  recarsi a votare in Comuni diversi da quelli in cui  svolgono la loro ordinaria attività lavorativa.  In particolare, l’articolo della norma dianzi citata prevede la concessione di permessi retribuiti solo ed unicamente ai dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio –  abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.
Nei casi in cui i dipendenti non abbiano provveduto in tal senso, vale a dire non abbiano richiesto il trasferimento anagrafico nel Comune di servizio e, di conseguenza, non risultano inseriti nelle liste elettorali dello stesso, non hanno titolo alcuno alla fruizione/concessione dei permessi retribuiti. Per contro, attesa la valenza costituzionale della espressione di voto –   possono richiedere, in via alternativa, di fruire di  permessi non retribuiti.
La predetta situazione necessita, però,  per il personale della scuola, di maggiori puntualizzazioni.
Il personale scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato potrà – per recarsi a votare nel Comune presso cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica – utilizzare i permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del vigente Ccnl, entro i limiti temporali ( uno o due giorni ) concernenti il viaggio di andata e ritorno, come stabiliti dal  già richiamato D.M. del Tesoro 5 marzo 1992.
Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invece, non potrà che operare la previsione di cui all’art. 19, comma 9, del vigente Ccnl, ovvero la fruizione di permessi non retribuiti, sempre nel rispetto dei limiti temporali prescritti dal  D.M. di cui innanzi.

lunedì 20 maggio 2019

Cancellare immediatamente l’ignobile provvedimento contro Rosa Maria Dell’Aria

Rosa Maria in classe subito, accompagnata dalle scuse pubbliche ministeriali
Rosa Maria Dell’Aria, collega dell’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata colpita, come oramai è ben noto, da un odioso, arbitrario e intollerabile provvedimento repressivo – con la sospensione dal lavoro di 15 giorni e interruzione dello stipendio – per aver interpretato il suo ruolo didattico, consentendo ai propri studenti di svolgere, senza alcuna censura, una ricerca storica sulle ignobili leggi razziali mussoliniane del 1938, che prevedeva - nella libera espressione degli studenti -  anche alcuni richiami al nostro presente. Meno noti, però, sono alcuni passaggi che hanno portato allo sciagurato provvedimento dell’Ufficio scolastico provinciale palermitano. Il 28 gennaio scorso, sul profilo di Claudio Perconte, che scrive per siti di estrema destra come “Vox” e “Primato nazionale” (sodale di Casa Pound), era comparso un tweet, indirizzato al ministro all’Istruzione Marco Bussetti: "Salvini-Conte-Di Maio? Come il Reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?". A seguire, il giorno dopo è avvenuta la cosa più grave: la sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni ha raccolto il messaggio intervenendo così su Facebook: "Se è accaduto realmente, andrebbe cacciato con ignominia un prof del  genere e interdetto a vita dell’insegnamento. Già avvisato chi di dovere”. Per inquadrare il personaggio, basterà dire che durante un talk show televisivo, rispondendo ad una domanda sull’ultimo libro letto, la sprovveduta vantava con straordinaria arroganza di non aver più letto libri negli ultimi tre anni. Al di là dell'irrisorio livello culturale palesato da chi gestisce per la Lega tale ministero, andrebbe verificato se non sia stata proprio lei, “avvisando chi di dovere”, ad aver fatto intervenire l’USP palermitano : e qualora fosse confermata la cosa, sarebbe proprio la sottosegretaria Bergonzoni.a dover essere “cacciata con ignominia”. 
Comunque, l’ignobile provvedimento contro Rosa Maria ha assunto dimensioni politiche nazionali eclatanti, inserendosi prepotentemente nello scontro aperto contro le politiche fascistoidi salviniane, facendo dilagare l'indignazione che è forte non solo nella scuola ma a 360 gradi, coinvolgendo anche le forze politiche e in primo luogo quelle sindacali alternative e conflittuali che, durante lo sciopero della scuola venerdi scorso, sia a Roma nella manifestazione nazionale sia nelle altre piazze coinvolte, hanno rivolto un severo monito al ministro Bussetti affinché  proceda all’immediato reintegro di Rosa Maria Dell’Aria nel suo posto di lavoro dove ha sempre svolto un’attività didattica assai apprezzata da studenti e colleghi e, cancellando del tutto il provvedimento scellerato, accompagni questo atto con pubbliche scuse per l’insopportabile umiliazione che ha inferto alla collega, a cui non va tolto neanche un euro di uno stipendio già misero, come è quello attuale dei/delle docenti ed Ata italiani/e. Nelle piazze del 17 maggio, come oramai nella stragrande maggioranza delle scuole italiane, si è affermato con forza e indignazione il principio che quanto successo a Rosa Maria ci riguarda tutti/e, come cittadini/e prima ancora che come docenti, perché mette in discussione la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento, diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
Per questa ragione torneremo fin da lunedì – e fin quando Bussetti non avrà cancellato totalmente l’odioso atto repressivo - in decine di piazze italiane e in particolare a Roma davanti al MIUR di V.le Trastevere mercoledì prossimo dalle ore 16 per chiedere l’annullamento immediato del provvedimento e per rivendicare la libertà di pensiero, di parola e d'insegnamento. Impedire alla scuola di formare cittadini/e liberi/e e pensanti è l’ulteriore segnale di una deriva autoritaria che ingigantisce le argomentazioni degli studenti di Palermo. Sono invitati a partecipare, oltre al personale della scuola e gli altri sindacati, anche gli studenti, i genitori, i cittadini e le associazioni democratiche che hanno a cuore la scuola pubblica e la libertà di insegnamento.
 
