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venerdì 30 agosto 2024

INIZIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. Tuteliamo i nostri diritti e la Scuola Pubblica

 

All’inizio di ogni nuovo anno scolastico è opportuno ribadire alcune questioni generali che riguardano l’organizzazione del nostro lavoro di docenti e ATA e degli obblighi che ne derivano. In modo da evitare eventuali illegittime imposizioni che potrebbero costringerci a compiti cui non siamo obbligati, ma anche per acquisire argomenti e semplici strumenti per difendere i nostri diritti e la Scuola Pubblica.

Come abbiamo sottolineato più volte, da questo a.s. 2023/2024, con i soldi del PNRR e col nuovo CCNL del 18.1.2024, sono state accelerate tendenze negative già presenti nella quotidiana vita scolastica: gerarchizzazione del personale, didattica scalzata da un presunto orientamento, standardizzazione e INVALSIzzazione dell’insegnamento, acritica acquiescenza nei confronti dell’uso di nuove tecnologie, con conseguente adeguamento della didattica e necessità di aggiornamenti coatti, ecc.. 

Un’omologazione decisa e voluta dall’alto, quasi un’imposizione, scarsamente dibattuta all’interno degli Organi Collegiali, è calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista, trasformando giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della Scuola Pubblica.
Purtroppo, in una situazione del genere non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale ATA e docente a proprio piacimento, specialmente prima dell’inizio delle lezioni, senza neanche applicare quanto previsto da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Integrativi d’istituto e delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].

ESPERO E IL TRANELLO DEL SILENZIO-ASSENSO ANCHE PER CHI ENTRA DI RUOLO
Ma prima di entrare nel merito della questione della tutela dei nostri diritti, dobbiamo evidenziare la brutta sorpresa cui vanno incontro coloro che entreranno in ruolo dal 1° settembre 2024. Anche per loro, infatti, come per chi è stato/a assunto/a con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è prevista l’adesione automatica al Fondo pensione ESPERO attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.
Al momento della firma del contratto individuale di assunzione, l’amministrazione fornirà una informativa su ESPERO “con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso”. Nei 9 mesi successivi si deve comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire [come noi consigliamo per le ragioni che abbiamo illustrato quiquiqui e qui]. Qualora, durante questi 9 mesi, non si esprima alcuna volontà, ci si ritrova iscritti “automaticamente” al Fondo. Successivamente, si riceverà una comunicazione da ESPERO e da quel momento resteranno 30 giorni per poter recedere dal tranello dell’iscrizione automatica.
Attenzione allora, se non vogliamo perdere il nostro TFR e devolvere almeno l’1% della nostra retribuzione alle società di gestione del Fondo nella speranza di ottenere chissà quali benefici.

Messi in guardia coloro che entreranno di ruolo fra pochi giorni, e a cui vanno i nostri migliori auguri, chiariamo di seguito le modalità attraverso le quali viene definita l’organizzazione del lavoro e quali siano gli obblighi da rispettare per il personale ATA e docente.
Infine, descriviamo alcune situazioni su cui è possibile intervenire – anche individualmente – per evitare illegittimi comportamenti vessatori di DS e DSGA, fornendo semplici indicazioni e modelli utilizzabili, per difendere i nostri diritti e la Scuola Pubblica.

PERSONALE ATA
L’attività del personale ATA è definita all’interno del piano delle attività [art. 63, CCNL 2024], che è proposto dal DSGA “in uno specifico incontro con il personale ATA” all’inizio dell’a.s. – nel quale è opportuno che il personale faccia emergere le proprie esigenze – e viene successivamente adottato dal dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza al PTOF e avviato il confronto e la contrattazione con le RSU su specifici aspetti [art. 30, CCNL 2024]:
– articolazione dell’orario di lavoro;
– flessibilità oraria in entrata e in uscita;
– criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite;
– criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi;
– criteri per il conferimento degli incarichi;
– criteri di attuazione del lavoro agile e del lavoro da remoto, ecc.
Quindi, in questo “piano” devono essere indicati fin dall’inizio dell’a.s. tutti gli obblighi di servizio, che prevedono:
a) Attività o mansioni previste dall’area di appartenenza [art. 50, comma 5 e Allegato A, CCNL 2024; art. 51, CCNL 2007] nelle 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore [comprese le attività aggiuntive]. Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali con 7 ore e 12 minuti giornalieri oppure con rientri pomeridiani.
In particolari condizioni [istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana, art. 55 CCNL 2007] si può ridurre l’orario a 35 ore.
In ogni scuola è possibile adottare le seguenti tipologie di orario:
– Orario flessibile [art. 64 CCNL 2024] che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, anche su richiesta del personale.
– Orario plurisettimanale [art. 65 CCNL 2024]. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica o cumulandole con le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
– Turnazioni [art. 66 CCNL 2024]. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
Un turno serale oltre le ore 20 può essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative ciascun dipendente non può, di norma, superare 8 turni notturni nell’arco del mese e 1/3 dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non sono presenti il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
All’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive.
Gli assistenti tecnici svolgono 24 ore settimanali di compresenza col docente durante le esercitazioni didattiche e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” [art. 54, comma 6, CCNL 2007];
b) eventuali Attività aggiuntive [art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 2007] “consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia” o anche per supplire alla temporanea assenza del/la collega nello stesso orario.
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre definire secondo quali criteri esse vanno attribuite [disponibilità, rotazione, ecc.], quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no, quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Spetta solo al/la dipendente “richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo” [art. 54, comma 4, CCNL 2007] che quindi non possono essere trasformate d’ufficio in “compensativo”. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Mentre le ore di “intensificazione” vanno sempre retribuite secondo quanto previsto dal contratto d’istituto. Anche le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle;
c) eventuali Incarichi specifici [art. 54, CCNL 2024], il cui numero e tipologia sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA che propone al DS anche a chi attribuirli. La contrattazione d’istituto stabilisce i compensi mentre i criteri di attribuzione diventano oggetto di semplice confronto.

