Ai
Dirigenti Scolastici della provincia di Terni
Alle/ai
Docenti e Ata
Alle
RSU d’Istituto
Istituti
Scolastici della provincia di Terni
e, p. c.
Al
Dirigente dell’USR Umbria
Al
Dirigenti A.T.S. TR
OGGETTO: FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata. Formale DIFFIDA COBAS Scuola.
Gentili Dirigenti,
si è avuta notizia che in talune delle Istituzioni Scolastiche della provicia
di Terni, da Voi dirette, siano state fornite comunicazioni, formali ed
informali, inesatte e/o illegittime in relazione alla fruizione delle FERIE da
parte del personale Docente e delle FERIE e RECUPERI da parte del personale
Ata.
Infatti, sono state emesse disposizioni interne con le quali sarebbe
stato previsto che il personale Docente ed Ata NON possa richiedere le FERIE,
in vari periodi, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Alcune di queste disposizioni prevedono che non si possano richiedere
le ferie oltre il 19 agosto 2020, altre chiedono di presentare le domande di
ferie non oltre il 24 agosto 2020 e addirittura, in alcuni casi si intima di
escludere dal calcolo delle ferie la prima settimana di luglio
e l’ultima settimana di agosto 2020.
Le motivazioni di tali richieste sono varie (e ovviamente prive di
alcun supporto normativo) ed appaiono assolutamente generiche, ipotetiche ed
apodittiche poiché si parla, ad esempio, di “eventuali
esigenze di servizio”, di “attività
di predisposizione dell’anno scolastico” e “preparazione delle attività per l’inizio
dell’anno scolastico”, non meglio precisate.
Si ricorda, a tale riguardo, che le FERIE del personale Docente ed Ata
sono regolamentate dall’art. 13 (per il personale a tempo indeterminato e
supplenti annuali) e dall’art. 19 (per il personale a tempo determinato), del
CCNL Scuola 2006/2009, ancora in vigore.
La durata delle FERIE è di 32 giorni con più di tre anni di servizio,
di 30 giorni per il personale neoassunto ed è proporzionale al servizio per il
personale a tempo determinato.
Tutti i dipendenti hanno, altresì, diritto a 4 giornate di riposo che
si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009) da fruire
obbligatoriamente entro il 31 agosto.
Le ferie vanno fruite da personale Docente nel periodo di sospensione
delle attività didattiche (dal 1° luglio al 31 di agosto) mentre il
personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze
di servizio, anche in maniera frazionata.
Va comunque assicurata al personale Ata la fruizione di almeno 15
giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni
prestabiliti nell’ambito del piano delle attività
predisposto all’inizio dell’anno, ai sensi degli artt. 51 e 53 del
CCNL Scuola 2006-2009.
Ciò premesso si segnala che non è stata approvata alcuna norma che limiti
il DIRITTO alla fruizione delle FERIE da parte del personale della scuola,
neanche in relazione all’attuale situazione di emergenza
epidemiologica, e quindi la normativa vigente è il citato CCNL Scuola.
Il personale Docente potrà, quindi,
richiedere il proprio periodo di ferie indifferentemente, ed a propria
discrezione, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020 senza che le dirigenze
scolastiche possano ridurre o comprimere tale diritto, sulla base di proprie
errate considerazioni, ipotizzando inesistenti attività che dovrebbero essere
svolte prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
Si invita, a tale riguardo, il personale Docente a richiedere le ferie
nel periodo a loro più funzionale e, quindi, anche fino al 31 agosto 2020.
Si ricorda, a tale riguardo, che le norme vigenti, e la costante
giurisprudenza, prevedono che il personale Docente possa essere chiamato in
servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche solo ed
esclusivamente nel caso in cui siano previste attività funzionali all’insegnamento
deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano Annuale delle Attività
Didattiche.
Il personale Ata potrà richiedere le
ferie anche nell’intero periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020
sulla base di criteri di turnazione tra le diverse unità di personale
eventualmente previsti nel Piano delle Attività.
