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lunedì 23 dicembre 2019

I COBAS a sostegno degli Assistenti amministrativi e di tutti gli ATA

Come COBAS sosteniamo la battaglia degli Assistenti amministrativi e di tutto il personale ATA per gli obiettivi indicati nella lettera in cui oltre 700 amministrative/i sarde/i chiedono “interventi urgenti sulle segreterie scolastiche”. Nell'ultimo documento pubblicato online (http://www.giornale.cobas-scuola.it/le-nostre-rivendicazioni/) indichiamo, per tutto il personale ATA, una serie di obiettivi simili e ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera citata:
·       L’aumento stabile di organico per tutti i profili professionali ATA, proporzionale non solo al numero degli alunni e al numero dei disabili, ma anche al numero dei plessi di cui si compone un istituto e alla tipologia di scuola (a parità di alunni, non si può pensare di avere lo stesso personale in una scuola con 15 plessi ed una con 3; altrettanto per una scuola per l’infanzia e per un superiore), nonché in considerazione di quanti hanno le mansioni ridotte e i permessi della L. 104;
·       Il superamento della distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, perché i posti in organico di fatto sono necessari per il funzionamento minimo delle scuole, con l’assunzione immediata in ruolo su tutti i posti disponibili in organico di fatto e di diritto;
·       Due unità di Assistente Tecnico in ogni scuola per il supporto all’uso delle tecnologie informatiche per gli alunni, per gli insegnanti e per le segreterie.
·       L’estensione della figura di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo per garantire il funzionamento dei circa 20.000 laboratori di queste scuole, costrette a ricorrere a ditte esterne o a collaborazioni plurime con costi aggiuntivi che gravano sul funzionamento.
·       La definizione di tabelle nazionali per l’organico degli Assistenti tecnici, al pari degli altri profili: siamo contrari all’accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto.
·       un organico ATA adeguato alle esigenze reali di ogni Scuola, con contestuale salvaguardia dei posti di tutti i lavoratori delle imprese di pulizia esterne;
·       una formazione qualificata continua di tutto il personale ATA, a carico del MIUR;
·       l’adeguamento stipendiale per tutti i profili ATA;
·       il diritto ai buoni pasto a tutto il personale ATA deve essere riconosciuto, in considerazione della gravosità dei turni e dell’erosione stipendiale determinata dall’effettuazione della pausa pranzo a proprio carico;
·       il riconoscimento a tutto il personale ATA delle 35 ore settimanali di lavoro ordinario indipendentemente dal tipo di organizzazione delle scuole e dalla contrattazione d’istituto, In considerazione della complessità che si è determinata nel tempo in tutte le scuole;
·       l’istituzione del collegio ATA con potere deliberante come il collegio docenti;
·       lo spostamento delle pratiche seriali dalle scuole (segreterie) presso altri centri ministeriali, poiché queste funzioni improprie non hanno una diretta connessione con l’attuazione del piano dell’offerta formativa: la costituzione di reti di scuole per lo svolgimento di queste pratiche implica soltanto un ulteriore carico di lavoro gratuito per il personale.
Auspichiamo una soluzione del problema delle sostituzioni del personale assente, che già la normativa attuale rende possibile, con determina che grava sui Capi d'Istituto, fin dal primo giorno di assenza, ma per il solo personale collaboratore scolastico. Noi sosteniamo invece che tutto il personale ATA debba poter essere sostituito fin dal primo giorno di assenza qualora ciò determini una riduzione dell'offerta formativa. Data la situazione degli organici, l’assenza di ogni figura ATA determina nei fatti quella riduzione dell'offerta formativa che rende necessaria la sostituzione fin dal primo giorno. Sosteniamo e sosterremo le rivendicazioni del personale ATA con gli strumenti sindacali a disposizione, a cominciare dallo sciopero bianco annunciato nella lettera dei 700 colleghi AA e DSGA.

domenica 15 dicembre 2019

RIDUZIONE ORA DI LEZIONE


RIDUZIONE ORA DI LEZIONE

1. Per motivi estranei alla didattica
La materia è sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche dall’art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 (assorbito nel CCNL 2016/18.
In particolare la CM 243/79 ha previsto che “nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione".
Tale riduzione è sempre stata possibile con l’autorizzazione del Provveditore agli Studi al quale il singolo Capo d’Istituto doveva inviare formale richiesta.
Successivamente, la CM 192/80 ha esteso la possibilità di ridurre l'orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione e non solo per le prime e le ultime, in presenza di "particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate".

