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domenica 19 febbraio 2012

LA NEVE NON CONGELA I DIRITTI DEI LAVORATORI !

Sembra che il gelo e le nevicate delle scorse settimane abbiano congelato le menti di alcuni dirigenti scolastici che vedono le scuole come una sorta di monarchie di cui loro sono i dittatori e docenti ed ATA dei servi atti ad obbedir tacendo...
Facciamo chiarezza sulla questione dell’interruzione dell’attività didattica per neve che, nel comune di Terni, è stata deliberata tramite tre ordinanze del sindaco, per 5 giorni : 3 e 4, 10 e 11 e 13 febbraio.
Premettiamo -come già precisato in un precedente comunicato- che aver deliberato l’interruzione dell’attività didattica e non la chiusura delle scuole ha comportato l’obbligo di presenza per il solo personale ATA.
  Una presenza inutile ed in parte « punitiva » che ha prodotto l’apertura delle scuole vuote, inutili spese per i riscaldamenti ed aumentato il rischio di infortuni.
Abbiamo visto i più fantasiosi interventi da parte dei dirigenti scolastici: qualcuno, in aperta violazione delle norme contrattuali, avrebbe imposto illecitamente ai docenti di essere presenti a scuola o chiedere coattivamente permessi o ferie. Si ricorda che i dirigenti devono applicare la normativa vigente ed il CCNL che rispetto all’obbligo di servizio dei docenti è assolutamente chiaro: non c’è nessun obbligo di presenza a scuola durante l’interruzione delle attività didattiche e questo vale per le ordinanze sulla neve, per le assemblee scolastiche e per il periodo precedente o successivo (settembre e giugno) all’inizio/fine delle lezioni. Solo il collegio docenti è sovrano e può deliberare sull’obbligo di presenza durante i periodi di interruzione dell’attività didattica (con eventuale pagamento delle spettanze dovute). Eppure, in spregio delle norme, se ne sono sentite di tutti i colori, sino ad arrivare alla minaccia di riduzione delle vacanze di pasqua.
Vediamo le norme : la chiusura o l’interruzione delle attività diattiche per neve rientra nelle cause di forza maggiore e quindi i giorni di interruzione dell’attività didattica restano validi ai fini del computo dei 200 giorni di lezione necessari per la vaidità dell’anno scolastico (cfr. nota USR E.R. 18697 18.12.02). Inoltre per le assenze degli studenti imputabili a cause di forza maggiore si applicano le deroghe previste dall’art.11 comma 1 del DLgs 59/04 «per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequanza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato (…) per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite». In questi casi rientrano le gravi situazioni metereologiche che dunque non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati se vi sono sufficienti elementi di verifica della preparazione degli studenti da parte dei docenti (art.14, c. 7-DPR 122/09).
I COBAS GARANTISCONO L’ASSISTENZA SINDACALE E LEGALE AI DOCENTI CHE VOLESSERO CONTESTARE ORDINI DI SERVIZIO E PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, CONTATTATE LE SEDE O I REFERENTI DEI COBAS.

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