un' altra importante sentenza vinta a Terni contro l'autoritarismo dei dirigenti scolastici.
I permessi personali sono diritti dei docenti e non sono nelle discrezionalità dei DS...
Ecco i passaggi più importanti della sentenza che potete scaricare
….l’esame della normativa contrattuale, come
succedutasi nel tempo, induce a
Ritenere che il dirigente non abbia alcun potere discrezionale
in ordine alla fruizione dei
permessi in questione da parte dei dipendenti scolastici,
una volta che ne ricorrano le
condizioni di legge.
…
dalla originaria revisione contrattuale è scomparso significativamente, sia
il riferimento al carattere “particolare” dei motivi personali
e familiari addotti a sostegno
della domanda di permesso che l’espressione “concessi”:
le parti sociali hanno,
inequivocabilmente, eliminato ogni attributo o verbo
che implicasse/consentisse
l’esercizio di un potere discrezionale o concessorio
da parte del dirigente scolastico
L’ultimo CCNL del comparto scuola, onde scongiurare
eventuali equivoci, ha anche
soppresso l’espressione “attribuiti” (che aveva
sostituito quella precedente, ovvero
‘‘concessi’’), affermando chiaramente che i tre giorni
di permesso costituiscono un
“diritto”.
…
In definitiva secondo l’art 15,comma 2,del CCNL vigente
il personale scolastico, per
fruire dei tre giorni di permesso nel corso dell’anno
scolastico, deve preventivamente
motivare, anche con autocertificazione, le ragioni della
richiesta, ma il dirigente non può
valutare discrezionalmente i motivi personali e
familiari documentati e sindacarne la
prevalenza/soccombenza rispetto ad altri interessi(quali
il corretto svolgimento delle
lezioni o eventuali conseguenti oneri economici).
…
in proposito, va sottolineato che, laddove hanno
voluto, le parti sociali hanno
espressamente limitato, ovvero condizionato, l’esercizio
di determinati diritti/facoltà. In
particolare,1’art.13,comma9,del CCNL di settore subordina
l’autorizzazione alle ferie
in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale
in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non
vengano a
determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti”;
uguale restrizione
non è, significativamente, contenuta nel
ripetuto art.15,comma2.
Alla luce delle disposizioni richiamate e delle argomentazioni svolte deve affermarsi
che al dirigente scolastico non è lasciata alcuna discrezionalità in merito
all’opportunità di autorizzare i permessi de
quibus, né, in particolare, è possibile comparare le esigenze scolastiche
con le ragioni personali o familiari rappresentate, e documentate, dall’interessato;
il dirigente dovrà in sostanza, effettuare soltanto un controllo di tipo
formale in ordine alla presentazione della domanda e all’idoneità
della documentazione a
dimostrare la sussistenza delle ragioni sottese alla stessa.
Ad abundantiam, mette conto
evidenziare che tale orientamento è stato condiviso anche
dall’ARAN il quale, nel parere n.2698 del 2 febbraio
2011,ha ritenuto che il diritto ai tre
giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari è subordinato ad una mera
richiesta del dipendente, documentata anche mediante
autocertificazione, e che “la
previsione
contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la
possibilità che la
richiesta di fruizione di permesso possa essere supportata anche da
“autocertificazione”
esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico’’.
Inoltre, mette conto evidenziare che i motivi personali
e familiari in parola non devono
avere alcuna “particolarità” o “particolare rilevanza ”.Come evidenziato
anche dalla
pronuncia del Tribunale di Terni citata da entrambe le
parti (Cfr. sentenza n.299 del
10.05.,2011)(…) si può usufruire
dei permessi ex art 15,comma 2,del CCNL di settore anche per perseguire interessi
non tipizzati dall’ordinamento,(Cfr.p. 5 di detta sentenza);
pertanto, non è affatto vero che “la tipizzazione
dell’interesse comporta un giudizio di meritevolezza da parte dell’ordinamento’’.
…
In ogni caso la nozione di “motivi di carattere personale”
è di tale ampiezza da indurre a
ritenere giustificata la richiesta di permesso anche in
relazione ad attività di carattere
sociale e latamente ludico-sportivo, ovvero di natura ricreativo-culturale,
comunque volte
a consentire l’esplicazione della personalità individuale
in ogni sua espressione (art.2
Cost.)scarica la sentenza
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