In data 27 settembre 1997 è stato raggiunto un Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL 1995, trasmesso con la CM n. 620 del 3/10/97, il quale, nel rinnovare la validità delle circolari richiamate nell'accordo stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l'autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato dalle scuole esclusivamente "per opportuna conoscenza".
In pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:
- il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), e nel caso in questione tiene conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.
- il collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l’aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se sia necessaria qualche modifica.
- il Consiglio di circolo o d’istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8 Ccnl 2007).
- al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell’Organo collegiale (vedi Dirigenza).
In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie.

Taluni “neodirigenti” però vaneggiano che i “nuovi poteri” dell’autonomia e della dirigenza gli consentirebbero di “tralasciare” le disposizioni relative alla materia in oggetto ed interpretano che comunque le ore debbano essere recuperate.
Alcuni poi cercano di motivare tale assunto sull’equivoco di cosa debba considerarsi “sperimentazione autonoma” prevista dall’art. 3, comma 5 del Regolamento dei curricoli dell’autonomia (D.I. 234/2000) il quale afferma che: “l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale … nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”.
Questo argomento è facilmente “smontabile” per due ordini di motivi:
- il regolamento dei curricoli parla di “sperimentazioni” con le quali non può certamente confondersi la riduzione per motivi estranei alla didattica.
- tali curricoli non possono incidere su una materia che è regolata dalla disciplina contrattuale.

Comunque se qualche dirigente dovesse perseverare con questa interpretazione, i docenti che ricevessero un ordine di servizio, che prevedesse il recupero, dovranno opporre formale Rimostranza (vedi) documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed eventualmente attivare il contenzioso giurisdizionale contattando la sede Cobas più vicina. Su quest’argomento già diversi Giudici ci hanno dato ragione.

2) Per altre ragioni
In questo caso "qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007).
Il Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica, certamente non può destinare la frazione residua – magari su pressione del dirigente - per risparmiare sulle supplenze.

5 QUANDO SI PUÒ RESTARE IN SERVIZIO OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ?


5     QUANDO SI PUÒ RESTARE IN SERVIZIO OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ?
Il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il personale che, pur avendo compiuto i 67 anni di età (pensione di vecchiaia) entro il 31 agosto 2019, deve raggiungere il minimo contributivo di 20 anni.
Così scrive il Miur nella succitata nota:
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
In tal caso, il trattenimento in servizio non potrà protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, può richiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti d’età:
  1. il personale impegnato in progetti didattici internazionali e innovativi, svolti in lingua straniera;
  2. il personale che deve raggiungere il minimo contributivo (20 anni)

ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE, QUANDO POSSO IGNORARLO?


ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE, QUANDO POSSO IGNORARLO?

di Avv. Marco Barone
Un dipendente ATA subiva la sanzione disciplinare della censura per non aver ottemperato un ordine di servizio. Interviene, sul punto, la Cassazione, che con Sent., (ud. 25-09-2018) 30-11-2018, n. 31086, afferma dei principi di diritto importanti.

La normativa

a) in base a costanti indirizzi della giurisprudenza, la facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito – secondo la suddetta norma, il cui testo è replicato nell’art. 89 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005( norma recepita nel successivo contratto all’articolo 92 per gli ATA) – è così disciplinato: “se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo” (Cons. Stato, Sez. 5, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6208);
b) la “palese” illegittimità dell’ordine corrisponde ad una vera e propria (oggettiva) illegittimità dell’ordine stesso che – anche se non riguardi il compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo (come tale da non eseguire) – comunque deve essere affetto da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., devono essere rispettati dalla PA nell’emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (quali sono quelli di cui si discute nel presente giudizio).
L’articolo 17 del DPR del 1957:
L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine e’ rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.
L’articolo 17 è quello che trova direttamente applicazione per il personale docente e non prevede la possibilità in caso di reiterazione dell’ordine, della mancata esecuzione in caso di illecito amministrativo. Cosa che invece è contemplata per il personale ATA.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici

In questa cornice il riferimento alla soggettiva percezione da parte del destinatario dell’ordine non elide la necessità di una illegittimità “palese”, ma è finalizzata a fare sì che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado, collaborino alla legalità dell’agire della PA in cui prestano servizio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 Cost., comma 2, in base al quale: “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”.
Non a caso anche il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) all’art. 9, comma 2, stabilisce che “la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità” e all’art. 12, comma 1, prevede che: “nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche”.
Certamente tale Codice (….) è espressione dei profondi mutamenti normativi che si sono registrati nel tempo in materia di rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, con la principale finalità di aumentare l’efficienza e la correttezza dell’azione della PA (in materia di interpretazione evolutiva: Cass. 13 aprile 2016, n. 7313; Cass. 30 dicembre 2011, n 30722; sul codice di comportamento citato, tra le tante: Cass. 14 febbraio 2018, n. 3622).
Ne risulta confermato che non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, visto che il dovere di obbedienza incontra un limite nell’obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto (Corte dei Conti Sicilia, sentenza 27 marzo 2014, n. 117).
Ma è evidente che si deve trattare di un’obiezione ragionevole che si basi su una reale illegittimità dell’ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell’ordine medesimo, ma nel suo ruolo di “sentinella” e di collaboratore ad assicurare la legalità dell’Amministrazione, che gli deriva dall’art. 54 Cost., comma 2 e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali e soggettive.
E’ in quest’ottica che la normativa di legge e contrattuale stabilisce che l’esercizio della facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, richiede, oltre alla palese illegittimità dell’ordine, anche che il dipendente non si limiti ad un mero rifiuto, ma concreti le sue motivate obiezioni, indicando le ragioni con dichiarazioni indirizzate a colui dal quale proviene l’ordine (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3802).
Peraltro, la sussistenza in concreto dei suddetti elementi deve essere accertata dal giudice del merito e, nella specie, la Corte d’appello ha escluso motivatamente la sussistenza della “palese” illegittimità dell’ordine, ritenendo che il Dirigente scolastico non abbia violato le prerogative degli organi collegiali in materia di determinazione del calendario di ricevimento settimanale dei genitori, visto che non era stata emanata alcuna delibera collegiale sul punto, donde la non configurabilità del dedotto vizio di “incompetenza”.

Il dovere di obbedienza incontra un limite nell’obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare i seguenti principi di diritto:
1) “la norma – prevista dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 17 e dalla contrattazione collettiva di vari Comparti – che attribuisce al dipendente pubblico la facoltà di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito“se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo” deve essere interpretata nel senso che la “palese” illegittimità dell’ordine corrisponde ad una vera e propria (oggettiva) illegittimità dello stesso che – anche se non riguardi il compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo (come tale da non eseguire) – comunque deve derivare da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., devono essere rispettati dalla PA nell’emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (quali sono quelli di cui si discute). In questa cornice il riferimento alla soggettiva percezione da parte del destinatario dell’ordine non elide la necessità di una illegittimità “palese”, ma è finalizzato a fare sì che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado, collaborino alla legalità dell’agire della PA in cui prestano servizio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 54 Cost., comma 2, in base al quale: “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. Nello stessa ottica va inteso il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) – utilizzabile in chiave di interpretazione evolutiva – secondo cui: “la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità” (art. 9, comma 2), ma “nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche” (art. 12, comma 1);
2) come si desume dalla norma – prevista dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 17 e dalla contrattazione collettiva di vari Comparti – che attribuisce al dipendente pubblico la facoltà di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, visto che il dovere di obbedienza incontra un limite nell’obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto. Peraltro, deve trattarsi di un’obiezione ragionevole che si basi su una reale e oggettiva illegittimità dell’ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell’ordine medesimo, ma nel suo ruolo di “sentinella” e di collaboratore ad assicurare la legalità dell’Amministrazione, che gli deriva dall’art. 54 Cost., art. 17 e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali”.
Da ricordare che la Cassazione che sentenza n. 9736 del 19/4/2018 ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire ordine di servizio se reiterato:
“Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/01.”

VERBALI COLLEGIO DOCENTI – NON BASTA LA SEMPLICE ESPOSIZIONE IN SALA DOCENTI.


3-    VERBALI COLLEGIO DOCENTI – NON BASTA LA SEMPLICE ESPOSIZIONE IN SALA DOCENTI.