 
Mercoledi 22 tutti/e al MIUR – V.le Trastevere – ore 16
Piero Bernocchi    portavoce nazionale COBAS  -   Stefano D'Errico  segretario nazionale UNICOBAS  -   Marcello Pacifico    presidente nazionale ANIEF  -   Anna Angelucci   presidente Ass.Naz. Per la Scuola della Repubblica  - Marina Boscaino portavoce nazionale LIP scuola  -   Rossella Latempa   Insegnanti estensori Appello Scuola Pubblica  -   Francesco  Marola   ASSUR  - Renata Puleo No Invalsi  - Roberto Villani  Autoconvocati della scuola 
20 maggio 2019

Analoghe manifestazioni, organizzate dai COBAS e da altre strutture, si svolgeranno nella settimana: lunedì a Torino; martedì a Bologna e Catania; mercoledi a Napoli, Cagliari, Genova e Salerno; giovedì a Pisa e a Lucca; a Pescara e in altre città le date delle iniziative verranno decise nella giornata di oggi 

UTILIZZO DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. LE RICADUTE SULLE ATTIVITA’ DELLE SCUOLE E SUGLI OBBLIGHI DEL PERSONALE.




In occasione di qualunque consultazione elettorale il MIUR, su richiesta del Ministero dell’Interno, emana specifiche circolari che prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni, per consentire ai comuni l’installazione dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche. Sono molte le scuole che verranno utilizzate anche per le prossime elezioni europee e amministrative in diversi comuni.
Il Ministero ha pertanto chiesto la disponibilità dei locali scolastici – sedi di seggio elettorale – per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e per l’approntamento e lo smontaggio dei seggi.
Spetta ora ai Sindaci dei diversi comuni che, assumendo poteri prefettizi, definire con propria ordinanza l’individuazione degli edifici scolastici per le elezioni e l’insediamento dei vari seggi.                                                                                                                                         
Dopo l’emanazione dell’ordinanza del sindaco, il Dirigente Scolastico, previi accordi locali da stipulare con i Comuni e informate le Prefetture e i Dirigenti degli UST,  potrà consegnare, se necessario, le chiavi del plesso ad un Referente individuato dal Comune.                                       Il Referente comunale sarà, fino alla conclusione delle attività elettorali, il garante responsabile dell’apertura, della chiusura , della conservazione, della tutela dei beni della scuola e del ripristino nella stessa di adeguate condizioni igienico sanitarie.

Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e, quindi, sugli obblighi del personale, dipendono dal tipo di provvedimento emanato dal sindaco del comune di quella scuola. 

Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.   

 A) CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

La chiusura della scuola per elezioni, trattandosi le consultazioni elettorali di una causa di forza maggiore  esterna  di interruzione indipendente dalla volontà dell'Istituzione scolastica , è equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica, di recupero né da parte del personale docente né da parte del personale  ATA (anche nel caso in cui il calendario scolastico scenda la si sotto dei 200 giorni di lezione previsti dall’art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994), e tantomeno  considerate ferie o permessi retribuiti.
                                                                                                                
Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.


B) CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA


Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio. Ricordiamo infatti che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Il personale docente che non può svolgere lezione non è  neanche obbligato a recuperare le ore di lezione non svolte (solo le attività non di insegnamento  già programmate devono essere svolte regolarmente, ma se ciò non fosse possibile per l’indisponibilità dei locali , le riunioni  dovranno essere rinviate).

