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lunedì 20 aprile 2020

I COBAS E IL “DECRETO SCUOLA” 8.4.2020 n. 22



 NO AI PIENI POTERI ALLA MINISTRA (o ai suoi suggeritori) E ALL’IMPOSIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA!
 AL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI DOCENTI E ATA PER MANTENERE VIVA LA SCUOLA PUBBLICA COME PRESIDIO DI CIVILTÀ E DI CULTURA ANCHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS!
Nelle scuole italiane, come è stato riconosciuto da tutti, docenti e ATA hanno sinora garantito, nonostante l’emergenza, che non fosse interrotto il rapporto con gli studenti. In particolare, i docenti, con il loro lavoro volontario, sono riusciti a condividere con gli allievi ansie e paure e hanno mantenuto in vita, per quanto possibile, il percorso didattico-educativo. Il decreto legge sulla scuola, invece, di accompagnare questo percorso, rischia di mettere la parola fine al clima positivo che si è determinato nella maggior parte delle scuole.
Innanzitutto, il decreto legge per larghi aspetti conferisce, seppur con dei paletti, alle ordinanze ministeriali il potere di derogare tutta una serie di leggi, dando di fatto “forza di legge” ad un atto amministrativo e, quindi, poteri speciali alla Ministra dell’istruzione. Vengono bypassati sia lo stesso CdM (seppur in parte), sia il Parlamento, ma non c’era alcuna ragione di ulteriore straordinaria urgenza per creare di fatto una nuova fonte del diritto. È una tecnica già usata per DL e DPCM, che rischia di diventare strutturale anche dopo la fase dell’emergenza, con un’ulteriore concentrazione personale del potere politico.
Nel merito, che senso ha imporre la didattica a distanza quando nello stesso tempo si afferma pubblicamente che essa sta già funzionando positivamente? È un oltraggio allo straordinario senso di responsabilità dimostrato dai/lle docenti. Non solo: come si configura in concreto tale obbligo se un terzo delle famiglie italiane non ha computer o connessione, addirittura il 42% al Sud? E che significa l’obbligo nelle scuole in carcere, dove i docenti non hanno avuto fin qui alcuna possibilità di raggiungere i propri studenti, tanto che il Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ha dovuto scrivere una lunga Lettera ai Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Giustizia, per invitarli al rispetto del diritto all’istruzione in carcere? E che dire di una Ministra che, mentre chiede nell’emergenza a mezza Italia di attrezzarsi telematicamente in una settimana, non è poi in grado di garantire la digitalizzazione dell’aggiornamento delle graduatorie, benché essa fosse già prevista e non dettata dall’emergenza? È paradossale anche che, mentre il governo si affanna per dotare di potere d’acquisto chi è costretto a restare a casa, molti precari della scuola non ricevano da mesi lo stipendio, cosa particolarmente grave in una situazione di impoverimento generale di tante famiglie.
L’imposizione della didattica a distanza ha una sola motivazione: spingere perché diventi non uno strumento da usare solo nella fase emergenziale, ma qualcosa di strutturale, come se potesse sostituire la didattica in presenza, l’unica che può garantire la relazione interpersonale indispensabile per la crescita sia umana che cognitiva degli studenti. A tal proposito, sono preoccupanti le dichiarazioni sulla continuazione della didattica a distanza nella fase iniziale del prossimo anno scolastico.
Invece, bisogna ridefinire subito i criteri di formazione delle classi, di tutte le classi, non solo di quelle pollaio. Va ridotto drasticamente il numero degli alunni per classe per garantire la salute di tutta la comunità scolastica, nonché dignità al lavoro docente e qualità didattica ai nostri studenti.
Per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico è, quindi, necessario prevedere l’immissione in ruolo con concorsi per soli titoli e/o usando GaE e GM, di tutti i docenti precari che hanno maturato almeno tre anni di lavoro con concorsi per soli titoli e di tutto il personale ATA già occupato per almeno 24 mesi. È di tutta evidenza che non sarà possibile esaurire tutti i passaggi del concorso straordinario, né tantomeno di quello ordinario prima di settembre: il Decreto invece, confermando questa strada, di fatto determinerà il caos nella fase di avvio del prossimo anno.
