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lunedì 20 luglio 2020

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SULLA COMPETENZA DISCIPLINARE DEI PRESIDI CHE LA LEGGE LIMITA ALLA SOLA CENSURA


IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SULLA COMPETENZA DISCIPLINARE DEI PRESIDI CHE LA LEGGE LIMITA ALLA SOLA CENSURA
            Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il D.Lgs “Madia” n. 75/2017 “ i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione  irrogatidal 2009 dai DS!
            Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza 294/2020 del  15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli  patrocinato dai COBAS DELLA SCUOLA tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR -Direzione Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di Terni e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi legale rappresentate, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300,00.
La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dal dirigente scolastico dell’ ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe sii rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto riconosce che, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che " Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza (…) del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione.".
Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l'arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale,  dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitare i diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione

            Infatti con il Decreto legislativo 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il D.Lgs 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.
Se la “carota” del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il “bastone” delle sanzioni disciplinari contro ‘’ i docenti “ contrastivi” (come li definisce un  sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensioni dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.
            Come COBAS DELLA SCUOLA DI TERNI abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.
            In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario !
INVITIAMO TUTTI/E I E LE DOCENTI CHE SONO STATE SANZIONATI/E DAI DIRIGENTI CON PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE A RIVOLGERSI AI COBAS DELLA SCUOLA  PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI, LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, LA PROPRIA DIGNITÀ E PROFESSIONALITÀ DOCENTE INVIANDO MAIL A COBASTR@YAHOO.IT O CHIEDENDO APPUNTAMENTO CON MESSAGGIO WHATS APP AL 328 6536553

illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA


Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria
e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA
Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Umbria, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.
Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.
A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:
1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.
2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizioIl periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.
Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che Le ferie sono un diritto irrinunciabile  […]  devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.
Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:
– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;
– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];
– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.
Per I COBAS SCUOLA 
Franco Coppoli