In questi giorni molti colleghi
stanno proponendo e facendo deliberare nelle Assemblee sindacali RSU e nei
Collegi docenti delibere di adesione – con modalità diversificate- alla
CAMPAGNA CONTRO IL COLLABORAZIONISMO E L’IILEGALITA’ lanciata a livello
nazionale dai Cobas Nella maggior parte dei Collegi la discussione sta
avvenendo in forma democratica e senza che i DS sollevino alcun problema di
rispetto delle competenze del Collegio, come dimostrano le numerose delibere reperibili
sul sito dei Cobas e che circolano nelle varie reti. Ma in alcune scuole, poche
per la verità, i DS stanno sollevando problemi, sostenendo che le mozioni
proposte non rientrano tra le competenze del Collegio, impedendo talvolta di
metterle ai voti o addirittura impedendo di presentarle e di discuterle o sciogliendo
d’imperio il Collegio.
Tale pratica, oltre ad essere
fortemente antidemocratica, è palesemente illegittima in quanto l’art. 7 del D.Lgs, n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) al
comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “ potere deliberante in materia di
funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale
potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.”
Il comma prosegue elencando una
serie di competenze specifiche del Collegio che riguardano per es. “la
programmazione dell'azione educativa”; l’adeguamento “dei programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali”; il “ coordinamento
interdisciplinare”; le “proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti,
per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attività scolastiche”; “la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre
periodi”; la valutazione periodica dell' “andamento complessivo dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica; “l'adozione dei libri di testo ..e la
scelta dei sussidi didattici”; le “iniziative di sperimentazione”; le
“iniziative di aggiornamento dei docenti”; la programmazione ed attuazione
delle “iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap”; le
iniziative per le “scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia”; l’esame, “allo scopo di individuare i mezzi per
ogni possibile recupero, (de)i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con
compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento”.
Dal “potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” e da tale elenco che spazia in moltissimi campi che attengono tutti alla didattica e dal
criterio residuale previsto dalla lett. r (“si pronuncia su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza”) si evince che il Collegio
dei docenti ha quella che nel linguaggio
giuridico si chiama “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla
didattica. Per cui può benissimo
discutere e deliberare su provvedimenti che incidono pesantemente sulla qualità
della didattica della scuola pubblica, come il taglio degli organici e
della classi, il taglio delle ore di lezione, l’aumento del n. di alunni per
classe.. . Tanto più se, poi, tali considerazioni sono collegate a decisioni
che sono attribuite esplicitamente al Collegio o ai Consigli di classe, come
l’attivazione delle funzioni strumentali, la programmazione di visite guidate e
viaggi di istruzione, la delibera di progetti ..
Per cui si invitano i colleghi ad usare per le proprie mozioni premesse
del tipo:
-
“considerata la competenza generale del Collegio dei
docenti in materia didattica prevista dall’art.7 comma 2 del D. Lgs n.297/94,
che si evince dalla lett. a) (“potere
deliberante in materia di funzionamento didattico ..dell'istituto .. Esso esercita tale potere nel rispetto della
libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.”) e dalle numerose e
qualificanti competenze – sempre in campo didattico – previste dalle lettere
successive, nonché da altre leggi, regolamenti e norme contrattuali;
-
considerati i significativi effetti negativi sulla
qualità della didattica, determinati dai pesanti tagli agli organici, alle
classi, alle ore di lezione e dall’aumento del n. degli alunni per classe
previsti dai Regolamenti delegati dall’ art. 64 della Legge 133/2008;
-
considerato, in particolare, PER LE SUPERIORI che la
previsione di un numero minimo di 27 studenti e massimo 30
(derogabile fino a 33), previsti per le classi prime e terze, rende
estremamente problematico un approccio didattico individualizzato, con
conseguenze negative per la dispersione scolastica, in particolar modo per gli
studenti che incontrano maggiori difficoltà nell’apprendimento e che spesso
provengono da un ambiente caratterizzato da problemi economico – sociali o culturali;
-
considerata anche la non disponibilità di aule
dell’Istituto che permettano di rispettare con classi così numerose la
normativa sulla sicurezza (massimo 26 persone per aula, derogabile solo se si
dispone di 1,80 o 1,90 –per le superiori- metri quadri a testa , di porte che
si aprano nel senso dell’esodo e di dichiarazione di assunzione di
responsabilità);
-
considerato che i tagli agli organici, oltre a determinare
una pesantissima perdita di posti di lavoro, rende sempre più problematico il
rispetto del principio della continuità didattica, con conseguenze negative sul
piano didattico e relazionale;
-
considerata l’ Ordinanza del Consiglio di Stato del
29/9/2010 che ha confermato l’illegittimità della riduzione delle ore da 36 a 34 o 32 nelle classi II,
III e IV degli istituti tecnici e professionali, ordinando al Miur di
ripristinare “l’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e
quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli
istituti professionali”;
-
considerato che tale riduzione operata in corso d’opera
modifica gli indirizzi originari scelti da studenti e famiglie nell’anno
scolastico 2009 – 10, violando di fatto e formalmente la libertà di scelta
delle famiglie;
il Collegio…..”
Si diffidano, infine i DS, dall’impedire la discussione e la votazione
su tali temi con una pratica che è antidemocratica, illegittima e lesiva sia della
generale libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 Cost.,
sia della stessa libertà di insegnamento, prevista dall’art. 33 della
Costituzione, che si applica con ogni
evidenza anche all’attività del docente come membro degli organi collegiali
della scuola.
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