Dal punto di vista didattico, se la scelta (e non poteva non essere così) è quella di ammettere tutti gli alunni alla classe successiva o agli Esami e modificarne la conduzione, l’organizzazione del lavoro deve essere conseguente. Non vanno, quindi, inventati sistemi di valutazione a distanza ridicoli e che inquinano il rapporto docente-studenti, oltre che essere palesemente illegittimi: non è pensabile valutare conoscenze e capacità se non è possibile garantire la necessaria vigilanza né la privacy.
Ma, visto che tutti gli alunni saranno promossi (o ammessi agli esami), si potrà procedere agli scrutini finali tenendo conto dei risultati del primo trimestre/quadrimestre, delle prove di recupero e delle votazioni del secondo periodo prima della sospensione dell’attività didattica. Si userà anche il periodo della didattica a distanza, non per mettere voti, ma unicamente per completare la valutazione degli allievi valorizzando tutti i feedback ricevuti.
Coloro che insistono per i voti a distanza, in realtà, mirano a far passare una valutazione solo delle c.d. competenze, intese come mero “addestramento”, mentre la scuola deve valutare l’acquisizione dei saperi disciplinari (da non confondere con il nozionismo) e, tramite essi, lo sviluppo delle capacità cognitive, in termini di analisi, visione complessiva dei fenomeni, rielaborazione e sviluppo del pensiero critico. Chiedere oggi di mettere voti a distanza significa mortificare la professionalità dei/lle docenti e svilire lo stesso lavoro di studenti/esse.
Va rimarcato che il DL, nell’unico riferimento specifico alla valutazione, l’art. 1, comma 4, lett. a), prevede la possibilità di usare modalità telematiche SOLO per la “valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali” e NON per la valutazione delle singole prove (con voti) con la didattica a distanza. Infatti, le norme derogabili citate (art. 2, d.lgs. n. 62/2017 e art. 4, d.P.R. n. 122/2009) fanno riferimento solo alla valutazione periodica e finale. Anche la possibilità di svolgere il colloquio dell’Esame di Stato con “modalità telematiche”, è prevista in modo specifico, come deve essere per ogni deroga alle norme generali. Quindi, non si può desumere alcun obbligo specifico di svolgere valutazioni a distanza dall’obbligo generale delle prestazioni didattiche a distanza, tra l’altro previsto solo per il periodo di sospensione delle attività in presenza.
Per il prossimo anno scolastico, toccherà alle singole scuole programmare le attività tenendo conto della eccezionalità di quanto avvenuto, individuando tempi e procedure che devono necessariamente essere coerenti con problemi e bisogni dei singoli alunni e delle singole classi. Sarà necessario stanziare gli adeguati finanziamenti per tali attività aggiuntive, ma il decreto prevede la solita formula del divieto di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, la sospensione dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato relativi allo svolgimento dei quiz Invalsi e delle ore minime di PCTO (ex ASL) deve valere sia per quest’anno che per l’anno prossimo, perché altrimenti le attuali quarte classi si troverebbero a dover svolgere stage aziendali nell’ultimo anno di corso, già ingolfato per altri motivi. Anche per le terze il quantitativo minimo di ore andrebbe ridotto in proporzione.
Infine, dato che questo decreto conferma che sino a oggi non c’era alcun obbligo rispetto alla didattica a distanza, chiediamo a quei dirigenti scolastici che hanno imposto, mediante circolari e ordini di servizio palesemente illegittimi, a docenti e alunni di lavorare come se la didattica on line fosse uguale a quella in presenza, non tanto di chiedere scusa, ma di pensare alle dimissioni.
La scuola deve rimanere una comunità educante e non può essere il luogo dove sperimentare le proprie pulsioni autoritarie, a cui pare allinearsi in queste ultime ore anche la ministra Azzolina.
