Democrazia scolastica: l’U.S.R. del Veneto ritiene invariato il compito 
deliberativo del Collegio docenti rispetto al Piano delle attività
Il decreto legislativo 294 del 
1997, Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, all’art. 7 comma 2 recita:
Il 
collegio dei docenti: 
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento 
didattico del  circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche 
al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo 
Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di 
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a 
ciascun docente;
b)      
formula proposte al direttore didattico o al 
preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione 
ad esse dei docenti, per la formulazione 
dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività 
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di 
circolo o d’istituto.
Inoltre il 
CCNL firmato nel 2007 per il personale della scuola all’art. 28 comma 4 
recita:
Gli obblighi di lavoro del personale 
docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali 
alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio 
delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del 
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere 
attività aggiuntive. Il piano, comprensivo 
degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della 
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura 
è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 
Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 
7.
I due testi 
coordinati non dovrebbero lasciar dubbi sul come dovrebbe agire un D.S. 
all’inizio di ogni nuovo anno scolastico: sulla base delle proposte degli organi collegiali, in 
particolare del Collegio dei Docenti, predispone il piano delle attività e lo fa 
deliberare dal Collegio stesso; con la 
stessa procedura modifica il piano nel corso dell’anno scolastico, per far 
fronte a nuove esigenze.
All’inizio 
dell’attuale anno scolastico alcuni dirigenti scolastici della provincia di 
Padova (che per lo più si riconoscono nell’A.N.P., Associazione Nazionale 
Presidi) decidono che questa normativa non debba 
essere più ritenuta valida, in 
quanto, interpretando in senso restrittivo 
il testo del decreto legislativo 150, il 
piano delle attività farebbe parte dell’Organizzazione del lavoro solamente a 
loro deputata.
Questi 
dirigenti decidono quindi di ignorare il CCNL firmato nel 2007 (e decretato pienamente valido con dichiarazione congiunta 
Miur – sindacati, lo scorso agosto), considerandolo scomodo e superato in alcuni suoi aspetti 
dalla legge Brunetta, e, in una ricerca di 
totale autonomia gestionale per quanto riguarda l’aspetto organizzativo del 
lavoro del personale scolastico, non 
riconoscono nemmeno la validità dell’articolo 16 comma 2 del D.P.R. 275 del 
1999 (Regolamento dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche) che prevede “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al 
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali”.
A poco 
valgono i tentativi dei Collegi dei Docenti di opporsi a queste 
decisioni; in diverse istituzioni 
scolastiche i D.S. non recedono e non fanno approvare i piani delle 
attività, ma si limitano a comunicarne la 
stesura da loro approntata.
Il 12 
novembre 2012 i Cobas della Scuola decidono di rivolgersi al Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, dott. Jacolino, per 
segnalare l’illegittimità della situazione, richiedendo un suo intervento in 
proposito.
Jacolino, ritenendo 
fondate le osservazioni dell’O.S. che 
sottolineano come il piano delle attività si muova in un’ottica di 
programmazione dell’azione didattico – educativa e non di organizzazione del 
personale, interviene con i dirigenti 
scolastici chiedendo il rispetto della normativa vigente; inoltre garantisce che si attiverà per “verificare con la direzione generale un eventuale 
passaggio istituzionale per l’emanazione di una linea guida in favore di  
tutte le istituzioni scolastiche”.
In data 15 
gennaio 2013, con nota Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.I. n.621/C1, la dott. Miola, Vice 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, interviene sull’argomento chiarendo 
che:
- pur ritenendo la materia di particolare delicatezza, si ritiene che, al riguardo, il decreto Brunetta non sia intervenuto nelle attribuzioni del Collegio dei docenti relative al Piano annuale delle attività.
- Il Piano annuale delle attività si configura come documento che regola gli aspetti organizzativi e didattici dell’istituto scolastico e non semplicemente l’organizzazione razionale delle risorse umane.
- La ratio del d.lgs 150/09, relativamente ai compiti del Dirigente, deve conciliare con una lettura sistematica della normativa vigente che non attribuisce al Dirigente scolastico il potere di compiere un atto unilaterale nell’elaborazione del Piano annuale delle attività. Il Dirigente scolastico, inoltre, deve operare nel rispetto delle competenze degli organi Collegiali, così come stabilito ex art. 16 del DPR 275/99 nonché “predisporre sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività (omissis) deliberato dal collegio dei docenti” ex art 28 comma 4 CCNL.
- Si ritiene quindi invariato il compito deliberativo del Collegio docenti rispetto al Piano delle attività secondo quanto indicato dalla predetta normativa e come ribadito dall’art. 7 del d.lgs 297/94 intitolato “Collegio docenti”.
Una 
(piccola) lezione di democrazia a chi ritiene che 
la scuola debba essere governata come un’azienda, per di più calpestando le leggi dello stato e la 
contrattazione nazionale vigente.
Un segnale 
da inviare anche a chi, con la proposta di 
legge 953 ex Aprea, avrebbe voluto 
accrescere il potere dei dirigenti scolastici a scapito degli organi 
collegiali
 di Carlo 
Salmaso 
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