Ma, in occasione di ogni consultazione elettorale,  alcuni dirigenti scolastici interpretano le norme in maniera autonoma. In particolare se una sede distaccata o la sede centrale non sono sede di seggio elettorale alcuni dirigenti scolastici obbligano il personale a svolgere servizio nelle sedi non impegnate nelle elezioni motivando il tutto con l’argomentazione che in particolare riguardo alla scuola primaria, il riferimento all’OM 185/95  non è da ritenersi più applicabile  per l’avvenuta introduzione - successiva a tale data – soprattutto degli organici funzionali per scuola dell’infanzia e scuola primaria. Tale assunto non può essere sostenuto e, pertanto, in mancanza di ulteriori disposizioni, le scuole devono attenersi alle disposizioni esistenti. Disposizioni che trovano conferma nella normativa generale sopracitata, in quella contrattuale e sul sistema di diritti e doveri da questa instaurato. Si veda l’art. art. 6 del CCNL 2007, o anche l'art. 4 del CCNI.
E comunque anche coloro che sostengono che nell’ambito delle leggi e degli atti
organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro spettano alla dirigenza sono stati obbligati a rispettare la normativa contrattuale .                                                                                                                          

Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di personale ATA o di personale docente dell’organico funzionale (primaria ed infanzia) o di unico organico su più succursali nella secondaria originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, trattandosi di aspetti organizzativi del lavoro, sono materia di contrattazione d’istituto e quindi vanno concordati tra Dirigenti scolastici e RSU, rispettando quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 ( flessibilità contrattata) e comunque riconoscendo loro  un compenso forfetario per flessibilità e/o intensificazione della prestazione abituale. Risulta, infatti, che in alcune scuole la questione sia stata oggetto di Contrattazione e sia stata prevista una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio.  Oppure per quanto riguarda il personale  docente  dell’organico funzionale (primaria ed infanzia) o di unico organico su più succursali nella secondaria e sempre che la sostituzione avvenga nell’altra scuola non ubicata in comune diverso deve trattarsi di sostituzione improvvise di assenti  per cui non sia stato possibile nominare precedentemente un supplente.                                                               
Non è consentito inoltre  ai dirigenti scolastici, essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, di richiedere unilateralmente  prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

C) CHIUSURA DI UNA PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MA SENZA LA    CHIUSURA DELLA PRESIDENZA E DELLA SEGRETERIA 

Si possono verificare situazioni in cui non viene utilizzato l’intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali. In questo caso i docenti non hanno obblighi d’insegnamento. Nel caso in cui la Presidenza e la segreteria rimangono aperte, il personale amministrativo rimane in servizio per le connesse esigenze, il restante personale ATA non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio. In ogni caso l’utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve sempre essere regolato nel contratto di scuola. Ma, se non vi è una separazione netta tra i locali adibiti a seggio elettorale e quelli adibiti a sede di servizio della scuola stessa, è nei poteri del Presidente di seggio decidere la chiusura dell'intera scuola  per ragioni di sicurezza e di regolarità delle operazioni di voto.

D) CHIUSURA DELLA SEDE CENTRALE SEDE DI SEGRETERA MA NON DI ALTRI PLESSI, SUCCURSALI O SEZIONI STACCATE

Qualora il plesso sede di segreteria risulti sede di seggio tutti i docenti e gli alunni della sede centrale rimangono a casa e gli Ata in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio nella loro sede. La scuola ovviamente  con criteri da definire in contrattazione, dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte e per garantire comunque il minimo servizio essenziale di segreteria, potrà spostare, almeno per le funzioni indispensabili, l’attività di  segreteria e il personale strettamente necessario in altro plesso.

E) SCUOLE NON SEDE DI SEGGIO

Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.


F) COMPITI DEI COMUNI E DELLE SCUOLE NELL’ALLESTIMENTO E RIMESSA IN ORDINE DELLE AULE, VIGILANZA E PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le istituzioni scolastiche interessate hanno solo il compito di mettere  a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni necessari per l'approntamento di seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali, mentre il servizio di vigilanza, lo svuotamento e la rimessa in ordine delle aule e la pulizia straordinaria (oltre alla  disinfestazione dei locali) è di competenza dell’ Amministrazione Comunale (al personale della scuola non impegnato nelle elezioni  spetta solo la normale pulizia e la rimozione del materiale didattico in quanto materiale appartenente alla scuola stessa).
In alcuni casi, i Comuni, non avendo personale sufficiente per le operazioni a loro spettanti, si rivolgono alle scuole affinché, con apposito finanziamento, tali compiti siano assolti dai collaboratori scolastici. Il dirigente scolastico può servirsi allo scopo di collaboratori scolastici della stessa scuola o di altro plesso o sezione staccata,  disponibili su base volontaria  ad effettuare in occasione della consultazione elettorale, ovviamente dietro  compenso, il servizio richiesto.
La Circolare 54 Prot. n. AOODRPI 1299/U/A19b dell'USR del Piemonte del 6 Febbraio 2013 afferma che, per salvaguardare l’igiene della scuola utilizzata, prima della riconsegna dei locali, tutte le Amministrazioni  Comunali provvederanno a fare effettuare un’adeguata pulizia degli stessi, utilizzando, soprattutto per i servizi igienici, prodotti con potere disinfettante (C.M. del 3.10.1978 n. 239).  
La stessa circolare da precise indicazioni sulla eventuale consegna delle chiavi e dei locali al referente comunale :
In caso di necessità, previi accordi locali da stipulare con i Comuni e informate le Prefetture e i Dirigenti degli UST,  il Dirigente Scolastico potrà consegnare le chiavi del plesso ad un Referente individuato dal Comune. Al Referente comunale, oltre alla consegna delle chiavi, sarà opportuno:

1.     dare adeguate informazioni sul funzionamento  e sulla localizzazione degli impianti,
2.     indicare la localizzazione delle uscite di sicurezza della scuola,
3.     comunicare il nominativo di una persona a cui far riferimento in caso di impreviste necessità o di eventuali situazioni di emergenza.

Supplenze fino a termine lezioni: quali contratti spettano per scrutini ed esami


– La guida è rivolte a tutte le scuole che hanno in servizio dei docenti i cui contratti avranno come data ultima il “termine delle lezioni” (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale). Offriamo loro dei chiarimenti su come stipulare i contratti dei docenti per gli scrutini ed eventuali esami di I o II grado.
Cosa si intende per Contratto “fino al termine delle lezioni”
“Termine delle lezioni” coincide con l’ultimo giorno di scuola che può cambiare a seconda dei calendari Regionali.
Tale dicitura non è da confondere con il “termine delle attività didattiche” che coincide con il 30/6. Solo nella scuola dell’infanzia i due termini coincidono (in tale ordine di scuola le lezioni terminano il 30/6).
In quali casi un supplente lo stipula
Il contratto di un supplente può arrivare “fino al termine delle lezioni” sostanzialmente in due casi:
  • attraverso delle proroghe o conferme contrattuali fino al termine delle lezioni (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni):
    in questo caso il supplente ha una serie di contratti che si rinnovano attraverso delle proroghe o delle conferme ai sensi degli art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07 (tali contratti potrebbero essere cominciati anche ad inizio anno e, con interruzioni per la sospensione delle lezioni, protratti “fino al termine delle lezioni”);
  • direttamente fino al termine delle lezioni: es. un posto che si è reso disponibile dopo il 31/12 e per tutto l’anno causa aspettativa/decesso del titolare ecc. o perché il docente titolare rientra a disposizione della scuola dopo il 30 aprile (art. 37 del CCNL/2007):
in questo caso il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12 o perché il titolare rientra nell’art. 37 del CCNL/2007 avendo già maturato un’assenza di 150/90 giorni dopo il 30 di aprile. Non ultimo, ci potrebbe essere il caso di una riduzione oraria per allattamento richiesta dal docente titolare fino alla fine delle lezioni.
Il docente in servizio fino al termine delle lezioni ha diritto a partecipare a scrutini ed eventuali esami di I grado
Il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe/conferme del contratto in essere o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami di I grado.
Bisogna infatti garantire la continuità didattica degli allievi anche in relazione agli scrutini e alle valutazioni finali (esami).
Pertanto, la condizione per il mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini ed eventuali esami è che il contratto arrivi al termine delle lezioni (non importa quale sia e da quando decorre l’assenza del titolare).
Soddisfatto questo elemento, il supplente rimarrà in servizio anche per gli scrutini ed eventuali esami di terza media.
Il Dirigente non può far partecipare agli scrutini o agli esami di I grado un docente interno
Il supplente che arrivi con contratto fino al termine delle lezioni non potrà essere sostituito per tali adempimenti dal personale interno alla scuola.
Il Dirigente non potrà quindi accampare scuse di nessun genere come quella di fare riferimento ad un ipotetico danno all’erario che si verrebbe a creare se il supplente con contratto fino al termine delle lezioni avesse dei contratti per il periodo necessario allo svolgimento degli scrutini e degli esami, anche in presenza di titolari a disposizione della scuola o disponibili alla sostituzione dei colleghi assenti.
Cosa prevede l’art. 37 del CCNL 2007
L’art. 37 del CCNL/2007 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza per 150 gg. o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).
La norma si applica anche se il titolare assente per 150/90 gg. non rientra fisicamente a disposizione a scuola
La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia nel caso di “mancato rientro” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).
La norma si applica a qualsiasi ordine di scuola
L’articolo non fa alcuna differenza tra ordini di scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell’Infanzia:
Per esempio, la condizione dei 90 giorni di assenza si applicherà ad un titolare che insegna in una quinta classe di scuola primaria perché classe “terminale”, anche se per tale ordine di scuola non sono previsti esami; oppure ad un titolare di scuola dell’Infanzia che ha totalizzato 150 giorni di assenza. Di conseguenza, i rispettivi supplenti, per continuità didattica, dovranno essere mantenuti in servizio per gli scrutini.
Ai fini del conteggio dei 150/90 gg. di assenza del titolare si devono contare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua)
A nulla rileva se tali periodi non sono coperti dall’assenza del titolare (c.d. rientri formali). La continuità dei 150/90 gg. è infatti interrotta solo dal rientro in classe del titolare (rientro effettivo) prima del 30 aprile.
Pertanto, è necessario precisare il carattere continuativo del periodo di assenza non può essere interrotto, qualora il titolare rientri in servizio (formalmente) durante i periodi di festività scolastica.
Contratto per il supplente che rientra nell’art. 37
Un contratto di proroga con decorrenza dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio (indipendentemente se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o fino al termine delle operazioni di esami cui ha titolo a partecipare il supplente (esami se diversi da quelli di maturità).
Esempio: Ipotizzando che la scuola finisca il 7 giugno e gli scrutini siano fissati il 11 e il 13 giugno, Il contratto, originariamente stipulato fino al 7 giugno dovrà essere prorogato, senza nessuna interruzione, dall’8 giugno fino al 13 giugno (comprensivo di sabato e domenica).
Nota bene: Se poi tale docente insegna in una terza media, il contratto dovrà essere prorogato dall’8 giugno e sempre senza nessuna interruzione fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami (es. 28 giugno).
Contratto per il supplente che non rientra nell’art. 37
Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale.
Per rimanere nell’esempio citato in precedenza: il docente che non rientra nell’art. 37 avrà un contratto solo per il 11 e il 13 giugno (con esclusione dei giorni intermedi) e poi un altro contratto per il periodo di esami a partire dal giorno di insediamento della Commissione e fino all’ultimo giorno d’esami (unico contratto).
Cosa è previsto per gli Esami di Stato di II grado per chi ha contratto fino al termine delle lezioni
Per ciò che riguarda gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR 14187 del 11/07/2007):
  1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
  2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..
Cosa è previsto per gli Esami di Stato II grado per contratto al 30 giugno
Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale.
La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio.
Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.