Al di fuori di tali turnazioni le richieste di ferie non potranno
essere rifiutate dalla dirigenza scolastica se non a fronte di indifferibili
esigenze di servizio che dovranno essere adeguatamente e chiaramente
motivate e che non potranno prevedere impegni non previsti dal profilo di
appartenenza anche in relazione ad attività
legate all’emergenza sanitaria, come le sanificazioni degli ambienti,
che non sono di competenza del personale Collaboratore Scolastico.
Di tali eventuali motivate variazioni o modifiche dei periodi di ferie
dovrà, ovviamente, essere fornita preventiva comunicazione alle Rappresentanze
Sindacali.
Viene segnalato, altresì, che in diversi Istituti Scolastici,
prevalentemente e surrettiziamente in maniera informale e per vie brevi, si
stia richiedendo al personale ATA, di recuperare giornate di lavoro non
prestate dopo il 5 marzo 2020, nel periodo di emergenza epidemiologica, con
giornate di recupero compensativo delle attività aggiuntive prestate nel
corso dell’anno scolastico.
In mancanza di domanda di recupero da parte del personale (al quale si
chiede incredibilmente di presentare richiesta in tal senso), viene spesso
comunicato, sempre prevalentemente in maniera informale, che si procederà
d’ufficio.
Si ricorda che niente di tutto ciò può essere richiesto o imposto al
personale Ata.
Infatti, il CCNL Scuola 2006/2009 prevede, all’articolo 54,
commi 3, 4, 5 e 6, quanto segue:
3) In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
l’orario di servizio sono retribuite.
4) Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe
disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero,
può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in
forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente
con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le
giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite
nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con
prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
scolastica.
5) Le predette giornate di riposo non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono
maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le
stesse devono comunque essere retribuite.
6) L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a
ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
Da quanto previsto dalla vigente normativa pattizia appare chiaro
che nell’eventualità in cui per le attività aggiuntive prestate le/i
lavoratrici/tori chiedano in luogo del pagamento di fruire di giornate di
riposo compensativo le stesse potranno essere fruite entro il 31 agosto 2020 o,
nel caso in cui vi fossero motivate esigenze di servizio che non lo
consentissero, entro i primi tre mesi del successivo anno scolastico o in
ultima analisi dovranno essere retribuite.
Non è in alcun modo previsto che le giornate di recupero compensativo
possano essere utilizzate per le giornate di lavoro non prestate in relazione
all’emergenza epidemiologica Covid 19 poiché le stesse (come segnalato anche
dal Ministero dell’Istruzione), rientrano nei casi in cui viene
applicato l’art. 1256 del Codice Civile con il
quale l’obbligazione del lavoratore viene ritenuta assolta ed i
periodi di “forzata” sospensione dal lavoro “saranno
ritenuti validi a tutti gli effetti di legge”.
In nessun caso, quindi, il recupero delle attività aggiuntive prestate
può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell’Istituzione Scolastica
di servizio.
Come già accennato abbiamo avuto notizia, invece, di alcune Istituzioni
Scolastiche nelle quali si richiede ai lavoratori di imputare le giornate di
recupero in giorni nei quali non hanno potuto prestare la propria attività
lavorativa a causa delle restrizioni governative Covid19.
Tali richieste sono prive di alcun fondamento ed illegittime.
Ciò premesso e considerato la
scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola propone formale DIFFIDA e
chiede ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche coinvolte che si
astengano dal richiedere o imporre al personale Docente di escludere dai
periodi di ferie giornate ricomprese tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Parimenti si chiede che nello stesso periodo nell’eventualità in cui
debbano essere escluse alcune giornate di ferie per il personale Ata le
disposizioni vengano emesse con atti formali e debitamente motivati.
Infine, si chiede che non si tenti di imporre (oltretutto in maniera
informale e senza assunzione di alcuna responsabilità), al personale Ata di
recuperare giorni di mancata prestazione del servizio, per l’emergenza
epidemiologica, con giornate di riposi compensativi per attività aggiuntive
precedentemente prestate poiché tale richiesta, come ampiamente argomentato, è
chiaramente illegittima.
In difetto la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola, al fine
di tutelare i propri aderenti, si riserva di agire nelle sedi opportune.
Si chiede di affiggere tale comunicazione nelle bacheche sindacali
delle scuole e pubblicarla in quelle online.
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