Ufficio di Segreteria del Direttore Generale
Ufficio Direzione
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Messaggio INPS protocollo:
2011/0064/021784 del 17/11/201.
2011/0064/021784 del 17/11/201.
indennità di disoccupazione ordinaria al personale precario della Scuola. Anno scolastico 2011-2012.
dall'INPS
Oggetto: indennità di disoccupazione ordinaria al personale precario della Scuola. Anno scolastico 2011-2012.
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Premessa
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha dettato, tra l’altro, Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (articolo 64), prevedendo una riduzione complessiva del personale docente ed amministrativo.
Successivamente, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010, ha disciplinato alcuni aspetti relativi alla qualificazione del lavoratore precario del comparto Scuola.
Queste disposizioni sono state prorogate per l’anno 2010-2011 e – con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – anche per l’anno scolastico 2011-2012.
Queste disposizioni sono state prorogate per l’anno 2010-2011 e – con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – anche per l’anno scolastico 2011-2012.
Con il DM 12 ottobre 2011, n. 92, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha stabilito, anche per l’anno scolastico 2011-2012, le modalità di costituzione degli elenchi c.d. prioritari per le supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto al personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) inserito nelle graduatorie permanenti e quelle ad esaurimento di cui all’art. 1 del medesimo DM.
Indennità di disoccupazione per il personale precario scuola
Come è noto, in data 5 agosto 2009 l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno sottoscritto una Convenzione ‘ di durata triennale ‘ al fine di gestire, tenendo conto delle peculiarità dei potenziali beneficiari, le domande di disoccupazione ordinaria del personale scolastico, docente e ATA in stato di ‘precarietà’.
La condizione di ‘precarietà’, al momento della sottoscrizione della Convenzione, era rappresentata dalla impossibilità, per coloro che nell’anno scolastico 2008-2009 erano stati destinatari di un contratto a tempo determinato, di ottenere un analogo contratto nell’anno scolastico 2009-2010, e dall’inserimento in appositi elenchi nominativi, c.d. prioritari, che comportano, tra l’altro, l’assegnazione delle supplenze con precedenza assoluta.
Nella Convenzione è stato previsto che il personale incluso in tali elenchi – forniti all’inizio di ciascun anno scolastico da parte del MIUR, e aggiornati dallo stesso nel corso dell’anno – abbia accesso alla indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, ‘ove ne ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente’.
A tal fine, l’applicazione DSWeb è stata integrata con apposito link ‘Insegnanti precari’ che permette la consultazione degli elenchi del personale, docente e non, trasmessi dal MIUR.
A tal fine, l’applicazione DSWeb è stata integrata con apposito link ‘Insegnanti precari’ che permette la consultazione degli elenchi del personale, docente e non, trasmessi dal MIUR.
La Convenzione, inoltre, ha previsto, ‘al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi’, la definizione da parte delle Direzioni generali interessate del MIUR e dell’INPS di ‘specifiche modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione degli insegnanti e per la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa congrua’.
L’INPS, per l’anno scolastico 2009-2010, il primo di applicazione della Convenzione, è intervenuto con le seguenti disposizioni :
- circolare 16 dicembre 2009, n.125;
- messaggio 30 dicembre 2009, n. 30303;
- messaggio 27 gennaio 2010, n. 2640;
- messaggio 14 maggio 2010, n. 13224;
- messaggio 8 giugno 2010, n. 15023.
Per il successivo anno scolastico 2010-2011, sono state invece dettate disposizioni con:
- messaggio 21 settembre 2010, n. 23605;
- messaggio 28 ottobre 2010, n. 27113;
- messaggio 10 dicembre 2010, n. 31252.