Articolo 33 : L’ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO. SOLIDARIETA' ALLA COLLEGA ROSA MARIA DALL’ARIA, PALERMO

solidarietà a Rosa Maria Dell’Aria, che deve essere immediatamente reintegrata dal ministro Bussetti nella propria lodevole funzione didattica.
Cancellare immediatamente l’ignobile provvedimento contro la carissima collega Dell’Aria
Rosa Maria in classe subito, accompagnata dalle scuse pubbliche ministeriali
Rosa Maria Dell’Aria, carissima collega dell’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata colpita, come oramai è ben noto, da un odioso e intollerabile provvedimento repressivo – con la sospensione dal lavoro di 15 giorni e interruzione dello stipendio – per aver svolto il suo ruolo didattico, consentendo ai propri studenti di effettuare, senza alcuna censura, una ricerca storica sulle ignobili leggi razziali mussoliniane del 1938, che prevedeva anche alcuni comprensibilissimi richiami al nostro presente. Meno noti, però, sono alcuni passaggi che hanno portato alla sciagurata decisione dell’Ufficio scolastico provinciale palermitano. Il 28 gennaio scorso, sul profilo di Claudio Perconte, che scrive per siti di estrema destra come “Vox” e “Primato nazionale” (sodale di Casa Pound), era comparso un tweet, indirizzato al ministro all’Istruzione Marco Bussetti: "Salvini-Conte-Di Maio? Come il Reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all’Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?". A seguire, il giorno dopo è avvenuta la cosa più grave: la sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni ha raccolto il messaggio intervenendo così su Facebook: "Se è accaduto realmente, andrebbe cacciato con ignominia un prof del  genere e interdetto a vita dell’insegnamento. Già avvisato chi di dovere”. Per inquadrare il personaggio, basterà dire che durante un talk show televisivo, rispondendo ad una domanda sull’ultimo libro letto, la sprovveduta si vantava di averlo letto tre anni prima (Maurizio Crozza ha avanzato l’ipotesi che l’ultima lettura fosse in realtà il libretto di istruzioni del forno a microonde). Al di là del grottesco livello culturale palesato da chi gestisce per la Lega tale ministero, andrebbe verificato se non sia stata proprio lei, “avvisando chi di dovere”, ad aver fatto intervenire l’USP palermitano : e qualora fosse confermata la cosa, sarebbe proprio la analfabeta funzionale Bergonzoni.a dover essere “cacciata con ignominia”. 
Comunque, l’ignobile provvedimento contro Rosa Maria ha assunto dimensioni politiche nazionali eclatanti, inserendosi prepotentemente nello scontro aperto contro le politiche fascistoidi salviniane, facendo dilagare l'indignazione che è forte non solo nella scuola ma a 360 gradi, coinvolgendo anche le forze politiche e in primo luogo quelle sindacali alternative e conflittuali che, durante lo sciopero della scuola venerdi scorso, sia a Roma nella manifestazione nazionale sia nelle altre piazze coinvoltehanno rivolto un severo monito al ministro Bussetti affinché  proceda all’immediato reintegro della carissima Dell’Aria nel suo posto di lavoro dove ha sempre svolto un’attività didattica assai apprezzata da studenti e colleghi e, cancellando del tutto il provvedimento scellerato, accompagni questo atto con pubbliche scuse per l’insopportabile umiliazione che ha inferto alla collega, a cui non va tolto neanche un euro di uno stipendio già misero, come è quello attuale dei/delle docenti ed Ata italiani/e. Nelle piazze del 17 maggio, come oramai nella stragrande maggioranza delle scuole italiane, si è affermato con forza e indignazione il principio che quanto successo a Rosa Maria ci riguarda tutti/e, come cittadini/e prima ancora che come docenti, perché mette in discussione la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento, diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
Per questa ragione torneremo fin da lunedì – e fin quando Bussetti non avrà cancellato totalmente l’odioso atto repressivo - in decine di piazze italiane e in particolare a Roma davanti al MIUR di V.le Trastevere mercoledì prossimo dalle ore 16 per chiedere l’annullamento immediato del provvedimento e per rivendicare la libertà di pensiero, di parola e d'insegnamento. Impedire alla scuola di formare cittadini/e liberi/e e pensanti è l’ulteriore segnale di una deriva autoritaria che ingigantisce le argomentazioni degli studenti di Palermo. Sono invitati a partecipare, oltre al personale della scuola e gli altri sindacati, anche gli studenti, i genitori, i cittadini e le associazioni democratiche che hanno a cuore la scuola pubblica e la libertà di insegnamento.