Comunicato sindacale Cobas Scuola Castrovillari
Oggetto: verbali collegio docenti – non basta la semplice esposizione in sala docenti.
La Commissione per l’accesso documenti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, accoglie il ricorso nei confronti del dirigente scolastico pro-tempore dell’IPSEOA di Castrovillari-CS.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi alla quale si può proporre ricorso, gratuitamente, in alternativa al Tar, avverso il diniego e/o il mancato accesso agli atti disposto da un’amministrazione pubblica.
Nel merito, il prof, Leonardo Genovese docente in servizio c/o l’IPSEOA di Castrovillari, nonché RSU d’istituto Cobas scuola, presentava formale richiesta al dirigente scolastico al fine di ottenere copia del verbale del collegio docenti. Trascorso un sufficiente lasso di tempo, avverso la condotta inerte dell’amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, si adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi c/o la presidenza del consiglio dei ministri in Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art 25 della legge 241 del 1990. 
Nel ricorso presentato si richiamava  una sentenza del consiglio di stato del 6 maggio 2013 n.2423 la quale specificava che “l’interesse è in re ipsa, inerendo alla funzione di componente del collegio dei docenti, che giustifica l’esigenza di conservare e poter disporre della documentazione dell’attività svolta. Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale” (cfr. Cons. Stato, vi, 9 giugno 2005, n. 3042);
Di contro, il dirigente scolastico, nelle sue determinazioni verso la commissione accesso-presidenza del consiglio dei ministri, aveva sostenuto” che la richiesta del prof. Genovese Leonardo fosse stata superata dalla formale pubblicazione del verbale stesso.
La Commissione, invece, accoglieva il ricorso presentato dal prof. Genovese – Cobas scuola Castrovillari, e per l’effetto invitava l’amministrazione resistente a” riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte; specificava in termini di diritto. Che il professore ricorrente, quale componente dell’organo collegiale, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai verbali delle sedute del collegio stesso al fine di poter conservare e poter disporre della documentazione dell’attività svolta (cons. stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042). 
Successivamente il dirigente scolastico consegnava i verbali legittimamente richiesti al prof. Leonardo Genovese.
Sorprende, ma mica tanto, che ancora oggi nell’anno 2019, nonostante si viva in un regime di trasparenza amministrativa, per ottenere una semplice copia di un verbale del collegio docenti bisogna adire la commissione della presidenza del consiglio dei ministri, oppure ancor peggio ricorrere al tar con evidente, notevole spesa di denaro da sostenere a cura dell’interessato.
Il sindacato Cobas scuola Castrovillari che ha patrocinato tutto il contenzioso, non può che esprimere soddisfazione per tale decisione al riconoscimento di un diritto sempre più contrastato,
Castrovillari, 04/04/2019                                                                            f.to Prof. Leonardo Genovese
                                                                              Responsabile Cobas Scuola Castrovillari

ATA: COSA FARE SE VENGONO NEGATE LE FERIE


 ATA: COSA FARE SE VENGONO NEGATE LE FERIE


Le norme di riferimento sono quelle che seguono, se negate, va richiesta motivazione per iscritto, pur essendo un diritto dei lavoratori spetta "al datore di lavoro" la concessione. Se si iscrivono ai cobas chiedete incontro con ds per cercare una mediazione sul punto.
comma 8. ccnl scuola articolo 13  Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
comma 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto
comma 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Così l'ARAN

SCU_093_Orientamenti Applicativi


In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.