PERSONALE DOCENTE
“Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” [art. 43, CCNL 2024]. Nel rispetto delle competenze del Consiglio di circolo/istituto e del Collegio dei docenti su orario, assegnazione delle classi, ecc. [art. 7, comma 2, lett. b) e art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994], il “piano” diventa poi oggetto di confronto con le RSU.
I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” [art. 42, CCNL 2024] e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” [art. 43, comma 2, CCNL 2024], anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune [art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia].
Quindi, attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta definito il piano delle attività [orario delle lezioni, corsi di recupero, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione] tutti gli impegni diventano obbligatori.
Gli obblighi di lavoro sono “articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”:
a) Attività di insegnamento [art. 43, comma 5, CCNL 2024 e art. 4, d.P.R. n. 275/1999]
a1) si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria, anche in maniera flessibile e su base plurisettimanale per massimo 4 ore, “di norma”.
L’orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o quelle organizzative di cui al comma 13”“I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso [vedi: art. 22, comma 4, l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009] come confermato dalle sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al Ministero e/o ai DS di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.
a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:
– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline [computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999];
– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare la frazione oraria non svolta – previa delibera del Collegio docenti – perché la riduzione deriva da esigenze didattiche [art. 43, comma 7, CCNL 2024; comma 5, art. 3 D.I. n. 234/2000 Regolamento dei curriculi], mentre non è previsto alcun recupero per la riduzione dell’ora di lezione dovuto a cause estranee alla didattica [art. 43, comma 8, CCNL 2024];
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento [art. 44, CCNL 2024]:
b1) fino a 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;
b2) fino a altre 40 ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione, eventuali GLO.
Eventuali ore residuate alle sopraindicate attività sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. 
Altre attività dovute sono: la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).
Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.
c) eventuali Attività aggiuntive [art. 45, CCNL 2024] che restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore [art. 70 CCNL 1995; art. 25 CCNL 1999; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999] e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” [art. 25 CCNL 1999].
Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento, che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti;
d) eventuali Funzioni strumentali [art. 33, CCNL 2007];
e) eventuali Supplenze temporanee [art. 43, commi 5, 6 e 11, CCNL 2024]. Solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o quelle organizzative di cui al comma 13” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!
Naturalmente, anche le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori al limite dei 10 giorni, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente.
A scanso di equivoci, contrariamente a quanto sostengono troppi DS, dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni è evidente che non sussista nessun obbligo derivante dalle “attività di insegnamento” [25, 22+2 o 18 ore settimanali] che appunto ancora non sono iniziate, ma soltanto quello previsto per le “attività funzionali all’insegnamento”: riunioni già programmate dal Collegio dei docenti all’interno delle 40 + 40 ore, scrutini, esami e/o verifiche.

COME TUTELARE I NOSTRI DIRITTI
Purtroppo, come scrivevamo all’inizio, troppi DS e DSGA non applicano la normativa su richiamata e spesso agiscono illegittimamente e soprattutto impunemente nei confronti del personale docente e ATA. Per ovviare a questa situazione è innanzitutto necessario conoscere le norme che non sempre sono di facile comprensione e accessibilità.

