Art. 1
Concorso: posti, cattedre e organizzazione
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado, nonche' di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili
in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. I direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali
sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale
e dell'individuazione dei vincitori, ai sensi dell'articolo 400,
comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o
primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi
i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti
con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresi' ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del
titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998;
b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso
del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico
2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi
quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale,
iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola
secondaria di I e II grado, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in
vigore del citato decreto interministeriale) erano gia' in
possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma
conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti
superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli
istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data
consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento del personale docente;
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente
lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di
corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico
2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche' i
candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a)
entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal
relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico
1998-1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a
partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi' applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero
entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano
servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda,
adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente espletera'
solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui
all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno superata. In
caso di carenza dei requisiti di ammissione, l'Ufficio scolastico
regionale dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 3
Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione,
deve essere presentata in una sola regione.
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2
possono concorrere per uno o piu' posti ovvero per una o piu' classi
di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione
prescelta ai sensi del comma 1, un'unica domanda con l'indicazione
dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende
concorrere.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le
domande presentate con modalita' diverse da quella telematica non
sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma
5.
4. Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura
informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero
seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato n. 2, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I candidati possono accedere
alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e
fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
5. I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati,
qualora non siano gia' registrati, effettuano la fase del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la
sede dell'Autorita' Consolare Italiana, secondo le apposite
istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest'ultima Autorita'
attesta la veridicita' dei dati anagrafici dandone comunicazione al
competente Ufficio scolastico regionale, che provvede alla
registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la
registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico
regionale, per il tramite della predetta Autorita' Consolare
Italiana, i codici di accesso per l'acquisizione telematica della
domanda nella successiva fase della procedura POLIS. E' comunque
ammessa la possibilita' di presentare domanda di partecipazione al
concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio
italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.
6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato
l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la
quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono
dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza
previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2,
nonche' dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12. In
particolare, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome
di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero;
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena
l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego
statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di
risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l'indirizzo di
posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le variazioni; l'Amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del
concorrente;
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento,
la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come
risultanti da certificazione rilasciata da una competente
struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio
della prova, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico
regionale oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La
certificazione puo' essere inviata anche a mezzo fax e le
modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate
telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente Ufficio
scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia
all'interessato;
k) di non prestare servizio in qualita' di insegnante con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali
alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione
ai sensi dell'articolo 2, con l'esatta indicazione
dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero
accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato; qualora
il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono
essere altresi' indicati gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;
n) i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12, previsti dal
decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2012, n. 81;
o) il titolo di specializzazione all'insegnamento sul sostegno, se
posseduto, con l'indicazione dell'istituzione che l'ha rilasciato
e dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato
conseguito;
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola
primaria;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e
con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte.
Art.4 Commissioni giudicatrici(...)
Art. 5
Prova di preselezione
1. Ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i
posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del
testo, delle competenze digitali nonche' delle competenze
linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del
candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si svolge
in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le modalita' di
cui al successivo comma 7.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una
postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di
identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova
costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di
risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti:
- capacita' logiche 18 domande;
- capacita' di comprensione del testo 18 domande;
- competenze digitali 7 domande;
- conoscenza della lingua straniera 7 domande.
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa
nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it)
20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione.
4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il
sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte
gia' date.
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data vale 0
punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova
e' immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito
un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova
comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il
punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
7. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 23 novembre 2012,
sulla rete intranet e sul sito del Ministero(www.istruzione.it),
nonche' sui siti internet degli Uffici scolastici regionali
competenti a gestire la procedura, sono resi noti il calendario, le
sedi e le ulteriori modalita' di svolgimento della prova
preselettiva. Nello stesso avviso e' data comunicazione in merito
alla pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti di
cui al comma 2 nonche' delle modalita' di restituzione al candidato
di copia della prova svolta, se richiesta.
8. L'avviso di cui al comma 7 ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di
preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta,
comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza
maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu'
sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione
dal concorso.
Articolo 6
Prove di esame
1. Le prove di esame e i relativi programmi, di cui al decreto
ministeriale del 21 settembre 2012, n. 80, sono riportati
nell'Allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Articolo 7
Prove scritte ovvero scritto-grafiche
1. I candidati che superano la prova di cui all'articolo 5 sono
ammessi, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, a sostenere una o piu' prove nazionali scritte
ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di
insegnamento per ciascun posto o classe di concorso.