Mercoledi 22 tutti/e al MIUR – V.le Trastevere – ore 16

domenica 19 maggio 2019

Notevole successo dello sciopero scuola: almeno il 20% di partecipanti nelle principali città, centinaia di scuole chiuse

Migliaia di docenti ed Ata in piazza a Roma, Napoli, Bologna, Palermo, Genova e Padova

Totale solidarietà a Rosa Maria Dell’Aria, che deve essere immediatamente reintegrata dal ministro Bussetti nella propria lodevole funzione didattica
Malgrado la vergognosa ritirata di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda che avevano accettato la “fuffa” propinatagli da Conte, malgrado il boicottaggio dell’informazione mainstream, che ha annunciato la revoca dei Cinque ma non la conferma dello sciopero da parte di Cobas, Anief e Unicobas, la giornata di oggi è stata un notevole successo per il sindacato alternativo e conflittuale e per la scuola pubblica italiana. Dai dati pervenuti finora, risulta che almeno il 20% dei docenti ed Ata ha scioperato nelle principali città, centinaia di scuole sono state completamente chiuse, mentre molte migliaia di lavoratori/trici sono scesi/e in piazza a Roma nella manifestazione nazionale, oltre che a Napoli, Bologna, Palermo, Genova e Padova. 
Tra gli scioperanti, vanno considerati numerosi iscritti/ ai Cinque sindacati che non hanno ottemperato al diktat delle segreterie delle loro organizzazioni e hanno protestato così anche contro la sciagurata decisione della revoca. A Roma, di fronte al Parlamento, P. Montecitorio è stata completamente stipata da docenti ed Ata venuti/e da tutta Italia e al microfono si sono succedute le proteste e le proposte, con oltre una trentina di interventi.
Punto centrale dei vari discorsi l’ostilità assoluta e il ripudio del Disegno di Legge del governo Lega-5Stelle sull’Autonomia differenziata, che intende dare alle regioni la competenza esclusiva in materia di Istruzione (oltre che di Sanità e altre), con una scuola che verrebbe organizzata in base alle disponibilità economiche territoriali, con uno Stato che abdicherebbe alla propria funzione, acuendo il divario economico e sociale tra Nord e Sud, tra regioni ricche e povere, emarginando i più vulnerabili e indifesi. La regionalizzazione hanno sottolineato tutti gli interventi disgregherebbe il carattere unitario nazionale dell’istruzione, oltre che l’unità delle norme contrattuali, creando di fatto 20 scuole diverse, non comunicanti e confliggenti, con un’ulteriore divaricazione socio-economica tra regioni. Molti interventi hanno poi rilanciato gli altri obiettivi dello sciopero: la richiesta di un rinnovo contrattuale che preveda aumenti salariali che recuperino almeno il 20% di reddito perso negli ultimi anni; l'assunzione di tutti/e i precari/e con 36 mesi di servizio; l'aumento degli organici ATA; il NO all'Invalsi come strumento di valutazione delle scuole, dei docenti e degli studenti e il NO ai sorteggi che ridicolizzano l'Esame di Stato.
Infine, massima solidarietà è stata espressa dalla piazza a Maria Rosa Dell’Aria, la carissima collega dell’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, colpita da un odioso e intollerabile provvedimento repressivo con la sospensione dal lavoro di 15 giorni e interruzione dello stipendio per aver svolto il suo ruolo didattico, consentendo ai propri studenti di svolgere, senza alcuna censura, una ricerca storica sulle ignobili leggi razziali mussoliniane del 1938, che prevedeva anche alcuni comprensibilissimi richiami al nostro presente. Le organizzazioni promotrici dello sciopero e della manifestazione, insieme a tutti i presenti in piazza, hanno rivolto un severo monito al ministro Bussetti affinché fin da lunedì prossimo proceda al reintegro di Maria Rosa nel suo posto di lavoro dove ha sempre svolto un’attività didattica assai apprezzata da studenti e colleghi, e accompagni questo atto con pubbliche scuse per l’insopportabile umiliazione che ha inferto alla collega, a cui non va tolto neanche un euro di uno stipendio già misero, come è quello attuale dei/delle docenti ed Ata italiani/e..

martedì 14 maggio 2019

LA SECCESSIONE DEI RICCHI & INVALSI

Come ogni primavera, tornano i test Invalsi nelle scuole italiane. In aprile le prove computerizzate in terza media, da ieri le scuole primarie e secondarie di secondo grado. Si rinnova così la «misurazione oggettiva» delle fantomatiche competenze di base, facendo il punto sulle differenze e sulle disuguaglianze tra i nostri studenti: da Nord a Sud, femmine e maschi, centri e periferie, licei e professionali, autoctoni e immigrati. Un’Italia divisa e diseguale, direbbe Massimo Villone. Non solo nei fatti, ma che si appresta a diventarlo per legge, se il progetto di autonomia differenziata andrà in porto. È proprio la scuola uno dei nodi cruciali della questione. Nodo attorno al quale si attorcigliano non solo interessi economici (Gianfranco Viesti, Robin Hood al contrario, Eticaeconomia) ma anche politici e culturali. Non a caso, storia e lingua, da declinarsi a livello locale e strettamente territoriale, sono i due capisaldi attorno a cui la politica scolastica regionale prima trentina – con i governi autonomisti di centro sinistra – e poi veneto-leghista ha mosso i suoi primi passi, prevedendo corsi di formazione ad hoc per gli insegnanti o percorsi didattici specifici, quando non in dialetto, per gli studenti.
I lavoratori della scuola assistono disorientati alle ultime vicende sindacali. Dall’iniziale mobilitazione unitaria che avrebbe dovuto concludersi con uno sciopero e una manifestazione il 17 Maggio – dal grande valore simbolico – alla recente firma dell’intesa tra sindacati confederali e governo, che (formalmente) sospende lo sciopero, interrompendo bruscamente – e senza alcuna concreta garanzia – un percorso faticosamente intrapreso. A nulla è valsa la dichiarazione di dissenso e la richiesta di annullamento di quell’accordo, scritta da un nutrito gruppo di associazioni impegnate su tutto il territorio nazionale contro il progetto di autonomia differenziata. Quell’intesa resta, del tutto inattesa, frutto di una scelta dirigenziale priva di reale mandato condiviso con la base dei lavoratori. Scelta preoccupante e difficilmente comprensibile dagli insegnanti, sia del Nord che del Sud, ai quali non possono bastare vaghe rassicurazioni pre-elettorali, non tanto su stipendi e graduatorie, quanto su un tema delicato come la regionalizzazione della scuola. Anche il comunicato interno della Cgil (del 2 maggio 2019) che menziona un «federalismo cooperativo e solidale» sembra preoccupare, nonostante il successivo chiarimento pubblico (4 maggio 2019). Ribadire che un federalismo «buono» esista e che la definizione di quei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) previsti dalla riforma del titolo V della nostra Carta costituzionale assicurerebbe una cornice normativa unitaria ad esso funzionale, appare una scelta azzardata e pericolosa. Tanto più nella situazione politica attuale, con governo a trazione leghista e con una prospettiva di ulteriore crescita di consensi da parte della Lega, anche nei territori meridionali.
Questo, almeno per due ragioni. La prima, di tipo culturale, è che non possiamo accettare in alcun modo di pensare alla scuola come ad un «servizio da erogare», alla stregua di luce e gas, e agli studenti come «unità di costo standard». Questo modo di pensare e di parlare, che abbiamo introiettato in maniera scellerata, va riconosciuto e raddrizzato, con la lingua inattuale dei diritti e dei beni primari. La seconda ragione, di tipo strategico e politico, è basata sull’esperienza disastrosa di un settore analogo, quello della sanità, in cui la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea, analogo dei Lep), avvenuta solo nel 2017, dopo 10 anni di attesa, non ha assicurato affatto maggiore efficienza per tutti. Al contrario, ha «depotenziato la funzione statale del Ministero della Salute» (F. Angelini, Autonomia differenziata e tutela della salute, Eticaeconomia), alimentando «al di là dei limiti coerenti col principio di uguaglianza» le differenze tra i cittadini nell’accesso al diritto primario della salute.
La scuola non può in nessun modo imboccare la via del federalismo. Non è questo il tempo di indugiare o di aprire spiragli lessicali con un governo le cui posizioni e le cui scelte sono irricevibili: dalla legittima difesa alla sicurezza, dalle telecamere in classe ai grembiulini rimpianti. E se l’unità sindacale deve essere un valore fondamentale, a tutela dei diritti dei lavoratori, è quanto mai necessario chiedersi in nome o a scapito di cosa quell’unità va perseguita. È tempo di risposte secche, come nei test Invalsi. Di scelte nette e precisi rifiuti: posizioni chiare attorno a cui riaccendere la partecipazione dei lavoratori di fronte ad un progetto non emendabile e non negoziabile. L’autonomia differenziata o il federalismo dell’istruzione si respingono d’un pezzo, non li si può rifinire né tanto meno co-gestire.       
da ilmanifesto.it di Rossella Latempa