Il testo del CCNL 2024 integrato con tutta la normativa
Sappiamo, infatti, che ogni rinnovo contrattuale introduce nuove norme e ne modifica altre precedenti, ma molte altre ancora rimangono in vigore, mai abrogate né corrette. Inoltre, spesso gli articoli del CCNL fanno riferimento a leggi e altra normativa. Non esiste quindi un unico testo cui riferirsi, ma un insieme di norme disseminate nei diversi testi che possono notevolmente complicare la comprensione delle diverse materie.
Per ovviare alla difficoltà di reperire tutte queste fonti normative e fornire a docenti e ATA un utile strumento, abbiamo pubblicato il testo del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL, del 18.1.2024, integrato con gli articoli ancora vigenti dei precedenti contratti e con tutti i collegamenti alle norme richiamate nel testo.
Di seguito agli articoli sono anche indicati [e facilmente raggiungibili] importanti orientamenti giurisprudenziali che aggiorneremo nel tempo.
Infine, pubblichiamo in fondo al testo degli articoli anche gli Orientamenti applicativi che l’ARAN ha prodotto su alcune materie contrattuali nonché le nostre risposte ai più frequenti quesiti ricevuti su questi stessi argomenti. Anche questi verranno aggiornati periodicamente.
Con questo strumento ci auguriamo di contribuire alla costruzione di una sempre maggiore consapevolezza del nostro ruolo di lavoratori e lavoratrici, e favorire la partecipazione diretta del personale docente e ATA alle scelte che ci riguardano, rifiutando “ogni forma di privilegio propria del sindacalismo di mestiere che produce la separazione tra rappresentanti e rappresentati” (art. 3 dello Statuto COBAS Scuola).

Rimostranza scritta [per il personale ATA e il personale docente]
Quindi, una volta acquisita una maggiore conoscenza critica su quali siano i nostri obblighi di lavoro previsti dai contratti, quando consideriamo illegittimo un ordine di servizio possiamo opporci alla sua esecuzione presentando una semplice rimostranza scritta.
Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che “l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
Inoltre, l’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024 riconferma la stessa disciplina anche per il personale ATA aggiungendo l’“illecito amministrativo” tra le ragioni che impediscono l’esecuzione dell’ordine di servizio.
Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc. o comunque affetto “da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza”, Cass. Sent. n. 31086/2018] facciamo protocollare una breve lettera seguendo questo modello e rifiutiamoci di eseguirlo.
Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.
Nella tabella che segue, alcune situazioni illegittime in cui spesso ci imbattiamo nella nostra attività quotidiana e che potremmo contrastare con una rimostranza scritta:


Opzione di minoranza [solo per il personale docente]
Come abbiamo più volte ribadito, quando i Padri Costituenti scrissero l’art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la Scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana e con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente.
Conseguentemente, nello svolgimento del lavoro docente continuano ad avere un ruolo fondamentale gli Organi Collegiali [art. 1, comma 1, d.lgs. n. 297/1994; art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, comma 78, l. n. 107/2015; art. 43, CCNL 2024], perché è attraverso la discussione collegiale e nelle conseguenti delibere che prende corpo questa “libertà di insegnamento” garantita dall’art. 33 della Costituzione.
E infatti tutti i Governi, nonostante abbiano tentato continuamente di limitare il ruolo degli Organi Collegiali, non sono riusciti a esautorare il Collegio docenti dalle proprie esclusive competenze sulle scelte didattiche e per di più sono stati costretti ad inserire una norma che lascia aperta la possibilità anche per il/la singolo/a docente o per gruppi minoritari di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei/lle colleghi/e e inserito nel PTOF.
Si tratta della cosiddetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” [qui un approfondimento] che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava PEI [Progetto Educativo d’Istituto, d.P.C.M. 7/6/1995 e art. 39, CCNL Scuola 1994/1997]: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’articolo 33, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del/la singolo/a insegnante e dunque, da allora, compresa la famigerata legge n. 107/2015, i “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti, anche il comma 14 dell’art. 1 della l. n. 107 [che sostituisce l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999] a proposito del PTOF, ribadisce: “Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità…”.
Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo – se non riusciamo a modificarle durante il dibattito – possiamo/dobbiamo utilizzare questo strumento, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999, che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.

* * *

Di seguito alcuni testi [mozioni o opzioni di minoranza da presentare in Collegio] che, con gli opportuni adattamenti, possono essere utili per difendere la Scuola pubblica e opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione le affida.

Mozione su DOCENTI TUTOR E DOCENTE ORIENTATORE
Mozione e/o opzione di minoranza su FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Mozione e/o opzione di minoranza sull’USO DIDATTICO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – TIC
Mozione e/o opzione di minoranza su PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
Mozione e/o opzione di minoranza sulla DIDATTICA PER COMPETENZE
Mozione e/o dichiarazione INDISPONIBILITÀ INVALSI

Buon inizio di anno scolastico, e non restiamo passivi di fronte a eventuali abusi
Per ulteriori informazioni e supporto scrivere a
cobastr@yahoo.it


ATTENZIONE! Per il Fondo ESPERO il SILENZIO è ASSENSO


 
Attenzione, il 16 agosto 2024  è scaduto il termine dei 9 mesi, previsto dall’Accordo ARaN, Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ANP del 16.11.2023, affinché tutti/e coloro che sono stati/e assunti/e a tempo indeterminato dal 1.1.2019 fossero informati del rischio di essere iscritti automaticamente al Fondo pensione ESPERO, tramite il truffaldino meccanismo del silenzio-assenso.

