Come specificato nel Provvedimento del garante della Privacy sotto riportato “il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali”, cioè quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che trovi all’indirizzo:
A partire da tale Decreto il Garante della Privacy ha emesso il “Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), scaricabile all’indirizzo:
Infine all’indirizzo:
si trovano altri rimandi alla normativa relativa alla videosorveglianza.
In sostanza l’utilizzo di videosorveglianza in ambienti privati (e nella fattispecie negli ambienti di lavoro) è possibile purché vengano applicati dal proprietario dei luoghi e (nel tuo caso) dal datore di lavoro i seguenti accorgimenti
La videosorveglianza deve essere giustificata da comprovati motivi di tutela della sicurezza o dei benidelle persone o dell’azienda.
A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 2:
“Un’analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:
1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
2) protezione della proprietà;
3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4) acquisizione di prove.
La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati”.
Tutti gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata, mediante apposito cartello da applicarsi prima dell’area video sorvegliata (il modello è riportato nel Provvedimento) che deve essere di dimensioni e forma tale da essere chiaramente visto, e se necessario illuminato. Tutti gli interessati dovrebbero essere inoltre informati della presenza di sistemi di videosorveglianza, mediante comunicazione scritta, da consegnare o diffondere a tutti i lavoratori o possibili visitatori, specificante in dettaglio la tipologia di videosorveglianza (telecamere fisse o brandeggiabili, loro ubicazione, area interessata, registrazione o meno delle immagini rilevate).
A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 3.1:
“Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa minima, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita [...] e riportato in fac-simile nell’allegato n. 1 al presente provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l’informativa:
- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Il Garante ritiene auspicabile che l’informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi [...], disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito)”.
In caso di sistemi evoluti di videosorveglianza (ad esempio associati a software di elaborazione delle immagini per il riconoscimento delle persone e di comportamenti anomali) deve essere richiesta specifico parere (verifica preliminare) al Garante della Privacy.
A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 3.2.1:
“Devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza”.
Le immagini registrate devono essere memorizzate per non più di ventiquattro ore (o di più, se strettamente necessario, ad esempio relativamente a periodi di festività, ma comunque non oltre la settimana) e la cancellazione delle immagini antecedenti deve avvenire in maniera automatica.
A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 3.4:
“Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita.
La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.
Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l’esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare”.
La videosorveglianza non può essere utilizzata per verificare il comportamento dei lavoratori sul luogo di lavoro, né il rispetto dell’orario di lavoro (ad esempio la telecamera non può inquadrare una postazione operativa di lavoro o la timbratrice di ingresso/uscita).
A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 4.1:
“Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).
Tali garanzie vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa degli addetti”.
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice [pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro].
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 171 del Codice [punibile, ai sensi dell’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori) con l'ammenda da 52 euro a 516 euro o con l'arresto da 15 giorni ad un anno]”.
Infine, i sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro devono essere installati previo accordo con le RSA, mancando il quale deve provvedere all’autorizzazione l’Ispettorato del Lavoro.
A tale proposito il Provvedimento del Garante riporta al punto 4.1:
“Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
Riflessioni di Marco Spezia sulla installazione di telecamere nei luoghi di lavoro
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