C’È CRISI … E MONTI CANCELLA LA CAUSA DI SERVIZIO!
Niente più  equo indennizzo, spese di degenza e pensione privilegiata al personale  che, a causa del servizio, contragga invalidità o infermità di tale  gravità da non poter più svolgere le proprie mansioni 
Da: http://it.peacereporter.net
IL GOVERNO MONTI CANCELLA I DIRITTI
L'art.6  della manovra cancella causa di servizio, la pensione privilegiata e  l'equo indennizzo per chi si ammala al lavoro nel settore pubblico
Nei  contratti, di solito, son quelle scritte in piccolo, in fondo al testo.  E sono delle fregature. Nel caso della manovra del governo Monti,  invece, era in bella mostra, ma sembra che non se ne sia accorto  nessuno.
L'articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201  "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei  conti pubblici" varato dall'esecutivo recita: ''Ferma la tutela  derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le  malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento  della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle  spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della  pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del  presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente  al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di  cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai  procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia  ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai  procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della  predetta data''.
Di botto vengono cancellate cause di servizio ed  equo indennizzo. Che tradotto in soldoni, lascia senza tutela e senza  speranza di vedersi riconosciuto in giudizio un equo risarcimento le  persone che si sono ammalate al lavoro.
I casi sono tanti, migliaia,  in particolare per due categorie: coloro che vengono fatti oggetto di  mobbing sul posto di lavoro e coloro che si ammalano per essere stati a  contatto con l'amianto.
Sui principali quotidiani nazionali non c'è  traccia della norma. Ma la gravità della decisione, che salva solo i  dipendenti pubblici del '' comparto sicurezza, difesa e soccorso  pubblico'', pare passare inosservata.
Gli istituti tagliati sono  tipici del rapporto di pubblico impiego. La causa di servizio è  costituita dalla sussistenza di un rapporto di causalità tra la  prestazione lavorativa effettuata ed una determinata infermità. Al fine  di determinarne l'esistenza viene effettuato un giudizio medico-legale  teso ad accertare il nesso tra la minorazione ed il servizio. Scompare  anche la pensione privilegiata introdotta nel 1973, attribuita al  lavoratore pubblico se in conseguenza dell'infermità o della lesione  derivante da fatti di servizio ha comportato l'inabilità assoluta o  permanente. Infine svanisce l'equo indennizzo, che è uno speciale  emolumento avente natura indennitaria e per tali ragioni cumulabile sia  con il risarcimento del danno che con il trattamento di pensione  privilegiata, attribuito al dipendente pubblico nel caso in cui questi  abbia subito una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
''Questa  norma colpirà tutti quelli che si ammalano lavorando. Compresi i malati  di amianto'', ha commentato l'avvocato Ezio Bonanni, presidente  dell'Osservatorio Nazionale Amianto. ''La nostra associazione adirà  tutte le sedi competenti, non escludendo una pregiudiziale di  illegittimità costituzionale, oltre alle iniziative di mobilitazione già  in corso in Italia, e all'appello a tutte le autorità istituzionali e  forze politiche affinché non si prestino ad avallare dette  modificazioni, contrarie allo stesso principio di uguaglianza, oltre che  di equità e giustizia, rispetto a chi è stato già pesantemente  pregiudicato in seguito a una patologia per causa di servizio''.
Christian Elia
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La rivoluzione per gli Incidenti in itinere o sul lavoro
C'È CRISI, CANCELLATA LA CAUSA DI SERVIZIO
Niente più equo indennizzo, spese di degenza e pensione privilegiata al personale che si fa male 
di Antimo Di Geronimo 
I  docenti e i lavoratori appartenenti al personale Ata (ausiliari,  tecnici e amministrativi) non potranno più fare affidamento su  particolari tutele se incorreranno in un infortunio a causa del  servizio. L'articolo 6 del decreto Monti (decreto legge 201/2011),  infatti, ha cancellato con un colpo di spugna gli istituti  dell’accertamento della causa di servizio, del rimborso delle spese di  degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione  privilegiata. É prevista, però, una disciplina transitoria che fa salvi i  procedimenti in corso.