GRADUATORIE DI ISTITUTO: I TITOLI NECESSARI E QUELLI UTILI PER MIGLIORARE LA POSIZIONE



 Nella prossima primavera 2020 (probabilmente nel periodo aprile-maggio)  si aggiorneranno le graduatorie d’ istituto di seconda e di terza fascia e già stanno arrivando alla nostra redazione molti quesiti di docenti supplenti inseriti in graduatoria di istituto e che vorrebbero migliorare la loro posizione in graduatoria, avendo conseguito nuovi titoli da aggiungere al punteggio maturato in questi anni con il servizio d’ insegnamento.
In premessa dobbiamo precisare che tutti i docenti, compresi gli ITP,  in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento (laurea o diploma), che vorranno inserirsi nella graduatoria di terza fascia di istituto per la prima volta devono conseguire necessariamente 24 CFU.
Ora passiamo ai titoli da conseguire e ai punteggi ad essi collegati per migliorare la posizione in graduatoria.
I master annuali di primo livello (1500 ore 60 CFU) valgono 3 punti, i corsi di perfezionamento annuali (1500 ore 60 CFU) valgono anch’essi 3 punti.
I corsi EIPASS valgono punti 1, i corsi Lim di 100 ore,  di 150 e di 200 ore rispettivamente sono valutati punti 0,50 , punti 0,75 e punti 1. I corsi Tablet di 100 ore, 150 ore , 200 ore sono valutati rispettivamente punti 0,50, 0,75 e punti , i PEKIT punti 1. Per le certificazioni informatiche si possono totalizzare al massimo 2 punti.
Passiamo infine alle certificazioni linguistiche.
Il livello B2 vale 3 punti per la seconda fascia e 1 punto per la terza, il livello C1 4 punti per la seconda e 2 punti per la terza fascia, livello C2 6 punti per la seconda fascia e 3 punti per la terza fascia.
Infine, é appena il caso di ricordare ai nostri lettori che la valutazione dei titoli potrebbero subire delle modifiche per l’aggiornamento previsto per la prossima primavera.
Graduatorie di istituto 2020/23: le nostre FAQ per chiarire qualche dubbio
Di  Libero Tassella Tecnica della Scuola
Nella primavera prossima si dovranno aggiornare le graduatorie di istituto per il triennio 2020/23.
Alle molte domande che ci arrivano dai lettori rispondiamo in queste FAQ
1) Per quando é previsto il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’ istituto di seconda e terza fascia?
Non è stato definito ancora, ma si ritiene da più parti che il prossimo aggiornamento/ inserimento possa aver luogo nella primavera del 2020 (periodo aprile/maggio).
2) Posso cambiare provincia o sono vincolato alla provincia in cui sono ora inserito?
Puoi cambiare provincia, non c’è nessun vincolo che ti obbliga a restare nella provincia dove sei inserito, ma se cambi, dovrai rimane nella nuova provincia per tre anni cioè fino al 2023.
3) Nell’aggiornamento devo dichiarare di nuovo i titoli già dichiarati?
No. Non devi ridichiarare i titoli culturali o di servizio già dichiarati ma soltanto i nuovi titoli acquisiti entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/inserimento.
4) Come devo produrre domanda di aggiornamento/ inserimento?
Dovrai inviare la domanda di aggiornamento/ inserimento On Line tramite il portale POLIS.
5) Devo ancora scegliere le 20 scuole per le supplenze con il Mod. B?
Sì. Devi scegliere le 20 scuole ma solo per le supplenze brevi e temporanee che saranno ancora gestite dalle singole scuole.
6) E per le supplenze di durata annuale al 30 giugno o al 31 agosto?
Per le nomine annuali non devi scegliere le scuole, perché le graduatorie saranno trasformate in provinciali e saranno gestite dall’ AT di competenza, quindi sceglierai la provincia, la stessa delle 20 scuole.
7) Quando sarà pubblicato il calendario per le nomine annuali?
Almeno 20 giorni prima delle nomine sul sito istituzionale dell’ AT provinciale unitamente al nome della scuola polo dove avverranno le convocazioni.
8) Dove mi devo recare per la convocazione?
Presso la Scuola polo dove riceverai la nomina annuale.
9) La tabella di valutazione resterà la stessa dell’altro aggiornamento?
No, la tabella è in revisione e il Miur sta valutando se cambiare o meno alcuni punteggi.Di  Libero Tassella Tecnica della Scuola

giovedì 5 dicembre 2019

SUL DECRETO COSIDDETTO “SALVA PRECARI”

Le commissioni riunite della camera in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, hanno apportato numerose modifiche al testo, alcune che hanno anche recepito quanto proposto da noi e da altre OOSS, altre che non ci trovano assolutamente d'accordo.



Riteniamo positive le seguenti proposte:

l'ampliamento previsto per il raggiungimento delle 3 annualità che comprenderà anche l'anno scolastico in corso e prevede come anno iniziale il 2008/2009 (Art 1 comma 5a);

il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso straordinario per la propria classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio prestati solo su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione (Art. 1 comma 5b);

la possibilitàdi partecipare con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari di ogni ordine e grado) degli specializzandi del IV ciclo del TFA sostegno (Art. 1 comma 18 ter);

l'immissione in ruolo giuridica a partire dall'anno scolastico 2019/2020 sui posti resi vacanti e disponibili per i pensionamenti attuati in disposizione della quota 100 e che non sono stati effettuati prima dell'inizio dell'anno scolastico per la tardività dei riconoscimenti del diritto a pensione (Art. 1 comma 18 quater);

la proroga al 2022/23 della possibilità di potersi iscrivere nelle graduatorie di istituto oltre ovviamente alla possibilità di aggiornare il punteggio per chi è già presente nelle graduatorie.

l'istituzione di graduatorie provinciali per la copertura delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, nonché graduatorie provinciali specifiche per il sostegno. I docenti presenti in queste graduatorie, ai fini della copertura delle supplenze brevi e temporanee potranno scegliere 20 scuole della medesima provincia di inserimento (Art 1 quater comma 1b e comma 2).