In particolare, con la citata circolare del 2009, in applicazione della normativa vigente in materia di disoccupazione, sono state ribadite ‘ anche per questa categoria di lavoratori ‘ le seguenti disposizioni:
- i lavoratori della scuola sono assicurati contro la disoccupazione involontaria e, se ne ricorrono le condizioni, ad essi spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria;
- vige l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (DID);
- è necessario certificare lo status di disoccupato, recandosi al Centro per l’impiego competente in base alla residenza;
- i requisiti da soddisfare sono rappresentati dall’anzianità assicurativa di due anni e da quella contributiva di un anno (52 contributi settimanali) nel biennio precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- l’indennità è corrisposta per un massimo di 8, ovvero 12 mesi, a seconda che il lavoratore abbia età inferiore o superiore ai 50 anni, e con la misura normativamente prevista (60% per i primi sei mesi; 50% per i due mesi successivi; 40% per i restanti mesi).
Resta ferma la possibilità per il personale docente ed ATA avente diritto, di richiedere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, presentando la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono il periodo o i periodi di disoccupazione da indennizzare (anno solare di riferimento).
Il lavoratore precario della scuola che volesse richiedere questa prestazione deve avere un contributo coperto da assicurazione contro la disoccupazione risalente almeno a due anni prima della fine dell’anno precedente alla presentazione della domanda (requisito assicurativo) e almeno 78 giornate di lavoro nell’anno solare di riferimento (requisito contributivo).
Per soddisfare le esigenze di semplificazione delle modalità e procedure di presentazione delle domande è stata inoltre prevista, nella succitata Convenzione, che sia consentito – per tutelare il personale scolastico docente ed ATA alla luce delle peculiarità del rapporto di lavoro legato al ciclo scolastico – di presentare una sola domanda di prestazione ed una unica DID anche in caso di interruzione del’indennità per supplenze superiori ai cinque giorni lavorativi.
Infine – sempre nell’ottica di garanzia di questi particolari lavoratori della scuola – si sono individuate ulteriori disposizioni di favore per le medesime finalità sopra evidenziate:
- le domande del personale scolastico ed ATA nello stato di ‘precari’ sono state rese accoglibili entro termini più ampi in ragione dei tempi di adozione dei decreti relativi agli elenchi prioritari e all’incertezza dell’inclusione nelle graduatorie;
- è stata convenzionalmente considerata data finale dell’anno didattico per i docenti il 30 giugno, e data finale dell’anno scolastico per gli ATA il 31 agosto.
Tutto ciò premesso, nelle more della predisposizione da parte del MIUR dei nuovi elenchi per l’anno scolastico 2011-2012, si invitano le Sedi a seguire le seguenti istruzioni di carattere operativo, distinguendo tra le pratiche relative all’anno scolastico 2010-2011 e quelle dell’anno scolastico appena cominciato.
Anno scolastico 2010-2011
Secondo quanto disposto in precedenza, le indennità di disoccupazione in pagamento al termine delle attività didattiche/scolastiche dell?anno 2010-2011 (30 giugno/31 agosto 2011) sono fruibili fino al raggiungimento del periodo massimo di giornate erogabili (240 o 360) a seconda dell’età del beneficiario e nel rispetto dell’anno mobile.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di alcune Sedi, si precisa quanto segue.
In caso di ripresa dell’attività lavorativa superiore a cinque giorni – anche durante l’anno scolastico – il lavoratore può aver inviato, in presenza dei requisiti normativamente previsti, una nuova domanda di disoccupazione. Queste domande devono essere esaminate dagli operatori di Sede secondo le regole esposte al punto B) del paragrafo successivo per la richiesta di verifica.
In caso di ripresa dell’attività lavorativa superiore a cinque giorni – anche durante l’anno scolastico – il lavoratore può aver inviato, in presenza dei requisiti normativamente previsti, una nuova domanda di disoccupazione. Queste domande devono essere esaminate dagli operatori di Sede secondo le regole esposte al punto B) del paragrafo successivo per la richiesta di verifica.
Anno scolastico 2011-2012
Come evidenziato nella premessa, la normativa ‘salvaprecari’ è stata prorogata anche per l’anno scolastico 2011-2012 dal citato decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
In attesa degli elenchi prioritari, che saranno forniti dal MIUR in base a quanto stabilito dal DM n. 92 del 2011, si forniscono le seguenti istruzioni.
In attesa degli elenchi prioritari, che saranno forniti dal MIUR in base a quanto stabilito dal DM n. 92 del 2011, si forniscono le seguenti istruzioni.
