Ufficio di Segreteria del Direttore  Generale
Ufficio Direzione
Messaggio INPS protocollo:
2011/0064/021784 del 17/11/201.  
indennità di disoccupazione ordinaria al personale precario  della Scuola. Anno scolastico 2011-2012.
Oggetto: indennità di  disoccupazione ordinaria al personale precario della Scuola. Anno scolastico  2011-2012.
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Premessa
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha dettato,  tra l’altro, Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (articolo 64),  prevedendo una riduzione complessiva del personale docente ed  amministrativo.
Successivamente, il decreto legge 25  settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2009, n. 167, Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio  scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010, ha disciplinato alcuni aspetti  relativi alla qualificazione del lavoratore precario del comparto  Scuola.
Queste disposizioni sono state prorogate per l’anno 2010-2011 e – con  il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 luglio 2011, n. 106 – anche per l’anno scolastico 2011-2012.
Con il DM 12 ottobre 2011, n. 92, il  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha stabilito, anche  per l’anno scolastico 2011-2012, le modalità di costituzione degli elenchi c.d.  prioritari per le supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto al personale  docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) inserito nelle  graduatorie permanenti e quelle ad esaurimento di cui all’art. 1 del medesimo  DM.
Indennità di  disoccupazione per il personale precario scuola
Come è noto, in data 5 agosto 2009 l’INPS,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno sottoscritto una  Convenzione ‘ di durata triennale ‘ al fine di gestire, tenendo conto delle  peculiarità dei potenziali beneficiari, le domande di disoccupazione ordinaria  del personale scolastico, docente e ATA in stato di ‘precarietà’.
La condizione di ‘precarietà’, al momento  della sottoscrizione della Convenzione, era rappresentata dalla impossibilità,  per coloro che nell’anno scolastico 2008-2009 erano stati destinatari di un  contratto a tempo determinato, di ottenere un analogo contratto nell’anno  scolastico 2009-2010, e dall’inserimento in appositi elenchi nominativi, c.d.  prioritari, che comportano, tra l’altro, l’assegnazione delle supplenze con  precedenza assoluta.
Nella Convenzione è stato previsto che il  personale incluso in tali elenchi – forniti all’inizio di ciascun anno  scolastico da parte del MIUR, e aggiornati dallo stesso nel corso dell’anno –  abbia accesso alla indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, ‘ove ne  ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente’.
A tal  fine, l’applicazione DSWeb è stata integrata con apposito link ‘Insegnanti  precari’ che permette la consultazione degli elenchi del personale, docente e  non, trasmessi dal MIUR.
La Convenzione, inoltre, ha previsto, ‘al  fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi’, la definizione da  parte delle Direzioni generali interessate del MIUR e dell’INPS di ‘specifiche  modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione degli  insegnanti e per la sottoscrizione della dichiarazione di immediata  disponibilità al lavoro o ad una offerta formativa congrua’.
L’INPS, per l’anno scolastico 2009-2010, il  primo di applicazione della Convenzione, è intervenuto con le seguenti  disposizioni :
-    circolare 16 dicembre 2009, n.125;     
-    messaggio 30 dicembre 2009, n. 30303;     
-    messaggio 27 gennaio 2010, n. 2640;     
-    messaggio 14 maggio 2010, n. 13224;     
-    messaggio 8 giugno 2010, n. 15023.     
Per il successivo anno scolastico  2010-2011, sono state invece dettate disposizioni con:
-    messaggio 21 settembre 2010, n. 23605;     
-    messaggio 28 ottobre 2010, n. 27113;     
-    messaggio 10 dicembre 2010, n. 31252.     
