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giovedì 19 aprile 2012
Il D.S. che non consente al docente il diritto di accesso ai verbali del Consiglio di classe è sempre responsabile.
Il D.S. che non consente al docente il  diritto di accesso ai verbali del Consiglio di classe è sempre  responsabile. Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana  con una sentenza depositata il 28 marzo 2012, n. 656. Nel merito il TAR ha prima  di tutto chiarito che il ricorrente, chiedendo di accedere ad atti che  direttamente lo riguardano, era certamente qualificabile come "interessato", ai  sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990. Ciò in quanto portatore di un  interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione  giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. E  i verbali del Consiglio di classe si configurano come documenti amministrativi,  suscettibili di accesso insieme agli atti in essi richiamati e ad essi allegati.  Per questo motivo l'accoglimento del ricorso e la condanna  dell'amministrazione scolastica a provvedere all'accesso ai documenti richiesti  nei confronti del docente.
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