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venerdì 10 agosto 2012

LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE. modulo richiesta


Il 7 agosto è stato definitivamente approvato alla Camera il D.L. 6 luglio  2012, n.95 sulla cosiddetta “spending review”, che … oltre a tutto il  resto,  rappresenta  un pesante attacco al reddito e ai diritti dei precari della  scuola. L’art. 5 comma 8 dispone che, nel Pubblico Impiego, “le ferie, i riposi e i  permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno  luogo  in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una Nota del 24 luglio  scorso,  ha dato indicazione ai Dipartimenti Provinciali del Tesoro di bloccare la  liquidazione delle ferie maturate e non godute del personale scolastico con  contratto a tempo determinato. Si dà il caso che, nella scuola, si possa fruire delle ferie solo nei mesi  di  luglio e agosto in occasione della sospensione delle lezioni e che ai  precari  quindi, supplenti temporanei o supplenti fino al termine delle attività  didattiche – 30 giugno – al momento della cessazione del contratto  (licenziamento), vengano retribuiti i giorni di ferie maturati e non goduti. Si tratta di una somma, spettante in proporzione ai giorni di servizio  effettuati, che, assieme alla “miseria” dell’indennità di disoccupazione e  alla  quota di TFR spettante alla cessazione del contratto, consente ai precari  della  scuola di sopravvivere nei mesi estivi, in attesa, con l’anno scolastico  successivo, di poter accedere ad altre supplenze.   Il blocco del pagamento delle ferie maturate e non godute, si connota  quindi  come un attacco senza precedenti al reddito dei precari della scuola.  Questo ennesimo atto discriminatorio verso i precari provoca tra gli stessi  una profonda indignazione per uno Stato – datore di lavoro – che continua,  non  solo a sfruttare il lavoro di docenti e ata precari (ricordiamo che allo  Stato  un precario della scuola, tra i mesi estivi non retribuiti e il non godere  della progressione di carriera – scatti di anzianità -, costa mediamente  8.000  euro in meno di un dipendente a tempo indeterminato e che mediamente, per  un  docente o ata che abbia lavorato per tutto l’anno scolastico, la  liquidazione  delle ferie maturate corrisponda ad altri 1000 €), ma anche sottrarre  ulteriormente quote di reddito, tra l’altro garantite da norme contrattuali  vigenti, confermando di volere far pagare la crisi e il debito pubblico,  generato da altri, sempre ai più deboli e ricattati.  Questa poi di considerare una norma, introdotta il 7 di luglio 2012 con un  decreto legge, retroattiva per contratti di lavoro a tempo determinato  scaduti  al termine delle lezioni o comunque entro il 30 di giugno, è una vera e  propria  aberrazione giuridica che lede un diritto- quello al riposo compensativo-  tutelato dalla Costituzione.  Nel frattempo un’altra amministrazione dello Stato – l’INPS – ha invece  dato  indicazione di retribuire i giorni di ferie maturati dai propri dipendenti  precari che hanno cessato il lavoro entro il 7 luglio. Nel messaggio n.12486 del 26 luglio 2012 l’Inps precisa che gli effetti del  decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 non possono essere retrattivi, per cui  il  pagamento delle ferie non godute per chi ha cessato il lavoro prima del 7  luglio devono necessariamente essere retribuite. Questo è quanto disposto per  i  dipendenti dell’ente di previdenza sociale.   Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 6 agosto, con il  parere 32937, ha chiarito che al personale del pubblico impiego spetta il  pagamento delle ferie maturate e non fruite prima del 6 luglio, data di  entrata  in vigore del Decreto legge 95/2012 che, secondo il parere della Funzione  Pubblica, non può avere decorrenza retroattiva.   Per il comparto scuola restano salvi i diritti al pagamento delle ferie per  tutti i supplenti (docenti  ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30  giugno e non le hanno potute fruire. Ed  hanno diritto al pagamento  anche  i  supplenti fino al 30 giugno che hanno avuto la proroga del contratto oltre il  7  di luglio per gli esami di stato. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze  con circolare del  25 marzo 2003, n. 17 affermava che  l'accordo di  interpretazione autentica dell'articolo 19 del C.C.N.L. - comparto scuola -  sottoscritto il 4 agosto 1995, ha lo scopo di equiparare dal punto di vista  della fruizione delle ferie il personale docente a tempo determinato con  quello  a tempo indeterminato. I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30  giugno o fino al completamento degli esami di maturità, non hanno quindi la  possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio-agosto, ma,  allo  stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno  l'obbligo  di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. Proprio  per  tali motivazioni l'accordo integrativo stabilisce che si dia luogo al  pagamento  sostitutivo. Ora è necessario che il MIUR intervenga presso il Ministero del Tesoro  affinché sblocchi immediatamente il pagamento delle ferie maturate e non  fruite  dal personale precario della scuola.   I Cobas – Comitati di Base della Scuola – nel ribadire di continuare la  lotta  contro la precarietà nella scuola, che non sarà di certo scalfita dalla  recente  autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato solo 21.112 docenti – e ad  oggi non è stato ancora approvato il contingente ATA - dal prossimo 1  settembre, a fronte delle decine di migliaia di assunzioni a termine che  saranno effettuate per poter garantire l’inizio delle lezioni (per esempio,  a  fronte di ben 40.000 posti vacanti per il sostegno ai disabili, le  assunzioni  in ruolo previste saranno solo 1991), intendono battersi con tutti i mezzi (  a  partire dalla formale diffida presentata al MIUR e al  Ministero del  Tesoro)  contro questo vergognoso e vero e proprio furto delle ferie maturate  spettanti  ai precari.  Intanto invitiamo tutti i docenti ed ata interessati a inviare al più  presto   ai propri dirigenti scolastici (l’ultima scuola di servizio) la richiesta  delle  ferie maturate ma non fruite, utilizzando il fac-simile in allegato e  presentando la richiesta o direttamente alle scuole con tanto di ricevuta  del  protocollo o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo è il primo  passo  necessario per far valere i propri diritti e serve anche come strumento di  pressioni nei confronti dell’Amministrazione e del Ministero del Tesoro. E  se  MIUR e  Ministero del Tesoro “faranno orecchie da mercante”  con l’inizio  del  prossimo anno scolastico troveremo assieme  nuove ed efficaci forme di  lotta,  e, se necessario, ricorreremo anche  ad interventi sul versante  giurisdizionale.  Sarà comunque curioso, tra l’altro, verificare come il prossimo anno  scolastico si comporterà l’Amministrazione di fronte all’obbligo per i  docenti  ed ata supplenti a godere delle ferie – costituzionalmente garantite –  durante  il periodo delle lezioni: saranno chiamati i supplenti per i supplenti in  ferie?  E se i supplenti chiederanno ferie tutti assieme nello stesso  periodo  come forma di lotta, la scuola intera si bloccherà? 

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