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venerdì 11 maggio 2012

La Sentenza 120/012 della Corte Costituzionale, costituzionalizza l'austerità nel pubblico impiego

Per austerità voglio intendere, in questo caso, una forte e consistente contrazione della spesa degli enti pubblici, volta a sanare situazioni di malapolitica, cattiva gestione della cosa pubblica, che hanno comportato l'incremento di un debito pubblico, che viene letteralmente e sostanzialmente scaricato sul ceto debole della società.
Voglio effettuare una breve riflessione, dove da un lato evidenzio come la Corte costituzionale, che io definisco più organo politico che giuridico, ha anticipato ciò che avverrà a breve in particolar modo nel pubblico impiego, e dall'altro sottolineare come sia stata pienamente illegittima nonchè illegale la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio nel nostro ordinamento. Infatti, la nostra Costituzione ancora una volta è stata violentata da un forte abuso di potere come operato dai governanti, in palese violazione di ogni principio volto a salvaguardare quella sovranità popolare che io ora definisco asovranità non popolare.

Partiamo dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale – Sentenza n. 120 del 10 maggio 2012, la quale in sostanza afferma che è legittima la decurtazione dello stipendio nei periodi di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, sostenendo che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno.
Il passaggio che più mi interessa è il seguente: Per ragioni analoghe non è ravvisabile alcun contrasto della norma in oggetto con l’art. 38 Cost. Infatti, nessuna disposizione, né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata porzione. Sicché, il ragguaglio di essa al mero trattamento fondamentale per i soli primi dieci giorni di assenza non è così drastico da privare il lavoratore infermo di mezzi idonei di sussistenza. D’altro canto, si realizza in tal modo il ponderato bilanciamento, sia con altri princìpi costituzionalmente garantiti, come quello di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), indirettamente perseguito scoraggiando con la forza deterrente della penalizzazione economica fenomeni di assenteismo, sia con ulteriori esigenze di rango primario, come quella (particolarmente avvertita in materia previdenziale) di controllo della spesa pubblica.
Detto in breve, le misure volte a tutelare il controllo della spesa pubblica, possono legittimare la limitazione di diritti che un tempo venivano garantiti proprio dalla stessa Costituzione, che è soggetta ad interpretazione a secondo del vento politico che soffia nel momento considerato.
Questo è il momento della bufera dell'austerità.
E tal vento tempestoso travolgerà tutti i diritti esistenti, legittimando anche licenziamenti nel settore pubblico, nel nome del contenimento di quella spesa pubblica che non ha fine e mai fine avrà.
Ma questa pronuncia della Corte Costituzionale, anticipa, ciò che a breve, diverrà la norma ordinaria, con la costituzionalizzione del pareggio di bilancio. Infatti, nell' articolo  81 della Cost. ora si legge che- Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ma è stato modificato anche l'articolo 97 della Cost., ove in sostanza emerge che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La modifica ha la funzione di generalizzare l'obbligo di equilibrio di bilancio, rendendolo valido per tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica.

E l'articolo 119 ove si evidenzia che in sostanza si lo Stato italiano deve  assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Ma questa costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, la prima in assoluto accaduta in Europa, in relazione al Fiscal compact, è illegittima.
Illegittima proprio in relazione a quanto normato dal Fiscal compact.
Per capirci meglio. Il nuovo trattato, detto e conosciuto come Fiscal compact,  entrerà in vigore il 1º gennaio 2013.Al TITOLO VI. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI. Articolo 14- si legge testualmente che:
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore dal 1° Gennaio 2013, a patto che la dodicesima Parte Contraente la cui moneta è l’euro abbia depositato la sua ratifica, oppure dal primo giorno del mese successivo al deposito della dodicesima ratifica da parte delle Parti Contraenti (la cui moneta è l’euro), qualunque sia la prima.
3. Il presente accordo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore tra le Parti contraenti (la cui moneta è l’euro) e che l’hanno ratificata. Esso si applica alle parti contraenti (la cui moneta è l’euro) a partire dal primo giorno del mese successivo al deposito della ratifica.
Quindi,  ogni paese, dopo la ratifica del trattato, ha tempo fino al 1º gennaio 2014 per introdurre la regola che impone il pareggio di bilancio nella legislazione nazionale. Solo i paesi che avranno introdotto tale regola entro il 1º marzo 2014 potranno ottenere eventuali prestiti da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità , a condizione che vi sia stata la ratifica sia del Paese interessato che di almeno dodici Paesi aderenti a tale Patto.
Cosa che ad oggi non è accaduta.
Neanche la Germania, che ha imposto questo Patto, ha ancora ratificato tale accordo.
E l'Italia cosa fa?
Anticipa in Costituzione una misura che, poteva trovare affermazione ed efficacia, solo nel caso di perfezionamento delle condizioni di ratifica.
Ed allora se i dodici Paesi previsti, non ratificano questo Patto, cosa accade?
Accade che l'Italia è l'unico Paese ad aver imposto questa misura, quale quella della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, nella nostra Carta Fondamentale e gli altri, che ancora non hanno inserito questa misura, saranno liberi da tali vincoli. Vincoli su cui vigilerà, quando tale Patto sarà in vigore, la Corte europea di giustizia  che verificherà che i Paesi che hanno adottato il trattato lo abbiano trasposto nelle leggi nazionali. In caso contrario, uno Stato può essere deferito alla Corte dagli altri e incorrere in una sanzione pari allo 0,1% del Pil . 
E come pretendere Giustizia formale, quando in Italia hai una Corte Costituzionale che anticipa i tempi, legittimando misure di austerità, ed una Corte europea che deve verificare che tali misure trovino affermazione?
Nessuna giustizia formale.
La sovranità popolare è stata sostanzialmente violentata, nel nome di un Patto, che probabilmente non verrà ratificato, ma che in Italia, è già effettivo.
Ed allora siamo presenti innanzi ad una situazione Illegale nella loro legalità nonché pienamente illegittima.
Marco Barone

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