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti a
risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle
competenze professionali nonche' delle discipline oggetto di
insegnamento.
3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio
complessivo di 40 punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio
e' ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna
delle quali e' assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova
e' superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in
ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui
all'articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le
prove di cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30
punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio e' ottenuto dalla
media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali e'
assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova e' superata dai
candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole
prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si
somma quello conseguito nella prova di cui all'articolo 9. Il
punteggio finale e' di conseguenza espresso in quarantesimi e
costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui
all'articolo 10.
Articolo 8
Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese in
ambiti disciplinari
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1, 2,
4 e 5 e' prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui
mancato superamento comporta l'esclusione dall'unica prova orale
obbligatoria e comune.
2. Per gli ambiti disciplinari 7, 8 e 9 le prove sono cosi'
articolate:
A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A). Il candidato deve sostenere la prova
scritta obbligatoria e comune di Filosofia. Il superamento di tale
prova consente la valutazione delle prove aggiuntive di Psicologia,
Sociologia e Scienza dell'educazione, per la classe 36/A, o di Storia
per la classe 37/A, ovvero di entrambe le prove per entrambe le
classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente di sostenere
le rispettive prove orali. Il mancato superamento di una delle prove
aggiuntive non preclude la possibilita' di sostenere la prova orale
per l'altra classe di concorso per la quale sia stata superata la
relativa prova aggiuntiva. Vengono compilate due distinte
graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A.
A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A - 49/A). Il candidato deve sostenere la
prova scritta obbligatoria di Matematica per la classe 47/A o di
Fisica per la classe 38/A, ovvero entrambe le medesime prove,
obbligatorie e comuni, di Matematica e di Fisica per la classe 49/A.
Il superamento delle prove obbligatorie consente di sostenere
l'eventuale prova pratica e le rispettive prove orali. Il superamento
di tutte le prove relative alle classi 38/A e 47/A comporta
l'inserimento nella graduatoria anche per la classe 49/A.
AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A - 51/A - 52/A). Il candidato deve
sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Italiano. Il
mancato superamento di detta prova comporta l'esclusione dalla
valutazione delle prove successive. Il superamento della prova
scritta di Italiano ammette alla prova orale di Italiano, Storia,
Educazione civica e Geografia. Il superamento di detta prova orale
consente l'inserimento del candidato, con il medesimo punteggio,
nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso comprese
nell'ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A). Al candidato avente
titolo, che abbia superato la prova scritta di Italiano, e' valutata
la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente titolo che
abbia superato le prove scritte di Italiano e Latino e' valutata la
prova aggiuntiva di Greco. In caso di valutazione positiva delle
prove scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato e' ammesso a
sostenere distinte prove orali per Latino e Greco, il cui superamento
consente di essere inserito nelle rispettive graduatorie per la
classe 51/A e 52/A.
Articolo 9
Prove di laboratorio e pratiche
1. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e
tecnico-pratiche che contemplano attivita' in laboratorio svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo
7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice.
2. I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo
7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice.
3. Le prove di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato
consegue un punteggio non inferiore a 7/10.
Articolo 10
Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova
ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso,
ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza
delle medesime nonche' la capacita' di trasmissione delle stesse e la
capacita' di progettazione didattica, anche con riferimento alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La prova
orale valuta altresi' la capacita' di conversazione nella lingua
straniera prescelta dal candidato. Per l'ambito disciplinare n. 5
(Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella
lingua straniera.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia
estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la
sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di
tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di
30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le
scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla
lettera a).
4. La prova orale della scuola primaria comprende anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti
ed e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 28 punti.
Art. 11 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo 7
e' pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale - Concorsi ed Esami, del 15 gennaio 2013.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, il Ministero
disponga l'aggregazione territoriale dei concorsi, ai sensi
dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
il medesimo avviso viene reso noto anche l'Ufficio scolastico
regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi'
accorpati. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data
comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito del Ministero
(www.istruzione.it), nonche' sui siti degli Uffici scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in
ordine alfabetico, e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali
competenti almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti
internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del
Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo, gli
Uffici scolastici regionali competenti comunicano, tramite avviso,
almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove
di cui all'articolo 9, nonche' l'elenco delle sedi di esame, con la
loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in
tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di
identificazione hanno inizio alle ore 8.00. E' escluso dal concorso
il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 e'
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della
commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove
necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu'
edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del
comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato secondo l'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono alla
presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda di
partecipazione al concorso, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e 9, della
sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale. La
mail e' trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data
in cui essi devono sostenere la prova orale.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
9. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i
concorrenti dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita'.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale
21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione
dei punteggi e' riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte
integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere
conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'Ufficio
scolastico regionale competente comunicazione del superamento della
prova orale presenta al direttore generale del medesimo Ufficio i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere
effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
comunicazione.
4. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai
sensi dell'art. 71 del citato dPR n. 445 del 2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal
competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un
punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica
anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun
titolo.
Art. 13
Adempimenti finali
1. La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una
graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno
superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio
finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi
ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10
e dei titoli di cui all'articolo 12.
2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i
vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima
pubblicita'.
3. La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo
indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di
ammissione di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di
abilitazione all'insegnamento.
Art. 14
Assunzione in servizio
1. Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta
documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente C.c.n.l.. del
comparto scuola.
2. Coloro che risultano vincitori in piu' procedure concorsuali
esercitano il diritto di opzione nei modi e nei termini previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova
disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 e
sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito provinciale per
un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011, n. 106.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997 n. 449.
Art. 15
Presentazione dei documenti di rito.
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai
sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche
Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. I concorrenti vincitori devono altresi' produrre al competente
Ufficio scolastico regionale, entro il termine di 30 giorni dalla
stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a pena di
decadenza dall'impiego, la certificazione sanitaria, rilasciata ai
sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovra' risultare l'idoneita'
fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede.
L'Ufficio scolastico regionale ha in ogni caso la facolta' di
sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica e, in
base all'esito di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza da
ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti dei
candidati che risultino fisicamente non idonei alla funzione da
svolgere.
3. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 16
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con
esclusione dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori il competente Ufficio scolastico regionale puo' procedere
ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della
graduatoria concorsuale.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato ovvero dalla piena conoscenza dei provvedimenti
stessi.
Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso medesimo e avverra' con l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione
a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati
ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio
scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.
Art. 19
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
quelle generali sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. del personale
docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV serie speciale - "Concorsi ed Esami". Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente). E' inoltre pubblicato sul sito internet
(www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonche' sui
siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali.
Roma, 24 settembre 2012
Il direttore generale: Luciano Chiappetta
allegati
1. Ripartizione per ciascuna regione dei posti di scuola
dell'infanzia e primaria, delle cattedre delle scuole superiori di
I e II grado e dei posti di sostegno;
2. Istruzioni per l'utilizzo della procedura informatica POLIS
(acquisizione domande di partecipazione);
3. Prove di esame e relativi programmi (estratto del decreto
ministeriale 21 settembre 2012, n. 80);
4. Tabella titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi
(estratto dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81).
Pages
▼
mercoledì 26 settembre 2012
E' uscito il bando del concorso truffa
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di concorso a cattedre.
lunedì 24 settembre 2012
STATI UNITI, La crisi accorcia la vita
Per i bianchi poveri si torna alla media degli anni '50.
Pesa il minor ricorso a cure mediche. Gli americani hanno perso in 4 anni il 10% di reddito
Negli Stati uniti i bianchi poveri li chiamano con un nome niente
affatto carino: white trash. Ma negli ultimi anni l'espressione sta
assumendo un significato meno metaforico: nel senso che la società sta
buttando costoro nella pattumiera della storia. Uno studio pubblicato il
mese scorso da Health Affairs e ripreso ieri dal New York Times rivela
infatti che per le donne bianche senza diploma superiore la speranza di
vita è diminuita di ben 5 anni tra il 1990 e il 2008: da 78,5 a 73,5
anni; mentre i maschi bianchi senza diploma devono aspettarsi di vivere
67,5 anni, tre di meno che nel 1990. Sono numeri schiaccianti: secondo
un esperto «il calo di cinque anni nelle donne bianche Usa fa il paio
con il catastrofico crollo di sette anni nella speranza di vita degli
uomini russi subito dopo il collasso dell'Unione sovietica».Siamo davvero al "postmoderno" e alla fine del "progresso", non solo della sua ideologia. Eravamo soliti considerare ineluttabile l'allungarsi della vita media, e invece no. La gigantesca redistribuzione del reddito a favore dei ricchissimi si è mangiata i progressi degli ultimi 60 anni in termini non solo di denaro, ma di vita nuda e cruda: le/i bianche/i poveri di oggi sono tornati a quel che negli Usa era la vita media degli anni '50.
Certo, i dati vanno presi con le molle, perché nel 1990 senza diploma era il 22% dei bianchi, mentre ora sono la metà (il 12%): cioè, oggi senza diploma restano solo i disperati. E però. La speranza di vita dei bianchi (uomini e donne) senza diploma si avvicina ormai a quella dei neri senza diploma, mentre si allontana sempre di più da quella dei bianchi con almeno una laurea breve: le bianche con diploma vivono 10,4 anni di più (83,9 anni) delle bianche senza, e il gap cresce tra i bianchi laureati che vivono 12,9 anni di più (80,4) dei bianchi senza diploma. Peggio di questi ultimi stanno solo i neri senza diploma che possono sperare di vivere solo 66,2 anni, 14,2 in meno dei bianchi laureati. Certo, è terribile pensare che il divario di reddito, di classe e di razza ti porta via più di 14 anni di vita nel paese più potente e più ricco del mondo.
E nel corso degli anni questi distacchi sono cresciuti. L'altra America di cui parlava Michael Harrington nel 1962 è sempre più altra. Con alcune novità: tra i gruppi etnici, gli ispanici si rivelano i più longevi, sia donne che uomini, sia nella popolazione generale che tra i senza diploma: anzi latine/i senza diploma vivono sempre più a lungo, mentre bianche/i muoiono sempre prima.
Tra le cause di questo crollo, c'è in primo luogo il minor ricorso a cure mediche: tra gli adulti in età lavorativa senza un diploma di scuola superiore, nel 1993 non era coperto da un'assicurazione sanitaria il 35%, mentre 13 anni dopo la percentuale era salita al 43. Su questi dati la riforma di Obama sembra non avere ancora inciso: dal 2008 al 2011 nel gruppo tra i 19-25 anni la copertura assicurativa è salita al 71,8% (+ 2,3) perché una parte ha potuto essere coperta sull'assicurazione dei genitori, ma tra i 26-29 è scesa dal 72,3 al 70,3%.
Nel frattempo sono peggiorati tutti gli altri indici: il reddito mediano (è mediano il reddito per cui la metà delle famiglie guadagna di più di esso e l'altra metà guadagna meno di esso) è passato da 53.759 dollari (in dollari costanti del 2011) a 55.039 nel 2007 a 50.502 nel 2011. In 4 anni gli americani hanno perso il 10% di reddito e sono più poveri anche rispetto a 10 anni prima: sono tornati agli anni '90. Gli statunitensi che vivono sotto la soglia di povertà sono ormai 48,5 milioni su una popolazione di 303,8 milioni, cioè il 15,9%: nel 2007 il 13,0% e nel 2001 erano il 12,1 %. Per i minori sotto i 18 anni i dati sono ancora più pesanti: oggi il 22,2% (cioè 16 milioni di minori) vive sotto la soglia di povertà, contro il 17,6 nel 2007 e il 16,4 nel 2001.
Tutto ciò ci dice due cose. La prima è che la crisi sta scavando un solco sempre più profondo tra le due Americhe e che le "soluzioni" adottate sono sempre più punitive per gli strati più disagiati. La seconda è che la presidenza Obama ha fatto molto poco per contrastare questo trend.
Marco d'Eramo
domenica 23 settembre 2012
PRECARI UNITI IN LOTTA
Il popolo dei precari e delle precarie della scuola, unito contro i tagli e contro il concorso del ministro Profumo è tornato in piazza: in migliaia abbiamo attraversato Roma nella manifestazione di sabato 22, spezzando un silenzio che durava ormai da troppo tempo.
Questa volta il ministro Profumo ha fatto male i suoi calcoli e la carta del concorso si è rivelata un boomerang, riuscendo a scontentare davvero tutto il composito universo del precariato scolastico: abilitati, non abilitati, neo-laureati, iscritti e non iscritti alle graduatorie a esaurimento, code e pettini, Nord e Sud.
I docenti precari della scuola pubblica italiana hanno avuto la forza di ritrovarsi insieme, discutere, unirsi e scendere in piazza con un comune obbiettivo. Un confronto che dura dall’estate, che ha portato a tre giorni di presidio davanti al Ministero, che ha portato a un’assemblea nazionale, che ha deciso e voluto fortemente questa manifestazione. Una mobilitazione che non ha dato tregua al ministro, accompagnato e inseguito da una contestazione costante in tutte le sue recenti uscite pubbliche: a Pisa come a Modena, a Reggio Emilia, a Torino, a Viterbo, a Napoli e a Roma.
Le ragioni, la rabbia e la gioia di ritrovarsi insieme che abbiamo visto in questi giorni di preparazione e nella giornata della manifestazione romana siano dunque un punto di partenza e non di arrivo, l’inizio di una nuova stagione di lotta per tutti i docenti, precari e non. Sia questo l’inizio di una mobilitazione permanente a partire dai territori, dalle scuole, da ogni singolo insegnante. Ritorneremo nelle scuole, e ci ritroveremo a scontrarci con la realtà di sempre: aule sovraffollate, scuole che crollano, strapotere dei presidi; troveremo i docenti considerati inidonei che chiederanno di unirci alla loro sacrosanta causa, gli assistenti amministrativi e tecnici precari che rischiano il licenziamento e gli insegnanti di sostegno alle prese con 4, 5, 6, 7 studenti certificati. E ancora, troveremo chi cercherà di far passare l’“Aprea” sotto mentite spoglie e il suo progetto di privatizzazione della scuola. Da oggi avremo a che fare con il concorso-farsa e di un nuovo bando ad aprile, con nuove regole che cercheranno di imporre la chiamata diretta da parte dei presidi.
L’unità ritrovata nella lotta contro il concorso si trasformi in un’onda lunga che, partendo dallo specifico del precariato, sia in grado di coinvolgere tutti i soggetti della scuola pubblica, per una stagione duratura e non momentanea di mobilitazione, perché il sapere e la conoscenza sono beni comuni irrinunciabili.
Questa volta il ministro Profumo ha fatto male i suoi calcoli e la carta del concorso si è rivelata un boomerang, riuscendo a scontentare davvero tutto il composito universo del precariato scolastico: abilitati, non abilitati, neo-laureati, iscritti e non iscritti alle graduatorie a esaurimento, code e pettini, Nord e Sud.
I docenti precari della scuola pubblica italiana hanno avuto la forza di ritrovarsi insieme, discutere, unirsi e scendere in piazza con un comune obbiettivo. Un confronto che dura dall’estate, che ha portato a tre giorni di presidio davanti al Ministero, che ha portato a un’assemblea nazionale, che ha deciso e voluto fortemente questa manifestazione. Una mobilitazione che non ha dato tregua al ministro, accompagnato e inseguito da una contestazione costante in tutte le sue recenti uscite pubbliche: a Pisa come a Modena, a Reggio Emilia, a Torino, a Viterbo, a Napoli e a Roma.
Le ragioni, la rabbia e la gioia di ritrovarsi insieme che abbiamo visto in questi giorni di preparazione e nella giornata della manifestazione romana siano dunque un punto di partenza e non di arrivo, l’inizio di una nuova stagione di lotta per tutti i docenti, precari e non. Sia questo l’inizio di una mobilitazione permanente a partire dai territori, dalle scuole, da ogni singolo insegnante. Ritorneremo nelle scuole, e ci ritroveremo a scontrarci con la realtà di sempre: aule sovraffollate, scuole che crollano, strapotere dei presidi; troveremo i docenti considerati inidonei che chiederanno di unirci alla loro sacrosanta causa, gli assistenti amministrativi e tecnici precari che rischiano il licenziamento e gli insegnanti di sostegno alle prese con 4, 5, 6, 7 studenti certificati. E ancora, troveremo chi cercherà di far passare l’“Aprea” sotto mentite spoglie e il suo progetto di privatizzazione della scuola. Da oggi avremo a che fare con il concorso-farsa e di un nuovo bando ad aprile, con nuove regole che cercheranno di imporre la chiamata diretta da parte dei presidi.
L’unità ritrovata nella lotta contro il concorso si trasformi in un’onda lunga che, partendo dallo specifico del precariato, sia in grado di coinvolgere tutti i soggetti della scuola pubblica, per una stagione duratura e non momentanea di mobilitazione, perché il sapere e la conoscenza sono beni comuni irrinunciabili.
USR del Veneto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative a.s. 2012/13
Con nota MIURAOODRVE/UFF.III/13235/C21 datata 21 settembre 2012 l’Ufficio Scolastico regionale del Veneto ha fornito anche per quest’anno scolastico Indicazioni
operative per la nomina dei docenti per le attività alternative
all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I e II grado.
La nota ricalca lo schema di quelle analoghe pubblicate (dopo anni di insistenze e con un contributo non indifferente legato al lavoro svolto dai Comitati Buona Scuola del Veneto, vedi qui) negli ultimi due anni scolastici.
Ricapitoliamo i punti principali:
- Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 61 del 18 luglio 2012).
- La scelta di non avvalersi della religione cattolica ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni .
- E’ compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
Ai fini dell’affidamento delle attività alternative, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti:
a) prioritariamente
devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo
indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza
nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e
successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di
completare l’orario di cattedra.
b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i
Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione
Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite
massimo di 6 ore. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).
c) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i
Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato
con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo
determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Nei casi b) e c), la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2012 (per la scuola dell’infanzia) o fino al termine delle lezioni (per gli altri ordini e gradi di scuola).
Per quel che riguarda le modalità di pagamento degli insegnanti, la nota dell’USR richiama la circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, la quale chiarisce che:
“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Viene segnalato che ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, esistono quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:
1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3. personale
supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato
apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono
liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il
pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono
liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani
gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al
contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere
va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a
tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
- scuola dell’infanzia (cap. 2156),
- scuola primaria (cap. 2154),
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
Viene inoltre richiamata la nota del gestore del sistema informativo del 5.9.2012 (portale SIDI), concernente la disponibilità delle nuove funzioni SIDI per la gestione dei contratti di lavoro (tipologie N23, N24 e N25).
Viene inoltre sottolineato che non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte dell’USR, vista la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le procedure illustrate nella nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.
di Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
PERMESSI PERSONALI SONO UN DIRITTO
Il dirigente scolastico vi ha negato il permesso per motivi personali ex art 15 comma 2 CCNL?
Sono nove giorni di permesso in cui contrariamente alle "ferie" (art 13 comma 9 CCNL) i docenti NON devono trovarsi sostituti con cui scambiarsi le ore.
I dirigenti scolastici spesso tentano di "rubare" ai docenti il diritto di fruire di questi permessi.
Date un'occhiata alle sentenze che ribadiscono il diritto soggettivo dei lavoratori della scuola e scaricate il modulo per chiedere l'ordine di servizio ai dirigenti. I permessi sono un diritto non negoziabile, se ci servono per motivi personali o familiari non possono esserci negati!
Sono nove giorni di permesso in cui contrariamente alle "ferie" (art 13 comma 9 CCNL) i docenti NON devono trovarsi sostituti con cui scambiarsi le ore.
I dirigenti scolastici spesso tentano di "rubare" ai docenti il diritto di fruire di questi permessi.
Date un'occhiata alle sentenze che ribadiscono il diritto soggettivo dei lavoratori della scuola e scaricate il modulo per chiedere l'ordine di servizio ai dirigenti. I permessi sono un diritto non negoziabile, se ci servono per motivi personali o familiari non possono esserci negati!
ILVA : TRA TERRORISMO SOCIALE E DISINFORMAZIONE
Ricorderete la
campagna di UIL, CISL e UGL a sostegno del Modello Marchionne e delle deroghe al
contratto nazionale. Rifiutare quella imposizione avrebbe comportato, a detta di
tali sindacati, la chiusura degli stabilimenti Fiat e il disinvestimento
produttivo in Italia.
Ma a pochissimi
anni di distanza...gli investimenti non sono mai arrivati, concreta è la
minaccia di chiusura delle fabbriche Fiat in Italia, con il ricatto
occupazionale (allora come oggi), che ha prodotto i suoi effetti: seminare
paura, rassegnazione, espellere dagli stabilimenti la FIOM e i sindacati di
base, rafforzare lo strapotere del padrone sugli operai emarginando operai e
delegati più combattivi
Un ragionamento
analogo lo possiamo fare per l'Ilva. Anche a Taranto UIL, UGL e CISL
suonano la stessa musica e si ergono a difesa dell'occupazione sulla pelle dei
lavoratori e dei cittadini.
Veniamo da decenni
nei quali la salute e la sicurezza sono state merce di scambio con l'occupazione
e avere abbassato la guardia in tema di prevenzione e sicurezza è servito ai
padroni per non investire.
Invece di mettere
al sicuro lavoratori, ambienti e processi produttivi, hanno tentato con ogni
mezzo (legale e illegale) di salvaguardare il loro profitto portandosi dietro
una lunga scia di morti e di lutti.
Chi oggi parla lo
stesso linguaggio dei Riva (padroni dell'Ilva) è lo stesso che sposava la linea
Marchionne, lo stesso che in questi anni ha ritenuto superflua la battaglia per
la salute e la sicurezza accettando aumento dei tempi di lavoro, riduzione delle
pause, intensificazione dei ritmi.
La questione della
sicurezza (dei lavoratori e dei cittadini) va di pari passo con la difesa di
interessi collettivi e di condizioni di lavoro e di vita
dignitose
E' una colossale
bugia la notizia secondo la quale in Italia molte fabbriche sono state chiuse
per intervento della ASL a seguito di richiesta di ottemperanza alle normative
di sicurezza.
E’ invece vero
l'esatto contrario, ossia che gli interventi sono stati tardivi oppure non ci
sono mai stati con il risultato di peggiorare ulteriormente la tragica
statistica dei morti e dei malati. E' accaduto alla Thyssen Krupp, alla Eternit
di Casale Monferrato, ma anche in tantissimi altri piccoli siti
produttivi.
Chi oggi non tutela
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha già svenduto diritti e tutele
collettive, ha accettato deroghe ai contratti e imposizioni di ogni
genere
La disinformazione
è funzionale a salvaguardare i profitti aziendali e per raggiungere questo scopo
si costruiscono campagne miranti a dipingere come terroristi e facinorosi gli
operai e i cittadini che si oppongono.
Associazione
Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro Ruggero Toffolutti,Associazione
Sicurezza sul Lavoro Know Your Rights!,CGIL Consorzio
Comunico Firenze,COBAS Empoli
Valdelsa,Samantadipersio's
Blog,Sportello Sicurezza
sul Lavoro COBAS Pisa e
Pontedera
mercoledì 19 settembre 2012
Le nostre stragi non sono un film
Un fatto come questo è tipico delle guerre asimmetriche, in cui potenze che dispongono di armi letali, ma spesso cieche, si scontrano con guerrieri, «insurgent» o ribelli capaci di mimetizzarsi con la popolazione. Oggi, questi combattenti, che spesso tengono in scacco gli armatissimi eserciti occidentali, sono sparsi in mezzo mondo.
E soprattutto nella fascia che va dal Maghreb alle regioni più occidentali della Cina. Che c'entra l' «errore» o «danno collaterale» in Afghanistan con il dilagare nel mondo musulmano di proteste violente contro gli Stati Uniti e altri paesi occidentali? Che cosa ha a che fare il quotidiano stillicidio di vittime civili nelle guerre asimmetriche con un supposto conflitto tra religioni o culture? Moltissimo. Il fatto, invece, che le manifestazioni siano unanimemente considerate come la conseguenza di una stupido filmetto e della denuncia, da parte dei musulmani, delle bestemmie occidentali, è una prova dei pregiudizi che annebbiano, da noi, l'analisi di questi fatti.
Riusciamo a immaginare un drone di un paese arabo o musulmano che lancia un missile contro una nostra unità militare in Europa e invece uccide dei civili? Riusciamo a immaginarlo? No, assolutamente no, e questo per il semplice motivo che da un paio di secoli, a partire dalla spedizione di Napoleone in Egitto, è la civile Europa a portare la guerra in tutti quei paesi, e non viceversa. Siamo noi ad avere enunciato ripetutamente e pubblicamente una sorta di diritto di ingerenza e di prelievo delle risorse naturali in quei paesi, e non viceversa.
Siamo noi ad avere mandato per secoli i nostri missionari in Africa, Asia e America latina, e non certamente i musulmani ad aver tentato di «coranizzare» l'Europa. E ciò al punto tale che quando i primi migranti dal Maghreb sono comparsi in Europa, il loro arrivo è stato interpretato, dai nostri più brillanti commentatori (e non solo di destra), come una testa di ponte dell'Islam. Tutto questo è ovvio, ma il fatto che non sia considerato tale nel discorso pubblico occidentale dimostra quanto i nostri pregiudizi siano radicati.
Per più di un secolo l'anticolonialismo nei paesi arabi e musulmani è stato al tempo stesso laico e religioso, politico e sociale. Ma da quando le élites laiche e un tempo anticoloniali al potere in Egitto, Siria, Iraq, Libia ecc. si sono dimostrate corrotte o attive nella repressione del radicalismo religioso, questo ha inevitabilmente assunto il ruolo d'avanguardia anti-occidentale. Era del tutto naturale che nella turbolenza della guerra civile in Libia si infilassero islamici ultra-radicali ed elementi stranieri - magari finanziati indirettamente o direttamente da occidentali, dall'Arabia saudita o dal Qatar. Era inevitabile, perché il radicalismo religioso, civile o armato, non è il frutto di qualche complotto terrorista (o comunque non solo), ma un'espressione di quelle società e soprattutto di secoli di frustrazioni, sconfitte e subordinazione agli interessi occidentali, cioè nostri.
E quindi le proteste (compreso l'assalto di Bengasi in cui è stato ucciso l'ambasciatore americano) non sono un tradimento, da parte degli infidi arabi, del generoso e disinteressato occidente, ma l'espressione di un conflitto che si dispiega in tutti i campi - politico, sociale, economico ecc. - e che trova nella religione un fattore simbolicamente unificante (come per secoli è avvenuto in Europa). Che gruppi armati del radicalismo islamico combattessero contro Gheddafi, utilizzando tatticamente la copertura Nato, era evidente fin dal marzo del 2011, se proprio non si era annebbiati dalla mitologia della rivolta laica e democratica. E non si capisce se la cecità occidentale è stata deliberata (come trent'anni fa in Afghanistan, quando gli americani finanziarono la guerriglia contro i russi) o frutto di superficialità e arroganza.
Sta di fatto che, se e quando i droni colpiranno in Libia, Sudan e Yemen (come continuano a colpire in Afghanistan e Pakistan), l'anti-occidentalismo, che oggi trova la sua avanguardia nel radicalismo religioso, continuerà ad avere buoni argomenti. In una catena di cause e conseguenze di cui non si prevede la fine.
il manifesto 18.09.12
martedì 18 settembre 2012
Registri on line . MOZIONE approvata a stragrande maggioranza nel Collegio dei docenti dell'ITE CARRARA di Lucca il 7 settembre 2012
Considerato che
- il MIUR ad oggi non ha ancora predisposto il PIANO per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie ai sensi del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135 che all’art. 7 comma 27 afferma : “ Il MIUR predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge un piano per la dematerializzazione…”;
- il comma 32 dell’art. 7 della già citata legge di conversione afferma “all’attuazione delle disposizioni dei commi 27, 28, 28, 29, 30, 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” perciò gli oneri saranno a carico delle casse delle scuole che dovranno attingere al già limitato Fondo di Istituto per retribuire il tecnico o l’esperto informatico che dovrà formare il personale scolastico per l’utilizzo di queste procedure e per predisporre le attrezzature informatiche necessarie ;
- le disposizioni previste dai commi 29 e 31 del gia citato art. 7 (registri on line) non tolgono la possibilità alle istituzioni scolastiche di poter comunque acquistare i registri cartacei dato che non viene utilizzato il termine “esclusivamente” così come invece è stato fatto dal comma 28 per quanto concerne le iscrizioni on line ma si afferma semplicemente “ A decorrere dall’a. scol. 2012/2013 le istituzioni adottano registri on line…”
- esiste la problematica computer poiché la scuola non è dotata di tale strumento in ogni classe e quindi non si può a) né chiedere ai docenti di compilare il registro on line fuori dal proprio orario di servizio dopo aver preventivamente compilato in classe durante la lezione un registro cartaceo b) né chiedere ai docenti di mettersi in fila e aspettare il proprio turno per accedere ad un computer scolastico c) né chiedere di compilare il registro on line da casa perché anche in questo caso il docente dovrà non solo fare lo stesso lavoro due volte (in classe e a casa) ma dovrà anche a sue spese comprare un computer se non lo possiede oppure dovrà pagare la connessione ad internet quindi dovrà non solo lavorare gratis ma pagarsi addirittura gli strumenti necessari per svolgere il lavoro che ha già fatto in classe; inoltre, bisognerà predisporre dei computer per il ricevimento settimanale e generale dei genitori;
si propone di continuare ad adottare un registro cartaceo, perché è palesemente illegittimo e certamente illogico sia far effettuare due volte lo stesso lavoro sia applicare la legge in mancanza del provvedimento attuativo , previsto dalla stessa legge