In particolare, con la citata circolare del  2009, in applicazione della normativa vigente in materia di disoccupazione, sono  state ribadite ‘ anche per questa categoria di lavoratori ‘ le seguenti  disposizioni:
-    i lavoratori della scuola sono assicurati    contro la disoccupazione involontaria e, se ne ricorrono le condizioni, ad    essi spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria;  
-    vige l’obbligo di sottoscrivere la    dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di    riqualificazione professionale (DID);  
-    è necessario certificare lo status di    disoccupato, recandosi al Centro per l’impiego competente in base alla    residenza;  
-    i requisiti da soddisfare sono    rappresentati dall’anzianità assicurativa di due anni e da quella contributiva    di un anno (52 contributi settimanali) nel biennio precedente la cessazione    dell’ultimo rapporto di lavoro;  
-    l’indennità è corrisposta per un massimo    di 8, ovvero 12 mesi, a seconda che il lavoratore abbia età inferiore o    superiore ai 50 anni, e con la misura normativamente prevista (60% per i primi    sei mesi; 50% per i due mesi successivi; 40% per i restanti mesi).     
Resta ferma la possibilità per il personale  docente ed ATA avente diritto, di richiedere l’indennità di disoccupazione con i  requisiti ridotti, presentando la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo  a quello cui si riferiscono il periodo o i periodi di disoccupazione da  indennizzare (anno solare di riferimento).
Il lavoratore precario della scuola che  volesse richiedere questa prestazione deve avere un contributo coperto da  assicurazione contro la disoccupazione risalente almeno a due anni prima della  fine dell’anno precedente alla presentazione della domanda (requisito  assicurativo) e almeno 78 giornate di lavoro nell’anno solare di riferimento  (requisito contributivo).
Per soddisfare le esigenze di  semplificazione delle modalità e procedure di presentazione delle domande è  stata inoltre prevista, nella succitata Convenzione, che sia consentito – per  tutelare il personale scolastico docente ed ATA alla luce delle peculiarità del  rapporto di lavoro legato al ciclo scolastico – di presentare una sola domanda  di prestazione ed una unica DID anche in caso di interruzione del’indennità per  supplenze superiori ai cinque giorni lavorativi.
Infine – sempre nell’ottica di garanzia di  questi particolari lavoratori della scuola – si sono individuate ulteriori  disposizioni di favore per le medesime finalità sopra evidenziate:
-    le domande del personale scolastico ed    ATA nello stato di ‘precari’ sono state rese accoglibili entro termini più    ampi in ragione dei tempi di adozione dei decreti relativi agli elenchi    prioritari e all’incertezza dell’inclusione nelle graduatorie;  
-    è stata convenzionalmente considerata    data finale dell’anno didattico per i docenti il 30 giugno, e data finale    dell’anno scolastico per gli ATA il 31 agosto.  
Tutto ciò premesso, nelle more della  predisposizione da parte del MIUR dei nuovi elenchi per l’anno scolastico  2011-2012, si invitano le Sedi a seguire le seguenti istruzioni di carattere  operativo, distinguendo tra le pratiche relative all’anno scolastico 2010-2011 e  quelle dell’anno scolastico appena cominciato.
Anno scolastico  2010-2011
Secondo quanto disposto in precedenza, le  indennità di disoccupazione in pagamento al termine delle attività  didattiche/scolastiche dell?anno 2010-2011 (30 giugno/31 agosto 2011) sono  fruibili fino al raggiungimento del periodo massimo di giornate erogabili (240 o  360) a seconda dell’età del beneficiario e nel rispetto dell’anno  mobile.
A seguito di richiesta di chiarimenti da  parte di alcune Sedi, si precisa quanto segue.
In caso di ripresa  dell’attività lavorativa superiore a cinque giorni – anche durante l’anno  scolastico – il lavoratore può aver inviato, in presenza dei requisiti  normativamente previsti, una nuova domanda di disoccupazione. Queste domande  devono essere esaminate dagli operatori di Sede secondo le regole esposte al  punto B) del paragrafo successivo per la richiesta di verifica.
Anno scolastico  2011-2012
Come evidenziato nella premessa, la  normativa ‘salvaprecari’ è stata prorogata anche per l’anno scolastico 2011-2012  dal citato decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
In attesa degli elenchi  prioritari, che saranno forniti dal MIUR in base a quanto stabilito dal DM n. 92  del 2011, si forniscono le seguenti istruzioni.
A coloro che risulteranno inseriti negli  elenchi prioritari, sarà possibile erogare l?indennità secondo le seguenti  disposizioni.