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Posted on 29 marzo 2020 by cobasscuolapalermo
Per facilitare la ricerca di risposte ai continui dubbi che sorgono tra i docenti a proposito di Didattica a Distanza, riunioni telematiche, problemi di connettessione e di privacy ecc., ecco una serie di FAQ preparate dall’avv. Marco Barone dei Cobas Scuola.

La didattica a distanza è obbligatoria?
Svolgere attività didattica a distanza risponde ad una inevitabile necessità, ma non ad un obbligo giuridico. E’ di tutta evidenza che l’art. 1 del DPCM del 4 marzo può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il DS ha l’obbligo di attivare modalità di didattica a distanza, ma ad esso non corrisponde alcun obbligo da parte dei docenti.
Si è obbligati alla riprogrammazione o si è obbligati ad effettuare attività di programmazione?
Non essendo stata equiparata la didattica a distanza a quella ordinaria, non esistendo alcun provvedimento normativo ad hoc, non sussiste ad oggi alcun obbligo di programmazione, o riprogrammazione della propria attività didattica. Questa sarà una libera scelta del docente. La stessa nota MIUR del 17 marzo parla di suggerimento, invito e d’altronde una nota ministeriale non potrebbe avere comunque alcun valore impositivo. Così come non sussiste alcun obbligo per il personale della scuola primaria di rispettare il proprio orario di programmazione, poiché si è in fase di attività didattica sospesa ex lege e non sussiste pertanto alcun tipo di obbligo finalizzato a rispettare il proprio orario contrattuale,né, dunque, l’ora o le due ore di programmazione.
Possono essere convocate le riunioni collegiali telematiche?
Con la nota dell’8 marzo 2020 è stato altresì sottolineato che “nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”. Le convocazioni collegiali telematiche, non potendosi svolgere in presenza sono legittime se si tratta di attività già calendarizzate e/o programmate, se convocate su richiesta d’urgenza, con debita motivazione. E sono lecite se caratterizzate da previa regolamentazione.
Se le riunioni collegiali non sono state regolamentate, possono essere convocate?
Può essere utile come principio quanto affermato ad esempio dall’articolo 2370 del Codice civile che pur riguardando la fattispecie delle assemblee nelle società, il principio può essere estendibile anche a questa casistica quando si scrive che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”. Il Tribunale di Bologna(sezione specializzata societaria) con sentenza 18 marzo 2014, ha affermato che lo statuto sociale di una cooperativa quotata può autorizzare l’utilizzo dei “centri di voto” collegati”a distanza”all’assemblea mediante un sistema telematico, in modo legittimo, dal combinato disposto tra l’articolo127 del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf) e l’articolo 2370 del Codice civile. Se non regolamentato a priori una riunione collegiale telematica può essere illegittima, come illegittime saranno le determinazioni che ne deriveranno. Sul punto se si verrà coinvolti in siffatte convocazioni, andranno fatte mettere a verbale, telematicamente, le proprie osservazioni. Ricordiamo che è la circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 che invita proprio a dotarsi di un proprio regolamento in materia di funzionamento dell’organo collegiale.
Le delibere adottate dalle riunioni collegiali telematiche sono legittime?
Nel caso in cui si ricorra a delibere di organi collegiali in via telematica queste possono essere legittime se già regolamentate, oppure se si ricorre ad una successiva convocazione in presenza. L’articolo 2377 del Codice Civile afferma che “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”. Sul punto si deve osservare che una parte della giurisprudenza sembra affermare che possa trovare applicazione la disposizione dell’art.2377, penultimo comma c.c come disposizione di carattere generale e che, di conseguenza, si verifica la cessazione della materia del contendere quando l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur senza forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (Cass.1997 n.12439). In sostanza si potrebbe sanare un consiglio telematico convocato per lo svolgimento ad esempio degli scrutini, non regolamentato e che possa essere oggetto di possibile impugnazione, che deve essere comunque sempre perfetto, con una successiva riunione collegiale di presenza, purché si verifichi entro l’anno scolastico di riferimento.
Si è obbligati a partecipare alle riunioni collegiali telematiche?