PERSONALE A.T.A.,GLI INVISIBILI DELLA SCUOLA
Ci sono solo tre righe che riguardano in modo specifico gli ATA nell’accordo firmato dai sindacati e dal governo il 24 aprile 2019: “Occorrerà altresì valorizzare il personale ATA che, già di ruolo, aspiri a progredire nella carriera attraverso l’attuazione degli istituti contrattuali vigenti, ivi inclusi gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA”

Nella parte relativa alla stabilizzazione dei precari si fa sempre riferimento al personale docente con almeno 36 mesi di servizio: “Il Governo garantirà con cadenza regolare l’indizione dei concorsi per il personale docente” “Il Governo… individuerà… modalità per agevolare l’immissione in ruolo del personale docente che abbia una pregressa esperienza di servizio pari ad almeno 36 mesi”.

E il rinnovo del Contratto? Il governo si limita ad un generico impegno “per reperire risorse in occasione della legge di bilancio 2020": promessa ridicola, non suffragata né da cifre né da dati credibili, ancor più risibile se si tiene conto che negli ultimi anni docenti ed Ata hanno perso oltre il 20% di salario reale.

Clamorosa è l'accettazione da parte dei Cinque delle promesse sulla regionalizzazione della scuola: l’accordo non prevede l’esclusione dell’istruzione dalla proposta di legge sull’autonomia differenziata, ma solo un impegno generico a garantire l’unitarietà dell’istruzione, in pratica alcune regole comuni generali e poi differenze significative su tutto il resto.

Insomma, fumo al 100%: niente sulla carenza degli organici, niente sui sovraccarichi di lavoro, sugli stipendi da fame, sugli orari e sulle mansioni, sull’esclusione della pubblica istruzione dal disegno di legge di autonoma differenziata.

Di fronte all’inaccettabile genericità degli “impegni” del Governo
SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA IL 17 MAGGIO
e invitano a scioperare
CONTRO:
  • il progetto di “regionalizzare” la scuola (Autonomia differenziata);
PER:
  • un contratto con aumenti salariali che recuperino almeno il 20% di salario reale perso nell’ultimo decennio;
  • l'assunzione stabile di tutti/e i precari ATA;
  • l’aumento degli organici ATA;

il 17 MAGGIO 2019
facciamo sentire le nostre voci alla
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA
A Montecitorio,  al Parlamento, a partire dalle ORE 10.00
ORE 8.15 ALLA STAZIONE FS DI TERNI

(per informazioni/prenotazioni contattare quanto prima il recapito telefonico 328 6536553)
Scuola, via dei Pilas