Ugualmente salvi i diritti degli infortunati  per i quali, al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto  Monti, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della  domanda.
Il decreto del governo Monti, che è in corso di conversione  alla camera e che potrebbe in questo contesto subire delle modifiche, si  inquadra in una serie di provvedimenti che hanno ridotto drasticamente  gli strumenti di tutela dei lavoratori della scuola. Si pensi  all’inasprimento del regime delle sanzioni disciplinari,  all’aggravamento dell’onerosità della prestazione per effetto del  sovraffollamento delle classi, al blocco dei rinnovo contrattuali e alla  decontrattualizzazione della mobilità interna alle scuole. 
Quanto all’art.6 del decreto Monti ecco un breve catalogo delle possibili implicazioni. 
Infortunio in itinere
La  casistica più frequente circa l’applicazione della causa di servizio e  degli istituti ad essa collegati si riscontra in riferimento alle  lesioni dell’integrità fisica riportate dai lavoratori a causa di  incidenti stradali. Incidenti che si verificano con una certa frequenza  nel tragitto da casa a scuole e viceversa.
Si tenga presente che la  categoria dei docenti e del personale Ata è ad alto tasso di  pendolarità. Perché nella scuola è altissimo il tasso dei trasferimenti  d’ufficio. Ciò a causa del calo demografico e soprattutto per effetto  dei tagli al personale di questi ultimi anni. 
Infortuni durante l’attività
Il  corollario del sovraffollamento delle classi è l’aumento del rischio di  incorrere in infortuni durante l’attività didattica. Si pensi, per  esempio, ai rischi per l’incolumità fisica connessi alla necessità di  prendersi cura degli alunni portatori di handicap. In modo particolare  nei cosi di disturbi del comportamento ( caratteriali) o di patologie  mentali 
L’equo indennizzo
Non essendo coperti da alcuna  assicurazione Inail i docenti, in caso di infortunio per causa di  servizio, fruivano dell’equo indennizzo. Una indennità di modesta  entità, che costituiva l’unica forma di ristoro patrimoniale in tali  casi. 
Assenze per malattia
La cancellazione dell’istituto della  causa di servizio, comporterà, inoltre, l’impossibilità per il  lavoratore infortunato, di giovarsi della relativa esenzione dalla  trattenuta Brunetta sulle assenze per malattia.
E in più, le relative  assenze saranno conteggiate anche ai fini del raggiungimento del  periodo massimo di assenze per malattia superato il quale scatta il  licenziamento (periodo di comporto). 
No ai rimborsi
Inoltre, le  nuove disposizioni prevedono che il lavoratore infortunato per servizio  non potrà più giovarsi dei rimborsi delle spese di degenza. 
Fine della pensione privilegiata
Insieme  alla cancellazione di tutti questi istituti il decreto Monti ha passato  anche un colpo di spugna sulla pensione privilegiata. Si tratta di una  particolare forma di pensione che veniva corrisposta ai lavoratori che,  sempre a causa del servizio, avessero contratto invalidità o infermità  di tale gravità da non poter più svolgere le mansioni. E dunque si  applicava nel caso in cui la cessazione dal servizio risultasse  necessitata. Non era previsto dunque alcun limite di età o di  contribuzione e l’importo veniva calcolato in due modi. Se l’infortunio  era talmente grave da essere iscritto nella tabella A allegata alla  legge 834/81, la pensione veniva calcolata come se il lavoratore avesse  svolto materialmente 40 anni di servizio. Nei casi meno gravi, invece,  la pensione veniva in parte decurtata, ma in ogni caso non poteva essere  di importo inferiore agli 8/10 dell’importo massimo (art.65 dpr  1092/73).
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