Cosa accadrà adesso? Secondo quanto pubblicizzato da ESPERO sul proprio sito:

1. entro metà agosto gli/le assunti/e dal 1° gennaio 2019 dovrebbero aver ricevuto dalla propria scuola una espressa informativa sul Fondo e specificatamente sul “silenzio-assenso”.

2. dalla data di ricevimento di questa informativa decorrono i 9 mesi di tempo per poter esprimere il proprio diniego [come noi consigliamo per le ragioni che abbiamo illustrato quiquiqui e qui].
Deve essere il dirigente scolastico a indicare “come esprimere tale rinuncia. Tale comunicazione andrà consegnata al datore di lavoro (non al Fondo Pensione)”.
Per questa ragione non abbiamo predisposto alcun nostro modello di diniego, anche per evitare che chi avesse presentato una dichiarazione diversa rischiasse poi di non produrre invece quella espressamente prevista dall’art. 4, comma 3, dell’Accordo.

3. in caso di mancato espresso diniego, automaticamente ci si ritrova iscritti nel Fondo.

4. chi si troverà iscritto/a col silenzio-assenso potrà recedere [art. 6 Accordo], entro 30 giorni dalla data di comunicazione che il Fondo deve inviare a coloro che sono rimasti/e intrappolati/e.

Ma la realtà è ben diversa.
Ci risulta che non tutti i dirigenti scolastici abbiano ancora mandato l’informativa prevista e che in numerose scuole siano state diffuse circolari con le quali si impongono tempi di decisione molto più brevi [anche 15 giorni piuttosto che 9 mesi!] che in questo periodo estivo rischiano di passare invano.
Inoltre, in alcuni moduli predisposti dalle scuole troviamo come destinatario il Fondo.

A prescindere che non esiste nessun obbligo di consultare continuamente le circolari, specialmente se si è in ferie [i dirigenti scolastici hanno forse dimenticato che esisterebbe un diritto alla disconnessione? art. 30, comma 4, lett. c8) CCNL 2024], e che l’Accordo prevede che “L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione” [art. 5, comma 2], è evidente che entrambe le due previsioni sui termini e i destinatari, che abbiamo letto in diverse circolari, siano sbagliate.
Infatti, l’art. 5, comma 3, dell’Accordo è molto chiaro sul fatto che “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2 [cioè queste circolari?, ndr], il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.

Così, nonostante l’Accordo promettesse che ESPERO avrebbe collaborato “con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa di cui al presente comma e della modulistica”, sembra proprio che si navighi a vista, creando una confusione che potrebbe essere fatale per docenti e ATA che – attraverso il silenzio-assenso – potrebbero trovarsi ingabbiati per tutta la vita lavorativa in un fondo pensione che non hanno scelto.
Tra l’altro, la tempistica prevista dall’Accordo crea un’ulteriore complicazione: il “datore di lavoro” deve informare i/le dipendenti entro metà agosto del termine entro cui “manifestare la volontà di non adesione”, ma cosa succederà a docenti e ATA che dal 1° settembre si troveranno in un’altra scuola [a causa di accorpamenti, trasferimenti, assegnazioni o utilizzazioni] con un altro “datore di lavoro” che magari – come stiamo scoprendo dalle circolari che abbiamo letto – ha indicato termini diversi?

Quindi ATTENZIONE: per evitare rischi consultate le circolari anche se non siete obbligati/e e manifestate nel più breve tempo possibile – entro il 31 agosto chi cambierà scuola – “la volontà di non adesione” seguendo le istruzioni fornite dal “datore di lavoro”.
In ogni caso, è del tutto evidente che in caso di controversie è il contenuto dell’Accordo che fa fede e non certo quanto previsto da queste illegittime circolari.

Bisogna infine sottolineare che, anche in questo caso, soggetti esterni scaricano sulle segreterie delle scuole lavoro e compiti che non spettano loro.

Come al solito: il lavoro è svolto dai/lle dipendenti mentre i profitti se li godono altri.

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QUI trovate il testo della diffida che i Cobas scuola di Palermo hanno inviato a tutte le scuole siciliane, all’USR Sicilia, al MIM e a ESPERO, per chiedere il rispetto di quanto previsto in questo sciagurato Accordo sul “silenzio-assenso“.