C’È CRISI … E MONTI CANCELLA LA CAUSA DI SERVIZIO!
Niente più equo indennizzo, spese di degenza e pensione privilegiata al personale che, a causa del servizio, contragga invalidità o infermità di tale gravità da non poter più svolgere le proprie mansioni
Da: http://it.peacereporter.net
IL GOVERNO MONTI CANCELLA I DIRITTI
L'art.6 della manovra cancella causa di servizio, la pensione privilegiata e l'equo indennizzo per chi si ammala al lavoro nel settore pubblico
Nei contratti, di solito, son quelle scritte in piccolo, in fondo al testo. E sono delle fregature. Nel caso della manovra del governo Monti, invece, era in bella mostra, ma sembra che non se ne sia accorto nessuno.
L'articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" varato dall'esecutivo recita: ''Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data''.
Di botto vengono cancellate cause di servizio ed equo indennizzo. Che tradotto in soldoni, lascia senza tutela e senza speranza di vedersi riconosciuto in giudizio un equo risarcimento le persone che si sono ammalate al lavoro.
I casi sono tanti, migliaia, in particolare per due categorie: coloro che vengono fatti oggetto di mobbing sul posto di lavoro e coloro che si ammalano per essere stati a contatto con l'amianto.
Sui principali quotidiani nazionali non c'è traccia della norma. Ma la gravità della decisione, che salva solo i dipendenti pubblici del '' comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico'', pare passare inosservata.
Gli istituti tagliati sono tipici del rapporto di pubblico impiego. La causa di servizio è costituita dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la prestazione lavorativa effettuata ed una determinata infermità. Al fine di determinarne l'esistenza viene effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso tra la minorazione ed il servizio. Scompare anche la pensione privilegiata introdotta nel 1973, attribuita al lavoratore pubblico se in conseguenza dell'infermità o della lesione derivante da fatti di servizio ha comportato l'inabilità assoluta o permanente. Infine svanisce l'equo indennizzo, che è uno speciale emolumento avente natura indennitaria e per tali ragioni cumulabile sia con il risarcimento del danno che con il trattamento di pensione privilegiata, attribuito al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia subito una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
''Questa norma colpirà tutti quelli che si ammalano lavorando. Compresi i malati di amianto'', ha commentato l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. ''La nostra associazione adirà tutte le sedi competenti, non escludendo una pregiudiziale di illegittimità costituzionale, oltre alle iniziative di mobilitazione già in corso in Italia, e all'appello a tutte le autorità istituzionali e forze politiche affinché non si prestino ad avallare dette modificazioni, contrarie allo stesso principio di uguaglianza, oltre che di equità e giustizia, rispetto a chi è stato già pesantemente pregiudicato in seguito a una patologia per causa di servizio''.
Christian Elia
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La rivoluzione per gli Incidenti in itinere o sul lavoro
C'È CRISI, CANCELLATA LA CAUSA DI SERVIZIO
Niente più equo indennizzo, spese di degenza e pensione privilegiata al personale che si fa male
di Antimo Di Geronimo
I docenti e i lavoratori appartenenti al personale Ata (ausiliari, tecnici e amministrativi) non potranno più fare affidamento su particolari tutele se incorreranno in un infortunio a causa del servizio. L'articolo 6 del decreto Monti (decreto legge 201/2011), infatti, ha cancellato con un colpo di spugna gli istituti dell’accertamento della causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. É prevista, però, una disciplina transitoria che fa salvi i procedimenti in corso.
Ugualmente salvi i diritti degli infortunati per i quali, al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda.
Il decreto del governo Monti, che è in corso di conversione alla camera e che potrebbe in questo contesto subire delle modifiche, si inquadra in una serie di provvedimenti che hanno ridotto drasticamente gli strumenti di tutela dei lavoratori della scuola. Si pensi all’inasprimento del regime delle sanzioni disciplinari, all’aggravamento dell’onerosità della prestazione per effetto del sovraffollamento delle classi, al blocco dei rinnovo contrattuali e alla decontrattualizzazione della mobilità interna alle scuole.
Quanto all’art.6 del decreto Monti ecco un breve catalogo delle possibili implicazioni.
Infortunio in itinere
La casistica più frequente circa l’applicazione della causa di servizio e degli istituti ad essa collegati si riscontra in riferimento alle lesioni dell’integrità fisica riportate dai lavoratori a causa di incidenti stradali. Incidenti che si verificano con una certa frequenza nel tragitto da casa a scuole e viceversa.
Si tenga presente che la categoria dei docenti e del personale Ata è ad alto tasso di pendolarità. Perché nella scuola è altissimo il tasso dei trasferimenti d’ufficio. Ciò a causa del calo demografico e soprattutto per effetto dei tagli al personale di questi ultimi anni.
Infortuni durante l’attività
Il corollario del sovraffollamento delle classi è l’aumento del rischio di incorrere in infortuni durante l’attività didattica. Si pensi, per esempio, ai rischi per l’incolumità fisica connessi alla necessità di prendersi cura degli alunni portatori di handicap. In modo particolare nei cosi di disturbi del comportamento ( caratteriali) o di patologie mentali
L’equo indennizzo
Non essendo coperti da alcuna assicurazione Inail i docenti, in caso di infortunio per causa di servizio, fruivano dell’equo indennizzo. Una indennità di modesta entità, che costituiva l’unica forma di ristoro patrimoniale in tali casi.
Assenze per malattia
La cancellazione dell’istituto della causa di servizio, comporterà, inoltre, l’impossibilità per il lavoratore infortunato, di giovarsi della relativa esenzione dalla trattenuta Brunetta sulle assenze per malattia.
E in più, le relative assenze saranno conteggiate anche ai fini del raggiungimento del periodo massimo di assenze per malattia superato il quale scatta il licenziamento (periodo di comporto).
No ai rimborsi
Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che il lavoratore infortunato per servizio non potrà più giovarsi dei rimborsi delle spese di degenza.
Fine della pensione privilegiata
Insieme alla cancellazione di tutti questi istituti il decreto Monti ha passato anche un colpo di spugna sulla pensione privilegiata. Si tratta di una particolare forma di pensione che veniva corrisposta ai lavoratori che, sempre a causa del servizio, avessero contratto invalidità o infermità di tale gravità da non poter più svolgere le mansioni. E dunque si applicava nel caso in cui la cessazione dal servizio risultasse necessitata. Non era previsto dunque alcun limite di età o di contribuzione e l’importo veniva calcolato in due modi. Se l’infortunio era talmente grave da essere iscritto nella tabella A allegata alla legge 834/81, la pensione veniva calcolata come se il lavoratore avesse svolto materialmente 40 anni di servizio. Nei casi meno gravi, invece, la pensione veniva in parte decurtata, ma in ogni caso non poteva essere di importo inferiore agli 8/10 dell’importo massimo (art.65 dpr 1092/73).
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