A coloro che risulteranno inseriti negli elenchi prioritari, sarà possibile erogare l?indennità secondo le seguenti disposizioni.
A) Le domande di ds, presentate ad inizio anno scolastico 2011-2012, devono intendersi regolari se presentata entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza convenzionale il 1° luglio, ovvero il 1° settembre (giorni successivi al termine dell’anno didattico e dell’anno scolastico 2010-2011).
Il pagamento decorre dall’ottavo giorno successivo alle suddette date.
Il possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto va accertato nel biennio precedente il 30 giugno, ovvero il 31 agosto 2011 (quando, cioè, si è concluso il rapporto di lavoro non più rinnovato).
Le eventuali supplenze dell’anno scolastico 2011-2012 (dal 1° settembre) saranno considerate sospensioni della indennità in corso di percezione – anche se superiori a cinque giorni – con proroga del trattamento nei limiti della durata massima prevista dalla normativa – ma nel rispetto dell’anno mobile – e senza necessità di presentazione di una nuova domanda con annesse DID e attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego, o di osservanza di un nuovo periodo di carenza.
B) Lo status di precario riconosciuto a coloro – docenti ed ATA – che fanno parte degli elenchi prioritari costituiti all’inizio dell’anno scolastico (secondo le modalità disciplinate dal DM 12 ottobre 2011, n. 92) permette, tra l’altro, l’utilizzo di tale personale con precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, oppure, previa disponibilità, la partecipazione ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.
Le supplenze, anche se frequenti numericamente, sono spesso di breve durata e rappresentano la fisiologia dei rapporti di lavoro per questa categoria di personale.
Può però verificarsi che il personale precario – stante l’obbligo di accettare gli incarichi offerti – stipuli un contratto di supplenza sufficientemente lungo e tale da richiedere all’Istituto la verifica della propria posizione di percettore di disoccupazione.
Fermo restando quanto previsto nel punto A), in ipotesi di conferimento di una nuova supplenza superiore ai 5 giorni lavorativi, il lavoratore al quale è stata sospesa l’indennità di disoccupazione può quindi presentare, al termine dell’incarico, una richiesta di verifica della nuova situazione scaturita dalla cessazione del suddetto rapporto di lavoro.
Fermo restando quanto previsto nel punto A), in ipotesi di conferimento di una nuova supplenza superiore ai 5 giorni lavorativi, il lavoratore al quale è stata sospesa l’indennità di disoccupazione può quindi presentare, al termine dell’incarico, una richiesta di verifica della nuova situazione scaturita dalla cessazione del suddetto rapporto di lavoro.
L’operatore di Sede, in questi casi, dovrà verificare i requisiti dell’assicurato e l’eventuale possibilità che questi acceda ad una nuova prestazione di disoccupazione. Qualora la verifica dia esito positivo dovrà essere effettuato il pagamento della nuova prestazione e contestualmente il richiedente decadrà dalla prestazione di disoccupazione in corso di godimento.
In caso di esito negativo, invece, la prestazione già in essere continuerà ad essere erogata secondo le regole di cui al punto A) – ad esempio nei casi di istanza presentata oltre il 68° giorno, oppure per la mancanza del requisito contributivo delle 52 settimane nell’ultimo biennio.
Le succitate domande di verifica devono essere richieste entro il termine ordinario dei 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di cui sopra, sottoscrivendo una nuova DID e attestando il proprio status di disoccupato al Centro per l’impiego.
Al fine dell’erogazione della prestazione, si precisa che sarà effettuato l’accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi nel biennio precedente alla data di cessazione di tale ultimo rapporto di lavoro, sarà altresì osservato un nuovo periodo di carenza e il frazionamento della decorrenza in relazione al periodo già indennizzato nell’anno mobile, come da normativa vigente per la disoccupazione ordinaria.
Il modello di domanda, DS21-COD.SR05, sarà quindi implementato con la possibilità di richiedere la verifica del possesso dei requisiti necessari per accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione.
Con apposito messaggio sarà trasmesso il modello di domanda di verifica on line secondo le modalità sopra illustrate.
Il Direttore generale
Nori
Nori
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