Nel caso di convocazione di riunioni collegiali telematiche, il lavoratore, qualora ravvisi profili di illegittimità, a propria tutela dovrà produrre rimostranza scritta ai sensi dell’articolo 17 del DPR del 1957 n°3. Solo in casi di reiterazione della circolare/ ordine di servizio come prevede la norma si dovrà ottemperare la disposizione per poi impugnarla eventualmente nelle dovute sedi. Nel caso di reiterazione della disposizione di servizio si suggerisce di far mettere a verbale le proprie osservazioni.
Sono obbligato a rispettare l’orario di lavoro?
Assolutamente no. Si è in presenza di attività didattica ordinaria sospesa e non esiste alcuna norma legislativa che abbia equiparato la didattica a distanza a quella ordinaria. In base alle leggi e alle norme contrattuali vigenti, con la sospensione delle attività didattiche i docenti non hanno alcun obbligo di svolgere le 18, le 24 o 25 ore di lezione.
Si possono imporre metodologie didattiche?
No. le modalità di svolgimento non possono essere imposte: il docente è libero di scegliere le diverse modalità e tecniche. Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. L’art. 7 del TU assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.
Si deve firmare il registro elettronico?
No. Le attività svolte a distanza vanno tracciate nel registro on line, ma senza assolutamente firmare il registro di classe: sarebbe un falso in atto pubblico, che attesta ciò che non corrisponde al vero, cioè che si sono svolte le lezioni in presenza; se non è possibile tracciare le attività senza firmare, va specificato che si tratta di didattica a distanza.
Come gestire la privacy?
Il MIUR nella nota del 17 marzo ha scritto che le istituzioni scolastiche sono tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Quindi, le istituzioni scolastiche “non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe, è”. Si suggerisce comunque a tutela dei docenti, nel caso di minori di 14 anni di provvedere ad ottenere il consenso delle famiglie nell’utilizzo di piattaforme o strumenti similari per la didattica a distanza
Sono obbligatori i corsi di formazione organizzati dall’animatore digitale/Team digitale?
No. Sono corsi organizzati per facilitare l’ausilio di tecnologie da parte di chi è in difficoltà con la didattica a distanza, la partecipazione è volontaria e rimessa alla disponibilità dei docenti. Non possono essere imposti corsi di formazione che non siano quelli previsti dalla legge, ad esempio corso in materia di sicurezza sul lavoro
Se non ho le tecnologie a disposizione,se ho finito i giga, come comportarmi?
Va segnalato alla scuola che non si è nelle condizioni di esercitare la didattica a distanza a causa di impossibilità oggettiva di carattere tecnico.
Posso essere chiamato a svolgere l’attività di didattica distanza a scuola?
La nota MIUR dell’8 marzo afferma che “Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza”. L’articolo 87 del decreto “cura Italia “ afferma che le Amministrazioni pubbliche “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Nel caso si deve chiedere alla scuola se l’attività in questione ricorra nella fattispecie di cui all’articolo 87 con specifica richiesta scritta e di venire a conoscenza di quali siano le modalità adottate dalla scuola per garantire la sicurezza del lavoratore per evitare il contagio da coronavirus. Si deve ricordare che nel caso in questione il lavoratore dovrà auto certificare nel modello ministeriale per gli spostamenti che dovrà recarsi a scuola per ragioni di lavoro per lo svolgimento dell’attività didattica a distanza.
Si possono effettuare le valutazioni?
Le valutazioni di carattere sommativo sono assolutamente illegittime e anche inopportune. Tutta la normativa scolastica prevede l’obbligo della vigilanza durante le prove, sia scritte che orali, ed è di tutta evidenza che essa non viene garantita con prove on line. Il che non significa che non vi siano feedback da parte degli studenti: lo sono le domande, i rilievi critici, lo stesso svolgimento dei lavori assegnati, magari svolti in modo collettivo. Tutti elementi che concorrono a determinare la c.d. valutazione formativa, cioè valutazione delle prove che serva per la crescita cognitiva degli studenti, una valutazione dunque che non si trasforma in voto. La scelta comunque è rimessa alla discrezionalità del docente, e non può essere imposta dalla dirigenza scolastica.


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