Su quest'ultimo punto vogliamo esprimere la soddisfazione che sia stata raccolta una nostra proposta che in alcune province era già stata di fatto recepita dagli USP attraverso convocazioni unificate per le assegnazioni degli incarichi da Graduatorie di istituto. La possibilità di scegliere su tutte le scuole della provincia dovrebbe mettere fine al solito balletto di insegnanti di inizio anno.



Gli aspetti negativi

Le graduatorie provinciali potrebbero rappresentare una reale discontinuità con gli ultimi 12 anni di misure su precarie e precari solo se, posizionate in coda alle GAE, divenissero le nuove graduatorie permanenti da cui assumere sul 50% dei posti disponibili. Questa prospettiva viene invece drasticamente respinta dalla legge in via di approvazione visto che all'art. 1 comma 16 viene inserita la clausola che “il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato”. Siamo alla solita farsa del diritto al lavoro a tempo determinato ma disconoscendo il diritto all'assunzione a chi ha abilitazione e servizio. Tra pochi anni si sarà costretti a emanare un ennesimo decreto cosiddetto “salvaprecari” in una logica perversa di sanatoria tardiva.

Il limitato numero dei posti messi a concorso (24.000) esclude a priori il passaggio in ruolo di molti docenti precari: anche questo è assolutamente inaccettabile. 

La graduatoria di III fascia dovrebbe essere permanente e non limitata all'anno scolastico 2022/2023: chiudere le graduatorie rappresenterebbe di fatto l'apertura della “chiamata diretta” sulle supplenze, un ritorno alla scuola degli anni '60.

Il possesso dei 24 CFU come requisito necessario per le nuove iscrizioni alla terza fascia delle Graduatorie di istituto (Art. 1 quater comma 4) rappresenta, a nostro avviso, un’ulteriore istituzionalizzazione di un requisito dal discutibile valore formativo. Il poco tempo a disposizione per il suo conseguimento e la diversa organizzazione dei singoli atenei sul territorio nazionale favorirà i profitti di università private e telematiche.

La selettività del concorso straordinario e i limiti posti per entrambe le procedure (la possibilità di concorrere per una sola classe di concorso o per il sostegno - per quanto riguarda il concorso straordinario- e per una sola classe di concorso e il sostegno per ogni ordine di scuola -per quanto riguarda il concorso ordinario) sono assolutamente inaccettabili. È inammissibile valutare docenti con anni ed anni di servizio, e valutarli con criteri puramente nozionistici (quiz a crocette stile INVALSI) ed escluderli solo per la velocità informatica di risposta.

Ogni candidato deve avere la possibilità di partecipare per tutti i posti per cui possiede i requisiti richiesti (titoli o anni di servizio). Le scelte che i candidati sono costretti a fare, infatti, non solo limitano ingiustamente le proprie possibilità, ma rischiano di reiterare l’impossibilità di coprire tutti i posti disponibili per alcune classi di concorso.

Infine la soluzione che viene sbandierata come favorevole alla situazione delle/dei diplomate/i magistrali (il mantenimento in servizio per l'anno scolastico) contiene una misura gravissima: la non valutazione dell'anno scolastico in corso ai fini della carriera. Ciò è ancora più grave quando in gran parte d'Italia a tutt'oggi moltissime cattedre dell'infanzia e della primaria sono ancora scoperte (Art 1 quinquies). E il mantenimento in servizio per l’anno scolastico in corso è una misura parziale poiché per le/i diplomate/i magistrali non è prevista nessuna proposta risolutiva.



Chiudiamo con alcune informazioni tecniche utili alle/ai docenti con 3 anni di servizio:

se i 3 anni sono stati prestati in scuole statali si concorre a pieno titolo;

se i 3 anni sono stati prestati in scuole paritarie o in modo misto si concorre esclusivamente per l'abilitazione e le prove saranno differenziate;

se i 3 anni sono stati prestati in un ruolo di appartenenza si potrà concorrere per altra classe di concorso di cui si è in possesso del titolo di accesso.



Per tutti gli aspetti negativi sopracitati riteniamo improprio il nome Salvaprecari del Decreto, poiché non salva tutte/i le/i precarie/i, ma solo poche/i elette/i, continuando ad umiliare ed a condannare molte/i di loro ad ulteriori anni di precariato.

In cooperazione con i precari e le precarie della scuola supportiamo e supporteremo ogni forma di mobilitazione e di protesta volta a tutelare il loro diritto alla stabilizzazione.

2 DICEMBRE 2019

COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA