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lunedì 3 dicembre 2012

IL COLLEGIO DEI DOCENTI HA “COMPETENZA GENERALE” IN MATERIA DIDATTICA E PUO’ DISCUTERE E DELIBERARE SULLE POLITICHE SCOLASTICHE CHE INCIDONO PESANTEMENTE SULLA DIDATTICA!


In questi giorni molti colleghi stanno proponendo e facendo deliberare nelle Assemblee sindacali RSU e nei Collegi docenti delibere di adesione – con modalità diversificate- alla CAMPAGNA CONTRO IL COLLABORAZIONISMO E L’IILEGALITA’ lanciata a livello nazionale dai Cobas Nella maggior parte dei Collegi la discussione sta avvenendo in forma democratica e senza che i DS sollevino alcun problema di rispetto delle competenze del Collegio, come dimostrano le numerose delibere reperibili sul sito dei Cobas e che circolano nelle varie reti. Ma in alcune scuole, poche per la verità, i DS stanno sollevando problemi, sostenendo che le mozioni proposte non rientrano tra le competenze del Collegio, impedendo talvolta di metterle ai voti o addirittura impedendo di presentarle e di discuterle o sciogliendo d’imperio il Collegio.
Tale pratica, oltre ad essere fortemente antidemocratica, è palesemente illegittima in quanto l’art. 7 del D.Lgs, n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.”
Il comma prosegue elencando una serie di competenze specifiche del Collegio che riguardano per es. “la programmazione dell'azione educativa”; l’adeguamento “dei programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali”; il “ coordinamento interdisciplinare”; le “proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche”; “la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi”; la valutazione periodica dell' “andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; “l'adozione dei libri di testo ..e la scelta dei sussidi didattici”; le “iniziative di sperimentazione”; le “iniziative di aggiornamento dei docenti”; la programmazione ed attuazione delle “iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap”; le iniziative per le “scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia”; l’esame, “allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, (de)i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento”.
Dal “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” e da  tale elenco che spazia in moltissimi campi  che attengono tutti alla didattica e dal criterio residuale previsto dalla lett. r (“si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza”) si evince che il Collegio dei docenti  ha quella che nel linguaggio giuridico si chiama “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla didattica. Per cui può benissimo discutere e deliberare su provvedimenti che incidono pesantemente sulla qualità della didattica della scuola pubblica, come il taglio degli organici e della classi, il taglio delle ore di lezione, l’aumento del n. di alunni per classe.. . Tanto più se, poi, tali considerazioni sono collegate a decisioni che sono attribuite esplicitamente al Collegio o ai Consigli di classe, come l’attivazione delle funzioni strumentali, la programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione, la delibera di progetti ..

Per cui si invitano i colleghi ad usare per le proprie mozioni premesse del tipo:

-        “considerata la competenza generale del Collegio dei docenti in materia didattica prevista dall’art.7 comma 2 del D. Lgs n.297/94, che si evince dalla lett. a) (“potere deliberante in materia di funzionamento didattico ..dell'istituto ..  Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.”) e dalle numerose e qualificanti competenze – sempre in campo didattico – previste dalle lettere successive, nonché da altre leggi, regolamenti e norme contrattuali;
-        considerati i significativi effetti negativi sulla qualità della didattica, determinati dai pesanti tagli agli organici, alle classi, alle ore di lezione e dall’aumento del n. degli alunni per classe previsti dai Regolamenti delegati dall’ art. 64 della Legge 133/2008;
-        considerato, in particolare, PER LE SUPERIORI che la previsione di un numero minimo di 27 studenti e massimo 30 (derogabile fino a 33), previsti per le classi prime e terze, rende estremamente problematico un approccio didattico individualizzato, con conseguenze negative per la dispersione scolastica, in particolar modo per gli studenti che incontrano maggiori difficoltà nell’apprendimento e che spesso provengono da un ambiente caratterizzato da problemi  economico – sociali o culturali;
-        considerata anche la non disponibilità di aule dell’Istituto che permettano di rispettare con classi così numerose la normativa sulla sicurezza (massimo 26 persone per aula, derogabile solo se si dispone di 1,80 o 1,90 –per le superiori- metri quadri a testa , di porte che si aprano nel senso dell’esodo e di dichiarazione di assunzione di responsabilità);
-        considerato che i tagli agli organici, oltre a determinare una pesantissima perdita di posti di lavoro, rende sempre più problematico il rispetto del principio della continuità didattica, con conseguenze negative sul piano didattico e relazionale;
-        considerata l’ Ordinanza del Consiglio di Stato del 29/9/2010 che ha confermato l’illegittimità della riduzione delle ore da 36 a 34 o 32 nelle classi II, III e IV degli istituti tecnici e professionali, ordinando al Miur di ripristinare “l’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali”;
-        considerato che tale riduzione operata in corso d’opera modifica gli indirizzi originari scelti da studenti e famiglie nell’anno scolastico 2009 – 10, violando di fatto e formalmente la libertà di scelta delle famiglie;
 il Collegio…..”

Si diffidano, infine i DS, dall’impedire la discussione e la votazione su tali temi con una pratica che è antidemocratica, illegittima e lesiva sia della generale libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 Cost., sia della stessa libertà di insegnamento, prevista dall’art. 33 della Costituzione,  che si applica con ogni evidenza anche all’attività del docente come membro degli organi collegiali della scuola.

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