 
A) Le domande di ds, presentate ad inizio  anno scolastico 2011-2012, devono intendersi regolari se presentata entro il 31  dicembre 2011 con decorrenza convenzionale il 1° luglio, ovvero il 1° settembre  (giorni successivi al termine dell’anno didattico e dell’anno scolastico  2010-2011).
Il pagamento decorre dall’ottavo giorno  successivo alle suddette date.
Il possesso del requisito contributivo per  il riconoscimento del diritto va accertato nel biennio precedente il 30 giugno,  ovvero il 31 agosto 2011 (quando, cioè, si è concluso il rapporto di lavoro non  più rinnovato).
Le eventuali supplenze dell’anno scolastico  2011-2012 (dal 1° settembre) saranno considerate sospensioni della indennità in  corso di percezione – anche se superiori a cinque giorni – con proroga del  trattamento nei limiti della durata massima prevista dalla normativa – ma nel  rispetto dell’anno mobile – e senza necessità di presentazione di una nuova  domanda con annesse DID e attestazione dello stato di disoccupazione presso il  Centro per l’impiego, o di osservanza di un nuovo periodo di  carenza.
 
B) Lo status di precario riconosciuto a  coloro – docenti ed ATA – che fanno parte degli elenchi prioritari costituiti  all’inizio dell’anno scolastico (secondo le modalità disciplinate dal DM 12  ottobre 2011, n. 92) permette, tra l’altro, l’utilizzo di tale personale con  precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, oppure, previa  disponibilità, la partecipazione ai progetti attivati dalle Regioni, in  convenzione con gli Uffici scolastici regionali.
Le supplenze, anche se frequenti  numericamente, sono spesso di breve durata e rappresentano la fisiologia dei  rapporti di lavoro per questa categoria di personale.
Può però verificarsi che il personale  precario – stante l’obbligo di accettare gli incarichi offerti – stipuli un  contratto di supplenza sufficientemente lungo e tale da richiedere all’Istituto  la verifica della propria posizione di percettore di disoccupazione.
Fermo  restando quanto previsto nel punto A), in ipotesi di conferimento di una nuova  supplenza superiore ai 5 giorni lavorativi, il lavoratore al quale è stata  sospesa l’indennità di disoccupazione può quindi presentare, al termine  dell’incarico, una richiesta di verifica della nuova situazione scaturita dalla  cessazione del suddetto rapporto di lavoro.
L’operatore di Sede, in questi casi, dovrà  verificare i requisiti dell’assicurato e l’eventuale possibilità che questi  acceda ad una nuova prestazione di disoccupazione. Qualora la verifica dia esito  positivo dovrà essere effettuato il pagamento della nuova prestazione e  contestualmente il richiedente decadrà dalla prestazione di disoccupazione in  corso di godimento.
In caso di esito negativo, invece, la  prestazione già in essere continuerà ad essere erogata secondo le regole di cui  al punto A) – ad esempio nei casi di istanza presentata oltre il 68° giorno,  oppure per la mancanza del requisito contributivo delle 52 settimane nell’ultimo  biennio.
Le succitate domande di verifica devono  essere richieste entro il termine ordinario dei 68 giorni dalla data di  cessazione del rapporto di lavoro di cui sopra, sottoscrivendo una nuova DID e  attestando il proprio status di disoccupato al Centro per l’impiego.
Al fine dell’erogazione della prestazione,  si precisa che sarà effettuato l’accertamento dei requisiti assicurativi e  contributivi nel biennio precedente alla data di cessazione di tale ultimo  rapporto di lavoro, sarà altresì osservato un nuovo periodo di carenza e il  frazionamento della decorrenza in relazione al periodo già indennizzato  nell’anno mobile, come da normativa vigente per la disoccupazione  ordinaria.
Il modello di domanda, DS21-COD.SR05, sarà  quindi implementato con la possibilità di richiedere la verifica del possesso  dei requisiti necessari per accedere ad un nuovo trattamento di  disoccupazione.
Con apposito messaggio sarà trasmesso il  modello di domanda di verifica on line secondo le modalità sopra  illustrate.
Il Direttore  generale
Nori